Per registrare le locazioni spazio al ravvedimento
28 Maggio 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse | letto: 323
I rimedi. Per i contratti in corso al 4 luglio 2006
Da il sole 24 ore
È sanabile con il ravvedimento l’omessa registrazione delle locazioni in corso al 4 luglio 2006. È possibile anche rimediare alla mancata opzione per assoggettare a Iva i canoni, sempre che sia stato tenuto un comportamento concludente. Con la risoluzione 114/E diffusa ieri, 24 maggio 2007, l’agenzia delle Entrate ha risposto positivamente all’istanza di interpello di un contribuente, ammettendo la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso sia per il pagamento dell’imposta di registro, sia per l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità dei canoni di locazione. Chi ha omesso questo adempimento, quindi, ha tempo fino al 18 dicembre 2007 (un anno dalla scadenza del termine originario) per versare l’imposta con le sanzioni ridotte. È indispensabile, però, che l’amministrazione finanziaria non abbia iniziato alcuna attività di controllo. Omessa registrazione Una società, proprietaria di un immobile strumentale per natura, ha stipulato un contratto di locazione commerciale per la durata di sei anni a decorrere dal 15 marzo 2005. I canoni percepiti sono stati sempre assoggettati a Iva, anche successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni dei commi 8 e 10-quinquies dell’articolo 35 del Dl 223/06. Questa norma, infatti, ha introdotto un generale regime di esenzione per tutte le locazioni di immobili, ma ha permesso l’esercizio dell’opzione per l’imposizione Iva per le locazioni di immobili strumentali effettuate nei confronti dei soggetti passivi che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che danno diritto a una percentuale di detrazione superiore al 25 per cento. A prescindere dal regime adottato (imponibilità o esenzione), il Dl 223/06 ha previsto l’assoggettamento a imposta di registro, all’aliquota dell’1%, per tutte le locazioni di immobili strumentali. Per quelle in corso al 4 luglio 2006, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 14 settembre 2006, ha dettato le modalità per effettuare la registrazione telematica e il pagamento dell’imposta, e per esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva. La società, che non aveva effettuato questo adempimento entro il 18 dicembre 2006, ha chiesto se fosse possibile regolarizzare la registrazione del contratto mediante l’uso del ravvedimento operoso ed esercitare, in questa occasione, l’opzione per l’applicazione dell’Iva. La risposta delle Entrate Secondo le Entrate, l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/97, è applicabile anche in caso di registrazione tardiva del contratto di locazione e, conseguentemente, si può anche validamente esercitare l’opzione per l’assoggettamento a Iva dei canoni di locazione, tenuto conto anche del comportamento concludente del contribuente. Per regolarizzare l’operazione, la società dovrà adottare il seguente comportamento: - registrare per via telematica, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, il contratto di locazione, in base all’articolo 35, comma 10-quinquies, del Dl 223/06, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore delle Entrate del 14 settembre 2006; - corrispondere l’imposta di registro nella misura dell’1% del canone annuo, gli interessi di mora calcolati al tasso legale (2,5 per cento) dal 18 dicembre 2006 alla data di perfezionamento del ravvedimento, nonché la sanzione per omessa registrazione nella misura ridotta del 15% dell’imposta dovuta se il ravvedimento interviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza, 24% dell’imposta dovuta se il ravvedimento interviene oltre il novantesimo giorno ma entro un anno dall’omissione; - esercitare, con la registrazione del contratto di locazione, l’opzione per l’imponibilità Iva.










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