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euroda il sole 24 ore di Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci
Sulla detrazione del 41-36% sostenuta nel 2006, ai fini delle attuali denunce dei redditi (730 e Unico),prova a far chiarezza la risoluzione n. 124 dell’agenzia delle Entrate. La necessità di fornire chiarimenti è dettata dal passaggio a ottobre 2006 della detrazione sul recupero dal 41 al 36% e dell’Iva dal 20 al 10%, combinato con il fatto che, sempre dal 1° ottobre, il tetto di spesa concesso per la detrazione (48mila euro) è usufruibile per ogni unità immobiliare (e non più per ciascun comproprietario).Il quesito di un Centro di assistenza fiscale è cosa accade se un immobile ha più comproprietari, ciascuno dei quali ha sopportato spese prima di ottobre che, complessivamente sommate, superano i 48mila euro. Le Entrate hanno risposto che qualunque spesa sostenuta da ciascuno dei comproprietari fino al 30 settembre, entro il tetto di 48mila euro per ciascuno, è detraibile. Ovviamente, dal 1° ottobre chi aveva toccato i 48 mila euro di spesa non può chiedere ulteriori detrazioni (ma questo era vero anche con le norme precedenti). Viceversa tutti i comproprietari che al 30 settembre non avevano toccato i 48 mila euro di spesa, hanno ancora diritto alla detrazione, per le spese affrontate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, nei limiti di ulteriori 48mila euro complessivi di spesa per gli ultimi tre mesi dell’anno. Gli stessi comproprietari potranno decidere come spartirsi questa “torta”, senza che le Entrate abbiano niente da eccepire (anche se la risoluzione, nel fare gli esempi riportati in questa pagina, suggerisce un metodo di ripartizione proporzionale alla spesa affrontata da ottobre in poi).

Data di riferimento
Lo spartiacque del 1° ottobre 2006 ha costretto le Entrate a rivoluzionare regole che si erano consolidate nel tempo, per stabilire a che data è stata sopportata la spesa. Solo ed esclusivamente per l’anno appena passato, infatti, non bisogna più far riferimento alla data del bonifico con cui si è pagato, bensì alla data in cui è stata emessa la fattura. Nel fissare questo principio, la circolare riprende un’affermazione inesatta, contenuta anche nelle istruzioni del 730 e di Unico. Si dice infatti che «la detrazione dall’Irpef del 41 per cento può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza dilavori fatturati con applicazione dell’aliquota Iva del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota Iva del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall’Irpef nella misura del 36 per cento». Ci si dimentica così che l’Iva è agevolata al 10% solo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Viceversa per quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia l’Iva è, ed è sempre stata, «a regime del 10 per cento. Ovviamente per il 2006 vale la data della fattura, ma a patto che il bonificodi pagamento sia avvenuto entro il 2006.

Il condominio
La risoluzione affronta anche il nodo della certificazione dell’amministratore condominiale per le spese affrontate sulle parti comuni. E chiede agli amministratori di giustificare ai loro clienti quali spese siano detraibili al 41%e quali al 36 per cento. Peccato che praticamente in tutti i condomini la certificazione per l’anno 2006 sia stata ormai inviata, magari non tenendo conto della diversa ripartizione tra 41% e 36% a seconda della data della fattura, ma imputandola alla data del bonifico. Proprio su questo puntochiave la risoluzione crea confusione su quello che ha appena affermato. Si dice, infatti, che «la detrazione compete con riferimento al bonifico bancario da parte dell’amministratore».

Mano d’opera in fattura
Condizione per la detrazione del 36% è che per le spese sostenute dal 4 luglio 2006 il costo della mano d’opera sia riportato in fattura. Per i casi in cui la fattura è stata emessa prima del 4 luglio, anche se la spesa è stata sostenuta dopo, la risoluzione crea un’eccezione alla regola.

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