L’effetto delle compensazioni in F24
da il sole 24 ore
L’agenzia delle Entrate, in assenza di contrarie pattuizioni convenzionali, non è tenuta a verificare la correttezza dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ai fini Ici, utilizzando il modello F24. Così, eventuali eccedenze di importi versati a tale titolo mediante compensazione con crediti Iva non devono essere riversati dal Comune all’Agenzia, ma dovranno essere restituiti direttamente dall’ente locale al contribuente. La precisazione è contenuta nella risoluzione 159/E di ieri. Il caso La questione riguardava un versamento Ici relativo al 2006, prima cioè che diventasse operativa l’utilizzazione generalizzata del modello F24, prevista nell’articolo 37, comma 55, del Dl 223/06. Nella situazione precedentemente in vigore, la possibilità per i Comuni di avvalersi di questa modalità di pagamento era subordinata alla sottoscrizione di una convenzione “standard” con le Entrate. Si ritiene, tuttavia, che le conclusioni raggiunte nella risoluzione conservino tuttora validità . Il caso sottoposto all’Agenzia era relativo a un contribuente che aveva effettuato un pagamento a titolo di Ici utilizzando per intero il credito Iva vantato per oltre 156mila euro. Il problema era che, come confermato dal contribuente, l’effettivo debito per il tributo comunale risultava certamente di importo inferiore al credito compensato. Da qui la richiesta di chiarimenti su come effettuare la restituzione dell’eccedenza. Nella domanda del Comune si ipotizzava un riaccredito di somme da parte dell’ente locale, in favore dell’Agenzia, per ripristinare parzialmente l’originaria posizione creditoria del contribuente nei confronti dell’Erario. La risposta dell’Agenzia Il documento prende le mosse dall’esame della convenzione con il Comune. Nella pattuizione è previsto che l’Agenzia non assume alcun impegno per quanto riguarda la verifica della correttezza dei pagamenti eseguiti né in sede di assistenza al contribuente nella compilazione del modello F24. La risoluzione osserva che il rapporto che lega i soggetti interessati è riconducibile nell’ambito della delegazione di pagamento prevista dall’articolo 1269 del Codice civile. Il delegante (contribuente) ordina al delegato (Agenzia) di estinguere il suo debito nei confronti del delegatario (Comune). In sostanza, nei rapporti tra contribuente e Agenzia, il modello F24 assolve alla mera funzione di modalità di pagamento di crediti di terzi. L’amministrazione finanziaria provvede a versare sul conto del Comune la somma indicata dal contribuente. Si desume che l’avvenuto utilizzo integrale del credito Iva comporta la definitiva estinzione del credito. L’eventuale indebito si risolve in un pagamento di Ici eccedente il dovuto, che, in quanto tale, deve essere restituito direttamente dal Comune al contribuente.






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