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Trasformazioni soggette a limiti


25 Luglio 2007 | postato da: redazione | Condominio

Quando si tratta di una parte comune

da il sole 24 ore

Il lastrico solare comune o il tetto non possono essere trasformati in una terrazza di uso esclusivo del singolo condomino, perché in tal modo viene ad alterarsi la tipica destinazione del bene comune, sottraendolo all’utilizzazione da parte degli altri condomini. Capita che, nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione di un sottotetto o di un appartamento all’ultimo piano, si renda necessaria l’apertura di porte o finestre su queste parti comuni per rispettare i requisiti di aerazione e di illuminazione dell’unità immobiliare interessata dai lavori. Si tratta di opere che il condomino ha diritto di eseguire a proprie spese e nel proprio interesse, sin tanto che restano nei limiti della mera modificazione del bene comune. Non altrettanto si può dire se il condomino modifica le cose comuni in modo tale da rendere impossibile, o comunque più difficoltoso, un loro uso da parte degli altri condomini. Si pensi a un alloggio che si affaccia con una finestra sul lastrico solare comune. Nulla impedisce al proprietario dell’appartamento di trasformare la finestra in una porta dalla quale accedere direttamente sul lastrico, se e in quanto calpestabile. Il suo intervento diventa invece illegittimo nel momento stesso in cui egli non solo va a ricoprire con pavimentazione la parte del lastrico antistante la sua proprietà, ma la delimita con piante o con un’apposita recinzione. Lo stesso discorso vale quando, nel ristrutturare il sottotetto di proprietà esclusiva, si vada a creare un terrazzo mediante la totale o parziale rimozione dello spiovente del tetto, in modo da ricavarne un ampio spazio destinato al servizio della nuova unità immobiliare. Entrambe le trasformazioni indicate mutano il manufatto condominiale, cambiando la sua classica funzione di copertura e, inoltre, attraendolo nella sfera di esclusiva disponibilità di un solo condomino. Non si può neppure sostenere che il lastrico o il tetto, pur così modificati, continuino comunque a svolgere la loro funzione di copertura in favore degli altri condomini, perché resta sempre il fatto che chi ha realizzato il terrazzo si è anche appropriato della superficie, sottraendola agli altri. Insomma, perché simile intervento possa ritenersi legittimo occorre il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio, dovendosi invece ritenere nulla la delibera assunta dall’assemblea con la maggioranza dei soli presenti.

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