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Immobili con imposta ridotta


3 Settembre 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse | letto: 909

TRENTINO. La Commissione tributaria sulla legge 388/2000 

da www.ilsole24ore.com di Albino Leonardi

La Commissione tributaria di primo grado di Trento fa chiarezza sull’agevolazione per i trasferimenti di immobili in piani particolareggiati (articolo 33, comma 3, legge 388/2000 ). La quinta sezione, infatti, ha chiarito l’ambito di applicazione della norma riguardo la Provincia autonoma di Trento, dove, in virtù della peculiare potestà legislativa, non vige la legge urbanistica nazionale (legge 1150/1942); un quadro normativo spesso fonte di equivoci nonostante l’intervento (nota 2001/U8 del 19 luglio 2001) dell’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Trento. Secondo la legge 388/2000 i trasferimenti di immobili siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati sono soggetti all’imposta di registro dell’1% (anziché dell’8%), oltreché a imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa (euro 168 cadauna) a condizione che l’utilizzo edificatorio dell’area avvenga entro cinque anni dalla data del trasferimento.

La norma, più volte emendata (articolo 76 legge 448/2001; articolo 2, comma 30, legge 350/2003; articolo 36, comma 15, Dl 223/2006), dal gennaio 2007 è stata circoscritta ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata, realizzati in accordo con i Comuni per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione (art. 1, comma 306, legge 296/2006, Finanziaria 2007). Nella provincia di Trento, come rilevato dalla nota 2001/U8 dell’Agenzia delle entrate di Trento, la nozione di “piano particolareggiato” richiesta dalla legge 388/2000 ai fini dell’accesso all’agevolazione, va ricercata all’interno di un quadro normativo e regolamentare disomogeneo a quello nazionale. Precisamente, in Trentino gli strumenti urbanistici sono definiti dall’articolo 43 della legge provinciale 22/1991, che individua: piano attuativo ai fini generali, piano attuativo ai fini speciali, piano di recupero, piano di lottizzazione, comparti edificatori. La sentenza 66/05/07 completa il quadro precisando che la formazione di un piano particolareggiato non è obbligatoria ai sensi di legge, e lo diventa solo se la Regione si avvalga della facoltà di fissare ai Comuni un termine inderogabile per la sua compilazione. Se così non è - come in effetti non era nel caso oggetto della Commissione tributaria relativo al Comune di Riva del Garda - la definizione di un piano particolareggiato è necessaria solo se il Prg non è ritenuto sufficientemente preciso nelle prescrizioni di dettaglio.

Ma a Trento, conclude la Commissione tributaria, i Prg, attraverso i regolamenti edilizi, le cartografie e le norme di attuazione, rendono superfluo il piano particolareggiato in quanto incisivi anche in termini di dettaglio. Ciò porta a concludere che l’imposta di registro in misura ridotta – e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa – è applicabile per i trasferimenti di immobili anche in assenza del piano particolareggiato, ovviamente a condizione che siano verificate le altre condizioni (utilizzo edificatorio infraquinquennale e attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata).

 

www.ilsole24ore.com/economia

TRENTINO. La Commissione tributaria sulla legge 388/2000 

da www.ilsole24ore.com di Albino Leonardi

La Commissione tributaria di primo grado di Trento fa chiarezza sull’agevolazione per i trasferimenti di immobili in piani particolareggiati (articolo 33, comma 3, legge 388/2000 ). La quinta sezione, infatti, ha chiarito l’ambito di applicazione della norma riguardo la Provincia autonoma di Trento, dove, in virtù della peculiare potestà legislativa, non vige la legge urbanistica nazionale (legge 1150/1942); un quadro normativo spesso fonte di equivoci nonostante l’intervento (nota 2001/U8 del 19 luglio 2001) dell’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Trento. Secondo la legge 388/2000 i trasferimenti di immobili siti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati sono soggetti all’imposta di registro dell’1% (anziché dell’8%), oltreché a imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa (euro 168 cadauna) a condizione che l’utilizzo edificatorio dell’area avvenga entro cinque anni dalla data del trasferimento.

La norma, più volte emendata (articolo 76 legge 448/2001; articolo 2, comma 30, legge 350/2003; articolo 36, comma 15, Dl 223/2006), dal gennaio 2007 è stata circoscritta ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata, realizzati in accordo con i Comuni per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione (art. 1, comma 306, legge 296/2006, Finanziaria 2007). Nella provincia di Trento, come rilevato dalla nota 2001/U8 dell’Agenzia delle entrate di Trento, la nozione di “piano particolareggiato” richiesta dalla legge 388/2000 ai fini dell’accesso all’agevolazione, va ricercata all’interno di un quadro normativo e regolamentare disomogeneo a quello nazionale. Precisamente, in Trentino gli strumenti urbanistici sono definiti dall’articolo 43 della legge provinciale 22/1991, che individua: piano attuativo ai fini generali, piano attuativo ai fini speciali, piano di recupero, piano di lottizzazione, comparti edificatori. La sentenza 66/05/07 completa il quadro precisando che la formazione di un piano particolareggiato non è obbligatoria ai sensi di legge, e lo diventa solo se la Regione si avvalga della facoltà di fissare ai Comuni un termine inderogabile per la sua compilazione. Se così non è - come in effetti non era nel caso oggetto della Commissione tributaria relativo al Comune di Riva del Garda - la definizione di un piano particolareggiato è necessaria solo se il Prg non è ritenuto sufficientemente preciso nelle prescrizioni di dettaglio.

Ma a Trento, conclude la Commissione tributaria, i Prg, attraverso i regolamenti edilizi, le cartografie e le norme di attuazione, rendono superfluo il piano particolareggiato in quanto incisivi anche in termini di dettaglio. Ciò porta a concludere che l’imposta di registro in misura ridotta – e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa – è applicabile per i trasferimenti di immobili anche in assenza del piano particolareggiato, ovviamente a condizione che siano verificate le altre condizioni (utilizzo edificatorio infraquinquennale e attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata).

La sentenza della commisione tributaria di primo grado di Trento .

www.ilsole24ore.com/economia

 

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