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Regolamento di condominio: Rispetto delle regole. I criteri


12 Settembre 2007 | postato da: redazione | Condominio | letto: 672

Il proprietario risponde anche per l’inquilino

da il sole 24 ore

Il regolamento di condominio deve essere rispettato da tutti coloro che vivono nello stabile. Anche l’inquilino – subentrando nella detenzione dell’immobile nella stessa posizione del condomino-locatore, nei diritti e nei doveri resta soggetto a tutti i limiti imposti dal regolamento.

Ciò significa che, qualora l’inquilino non rispetti i divieti previsti, l’amministratore del condominio ha il pieno potere di agire giudizialmente nei suoi confronti per fare cessare l’uso illegittimo e per ottenere l’osservanza di quanto previsto dalle norme del regolamento.

Non per questo, però, il condomino-locatore resta immune da responsabilità, pur se solidale con il proprio inquilino, per le violazioni poste in essere da quest’ultimo. È il condomino, infatti, che risponde come primario soggetto obbligato al rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento. Spetta a lui vigilare sull’operato dell’inquilino circa l’uso e il godimento dei beni e dei servizi comuni condominiali.

Il condomino-locatore è quindi responsabile nei confronti degli altri proprietari non solo per le sue dirette violazioni, ma anche per quelle poste in essere dal locatario. Vincoli di destinazione Particolare rilievo assume la violazione di clausole del regolamento che stabiliscano precisi vincoli di destinazione delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. L’azione diretta a fare cessare la destinazione abusiva del bene locato può essere svolta nei confronti del solo conduttore quando non sorga dubbio sul fatto che il divieto sia contenuto in un regolamento di natura contrattuale oppure approvato in assemblea con il consenso di tutti i partecipanti al condominio e opportunamente trascritto.

Senza concorso Può darsi che la violazione del regolamento sia posta in essere dal conduttore senza alcun concorso da parte del locatore, come nel caso in cui il primo occupi abusivamente il suolo condominiale non oggetto del rapporto di locazione. A fronte, però, di un reiterato inadempimento del conduttore verso gli obblighi impostigli dal regolamento richiamato nel contratto, il condomino-locatore ha pur sempre un efficace mezzo giuridico per porre fine all’abuso, quello, cioè, di risolvere il contratto di locazione.

Se non interviene, il suo comportamento può interpretarsi come una tacita accettazione della violazione del proprio conduttore: da qui la sua diretta responsabilità. È sempre il locatore-condomino, comunque, che è tenuto ad adoperarsi affinché siano salvaguardati i diritti degli altri condomini, salva naturalmente la sua possibilità di rivalsa nei confronti del proprio conduttore. È lui, in buona sostanza, che rimane il principale destinatario delle norme contenute nel regolamento e che, come tale, è quasi sempre responsabile nei confronti della collettività condominiale anche per violazioni poste in essere dal proprio conduttore. Il che non esclude che pure l’inquilino debba farsi carico direttamente delle violazioni da lui poste in essere e dei disagi causati agli altri condomini.

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