Quando si vende l’abitazione, acquistata o costruita da non più di cinque anni.
14 Settembre 2007 | postato da: costa | Guida all'acquisto
Generalmente, quando si vende un immobile ad uso abitazione, acquistato o costruito da non più di cinque anni, va dichiarata ai fini del pagamento dell’Irpef la plusvalenza realizzata, cioè la differenza tra il corrispettivo incassato e il costo di acquisizione aumentato dei costi deducibili.
In materia di tassazione di queste plusvalenze, la legge finanziaria per il 2006 ha introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta, sostitutiva di quella sul reddito, del 12,50%. Il notaio stesso provvederà all’applicazione ed al versmento dell’imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.
Attenzione: non sono tassabili le plusvalenze derivanti dalle cessioni delle unità immobiliari che sono state adibite ad abitazione principale del titolare o dei suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la cessione.
Allo stesso modo, non generano plusvalenze, e quindi non sono tassabili, le cessioni di immobili acquisiti per effetto di successione e donazione.
Il credito di imposta per la vendita e il riacquisto della prima casa
Una particolare agevolazione è riconosciuta a chi vende l’abitazione a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ed entro un anno dalla vendita acquisti un’altra abitazione non di lusso costituente sempre prima casa. In tale ipotesi è riconosciuto un credito d’imposta, pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva pagata con il primo acquisto agevolato, che può essere utilizzato:
in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
in diminuzione, per l’intero importo del credito, delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito;
in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
in compensazione con altri tributi e contributi dovuti.






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