Risparmio energetico, ecco tutti i chiarimenti
18 Settembre 2007 | postato da: umberto | Osservatorio energie | letto: 481
da La Repubblica di Antonella Donati
A quattro mesi dal decreto attuativo delle norme per il risparmio energetico, arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate: niente comunicazione preventiva a Pescara
Niente comunicazione preventiva a Pescara e niente agevolazioni per gli immobili in costruzione. Detrazione anche per i familiari, ma solo sugli immobili ad uso abitativo, sconti anche per impianti di riscaldamento che non prevedono caldaie a condensazione. A quattro mesi dal decreto attuativo delle norme per il risparmio energetico finalmente con la Circolare 36/E arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
Certificazione energetica sempre necessaria - La circolare precisa, dunque, che non è necessario inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori come per le ristrutturazioni edilizie, ma dovrà essere indicato in fattura il costo della mano d’opera, mentre il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale e serve, ovviamente, il pagamento con bonifico se non si è titolari di partita Iva. E’ sempre necessaria, poi, l’asseverazione di un tecnico che attesti i requisiti dei lavori eseguiti in relazione al risparmio energetico, e la trasmissione all’Enea dell’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio oppure di quello di “qualificazione energetica” nei comuni dove manca la procedura per la certificazione. All’Enea va anche trasmessa la scheda informativa sugli interventi realizzati in cui vanno indicati i dati di chi ha sostenuto le spese quelli dell’edificio, la tipologia di intervento di risparmio energetico nonché il costo sostenuto specificando quello delle spese professionali e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Le spese detraibili - Sono detraibili sia le spese per la realizzazione degli interventi, comprese quelle funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. In particolare sono detraibili le spese per fornitura e messa in opera di materiale coibente, di materiali ordinari necessari per demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo. Rientrano nel beneficio le spese per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, gli interventi per la climatizzazione invernale come fornitura e posa in opera di apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, lo smontaggio e dismissione dell’impianto esistente.
Infissi e finestre comprese di persiane - Per quel che riguarda finestre e infissi, la Circolare ribadisce che per ottenere il beneficio fiscale non basta la semplice sostituzione di finestre e infissi, ma occorre che ci sia una riduzione della trasmittanza termica rispetto alla situazione precedente ai lavori. Inoltre, gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Detrazione sugli impianti di riscaldamento a prescindere dalla caldaia - Novità non da poco, invece, è la precisazione che la detrazione delle spese del 55% è ammessa anche per la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, ossia con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse.
Questo punto finora era rimasto in sospeso, perché nel decreto di febbraio erano citate espressamente solo le caldaie a condensazione. Per avere lo sconto, però, occorre che l’impianto consenta di ottenere il risparmio previsto dal decreto, altrimenti niente agevolazione.
Solo edifici già esistenti - Altro nodo sciolto in via definitiva dall’Agenzia delle entrate è quello relativo alla possibilità di utilizzare le agevolazioni anche per gli edifici in costruzione. In questo caso la risposta è negativa: il beneficio non spetta e sono esclusi dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, e questo vale anche per l’installazione dei pannelli solari, come espressamente precisato nella Circolare. L’esistenza dell’immobile può essere provata con l’iscrizione al catasto, la richiesta di accatastamento o il pagamento dell’Ici. Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere al beneficio solo in caso di fedele ricostruzione.










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