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Animali in condominio: regole, divieti e cosa fare in caso di disturbo


28 Settembre 2007 | postato da: redazione | Condominio | letto: 792

cane-che-ride.jpgda La Repubblica di Antonella  Donati
Una convivenza a volte difficile. La presenza di animali in condominio è spesso e volentieri fonte di malumori e di dissidi tra i proprietari e stabilire le ragioni degli uni e degli altri non sempre è facile anche perchè in questo caso la legge lascia ampi margini di discrezionalità. Alcuni punti fermi, però ci sono. vediamo quali.
Il regolamento e i divieti - Dal momento che tenere animali da compagnia in casa è un diritto di tutti, l’unico testo che può prevedere un divieto in questo senso o porre limiti al tipo di animali accettati (ad esempio il permesso di tenere solo cani di “piccola taglia”, oppure il divieto di far salire gli animali in ascensore o l’obbligare della museruola), è un testo approvato all’unanimità. Non basta, insomma, una delibera presa dalla maggioranza dei condomini o da tutti i condomini presenti all’assemblea. Sotto questo divieto ci deve essere la firma di tutti i proprietari, oppure deve essere un regolamento condominiale di tipo contrattuale, ossia un testo che viene consegnato al momento del rogito e come tale fa parte integrante dell’acquisto dell’appartamento. In caso contrario il divieto non è valido.

Quando si può protestare per rumori e cattivi odori - Chi tiene animali in casa, però, al di là del regolamento condominiale deve rispettare anche tutte le disposizioni del Codice Civile e di quello penale a partire dal divieto di disturbo della quiete. In particolare l’articolo 844 del Codice Civile prevede che non si possa protestare contro odori e rumori che vengono dalla casa del vicino, a meno che questi non superino il normale livello di tollerabilità. E il giudice dovrà valutare questa soglia caso per caso tenuto conto di tutta la situazione e non solo di quello che si sente al di là di una parete. Il Codice precisa infatti che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”

Il ricorso al giudice di pace - Così quando non si trova un accordo con il vicino, oppure quando la situazione è tale da mettere veramente a disagio chi abita nella stessa scala o magari nello stesso pianerottolo è possibile far ricorso al giudice. Competente in questo caso è il giudice di pace. Volendo si può anche chiedere l’intervento dei vigili urbani o del servizio veterinario della Asl. Se anche dopo queste visite la questione non si risolve si può chiedere anche un semplice intervento di conciliazione, e in questo caso non serve l’avvocato. Altrimenti si dovrà far causa, ricordando comunque che spetta sempre a chi decide di ricorrere alle vie legali dimostrare che il fastidio prodotto dagli animali è tale da essere assolutamente intollerabile. Quindi il giudice dovrà valutare caso per caso se Micio o Fido o Titti sono davvero insopportabili.

Se il cane che abbaia impedisce di dormire - Se a creare problemi, però, non è un fastidio una tantum, ma un rumore costante e tale da impedire il riposo e soprattutto il sonno nelle ore notturne, i problemi sono più gravi. A tutelare il diritto al riposo, infatti, ci sono anche le norme del Codice penale che, all’articolo 659, prevede sanzioni per il disturbo della quiete. Si possono quindi chiamare i carabinieri e denunciare il vicino che non è in grado di tenere il cane in condizioni tali da impedirgli di abbaiare. Su questa questione c’è da registrare anche una sentenza della Cassazione -  Sezione Settima Penale, sentenza n.26107/2006  - che ha stabilito che chi non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani ha diritto ad un risarcimento,  considerato che “l’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”. Il testo della sentenza.

Occhio ai cani delle specie pericolose - Sempre a proposito di cani occorre ricordare che per quelli che appartengono ad una specie pericolosa occorre rispettare particolari norme, come l’obbligo di museruola nei luoghi pubblici. Qui le norme in materia.

Animali esotici ammesse in casa solo se “regolari” - Infine non va dimenticato che esiste ormai da anni il divieto di tenere in casa specie esotiche se non sono state denunciate e se non sono rispattete le norme a tutela della loro salute. Per cui se si ha qualche dubbio sul pappagallo del vicino che strepita ininterrottamente si può anche segnalare la vicenda al Comune che potrà far intervenire la Asl di zona per verificare che sia tutto in regola, anche per quel che riguarda le condizioni nelle quali è tenuto l’animale.

One Response to “Animali in condominio: regole, divieti e cosa fare in caso di disturbo”

  1. giovanni Says:

    sono in un condominio di 6 unita a fianco ho dei una famiglia marocchina che a quasiasi ora fa rumore con le sedie etc etc, inoltre cucinano con una bombola di gas nel garage condominiale ho avvisato l’amministratore e fatto denuncia ai carabinieri della zona ma non e’ servito a niente.
    Cosa devo fare per fare rispettare le regole?in questo caso.
    saluti.

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