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euro_miniatura1.jpgda quotidiano casa di redazione
In un articolo a firma Francesca Ponticiello su Fiscooggi tutti i vantaggi del sistema e i rischi connessi a una dissimulazione del corrispettivo pagato per una compravendita immobiliare

In precedenza, cioè fino all’entrata in vigore della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006) agli attori di una compravendita immobiliare bastava dichiarare per l’immobile in questione un valore non inferiore al valore catastale rivalutato, determinato sulla base di specifici coefficienti moltiplicativi di cui all’articolo 52, commi 4-5 del Dpr 131/1986.

Ciò aveva dato origine nel tempo al diffuso malcostume dei contribuenti di dichiarare in atto un valore inferiore a quello effettivamente pagato, ma appena superiore a quello catastale; tale dissimulazione parziale del corrispettivo, finalizzato a ottenere un’immediata riduzione delle imposte, comportava anche pesanti conseguenze civili, fiscali e persino penali sulle parti contraenti.
«Con l’entrata in vigore - scrive su Fiscooggi Francesca Ponticiello - della legge finanziaria per il 2006, è stata introdotta, per i trasferimenti immobiliari, la regola del prezzo - valore che identifica, per le sole cessioni a titolo oneroso di unità abitative e relative pertinenze fra privati che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel valore catastale determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 52, purché l’acquirente ne faccia una richiesta specifica con dichiarazione resa al notaio e recepita nell’atto.»

A partire dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), la regola del prezzo-valore è stata estesa a tutte le cessioni di fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze soggette all’imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica, che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (persona fisica o giuridica), purché l’acquirente eserciti l’opzione di volersi avvalere della suddetta regola.

La regola del prezzo-valore identificando la base imponibile nel valore catastale rivalutato, disincentiva l’acquirente a dissimulare il reale prezzo corrisposto.

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