Ristrutturazioni, tutte le regole per l’agevolazione fiscale
4 Ottobre 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Urbanistico | letto: 4582
da La repubblica di A. D.
Sconto del 36% sugli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della prima casa e Iva agevolata al 10% per forniture e manodopera da parte di uno stesso soggetto: questo e altro è previsto nella Finanziaria 2007 per chi vuole effettuare lavori sugli immobili
La Finanziaria ha prorogato la possibilità di avere uno sconto del 36% sugli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della prima casa, confermando le novità introdotte dalla legge Bersani. Tra queste l’Iva agevolata al 10% per forniture e manodopera da parte di uno stesso soggetto e il limite di spesa entro il quale si ha diritto alla detrazione pari a 48.000 euro ad abitazione, a prescindere dal numero dei soggetti che partecipano alle spese. La detrazione spetta in dieci rate annuali di uguale importo: chi ha più di 75 o di 80 anni può avere l’agevolazione anche in cinque o tre rate. Questa detrazione potrà essere sommata a quella prevista per gli interventi di risparmio energetico: per saperne di più su quest’altra opportunità, però, è necessario attendere un decreto ministeriale con le istruzioni, che arriverà al massimo entro febbraio. Nell’attesa vediamo come ottenere, intanto, le altre detrazioni.
Non solo prima casa - Innanzitutto va detto che godono dell’agevolazione fiscale tutti gli interventi che cambiano la struttura dell’appartamento e per i quali è necessario richiedere un’autorizzazione al Comune. Così, ad esempio, abbattere pareti e cambiare la disposizione interna delle stanze con tutto ciò che riguarda questo intervento - nuovi muri e tinteggiatura, porte e finestre - è agevolato. Agevolazione anche per l’ampliamento con la creazione di volumi tecnici (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.), oppure con l’aumento della metratura. Ma anche semplicemente rifare tutti gli impianti del bagno o comprare una vasca idromassaggio è un intervento agevolato, come pure la tinteggiatura della facciata esterna, l’installazione di nuovi infissi e nuove persiane, porte blindate, citofoni e impianti di video sorveglianza, caldaie e condizionatori e tutti gli interventi di messa a norma degli impianti. Insomma, tutto ciò che non è manutenzione ordinaria, come ad esempio la semplice tinteggiatura delle pareti o la sostituzione delle tapparelle con altre nuove, ma identiche, può godere della detrazione e dell’Iva agevolata. Il resto no. In condominio, invece, Iva agevolata anche per la manutenzione ordinaria. In ogni caso l’agevolazione è riconosciuta per tutti gli immobili ad uso abitativo e non solo per la prima casa. Ovviamente per ciascun immobile si avrà diritto alla detrazione fino al massimo di spesa consentito.
La tabella con l’elenco degli interventi che godono della detrazione
Iva al 10% per fornitura e posa in opera anche senza detrazione fiscale - Iva ridotta e detrazione fiscale non viaggiano necessariamente in coppia. Infatti, se si commissionano i lavori e questi rientrano nella categoria delle ristrutturazioni, si ha diritto all’Iva agevolata anche se non si richiede la detrazione. L’Iva agevolata, però, è riconosciuta sempre e solo se la fattura contiene sia acquisto che posa in opera. In sostanza, chi decide di acquistare direttamente e poi affida i lavori non ha diritto all’Iva al 10% né sull’acquisto né sulla manodopera: in entrambi i casi - acquisto diretto, solo manodopera - l’Iva è sempre al 20%. Lo stesso vale anche per le fatture dei professionisti: dal geometra all’ingegnere all’architetto, sia per le prestazioni come la messa a punto della DIA che per le consulenze, sempre il 20% si paga. In compenso, però anche chi decide di far da sé, ossia di eseguire i lavori in economia, ha diritto alla detrazione.
Pagamento solo con bonifico - Per poter usufruire dell’agevolazione fiscale, poi, è necessario che le fatture o gli acquisti vengano pagati con un bonifico, bancario o postale, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Quindi, anche per gli acquisti diretti non si può fare a meno del bonifico se si vuole la detrazione. Inoltre, se ci sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Per stare tranquilli è possibile utilizzare anche i bonifici appositamente predisposti dalle banche per le spese di recupero edilizio.
All’obbligo di pagamento con bonifico fanno eccezione le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Comunicazione sempre preventiva - Bonifico a parte, per aver diritto alla detrazione è indispensabile inviare per raccomandata senza ricevuta di ritorno, il modello con la comunicazione di inizio lavori (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate) all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara. Il modello deve essere inviato prima di iniziare i lavori, altrimenti si perde il diritto alla detrazione.
Al modello deve essere allegata un’autocertificazione relativa al possesso di: concessione edilizia o comunicazione di inizio lavori (DIA) se prevista per i lavori da effettuare; eventuale denuncia alla ASL (necessaria solo per cantieri con durata di oltre 220 giorni o con rischi particolari per la sicurezza); dati catastali; ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Tutte le carte debbono essere tenute a disposizione, ed eventualmente esibite a richiesta dell’Amministrazione.
Per i lavori condominiali è necessaria la delibera dell’assemblea e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, oppure una certificazione rilasciata dall’amministratore che presenterà la domanda e poi indicherà la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione. In questo caso, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore.
Il modello e le istruzioni per la compilazione
Detrazione anche per gli immobili dei familiari e per chi abita nell’appartamento in comodato - L’agevolazione fiscale spetta non solo al proprietario dell’immobile, ma anche ad altri soggetti, a patto che, ovviamente, paghino i lavori. In particolare è riconosciuta ai familiari conviventi del proprietario all’atto della comunicazione a Pescara (ad esempio il marito che paga per la ristrutturazione della casa ereditata dalla moglie, il padre per quella del figlio e così via); a chi abita nell’immobile in comodato (un figlio e la sua compagna nella casa di proprietà dei genitori) allegando l’autorizzazione ai lavori da parte del proprietario; agli inquilini autorizzati dal proprietario. Ovviamente in questi casi i bonifici dovranno essere a nome di chi richiede la detrazione. Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione, gli altri, per ottenere la detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico. La detrazione spetta in base alla cifra pagata e documentata, a prescindere dalla quota di proprietà dell’immobile. Inoltre, nel caso di coniugi comproprietari, se uno è fiscalmente a carico dell’altro, anche se le spese sono state pagate a metà o solo dal coniuge a carico, potrà detrarre l’intera cifra chi presenta la denuncia dei redditi.
In attesa dell’acquisto - Sono detraibili anche le spese effettuate su un immobile ancora in costruzione, quando si tratta di interventi di modifica rispetto al progetto. Ad esempio per gli interventi di risparmio energetico se si sceglie una caldaia più efficiente rispetto a quella proposta dal costruttore, o se si sostituiscono gli impianti rispetto a quelli standard. In questo caso per ottenere il diritto all’agevolazione è necessario che il compromesso di acquisto sia registrato. I dati vanno indicati nella dichiarazione da inviare a Pescara.
Sconto anche per i box - In caso di acquisto da un’impresa di costruzione spetta anche lo sconto per il box o per il posto auto, se si tratta di pertinenze dell’abitazione. In questo caso la detrazione è ammessa per le sole spese sostenute per la realizzazione, attestazione da un’apposita dichiarazione rilasciata dal venditore. In questo caso la comunicazione a Pescara deve essere inoltrata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui si inizia a usufruire della detrazione.
Meno 25% per chi compra casa ristrutturata - Infine, la detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per l’acquisto di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia attestati dalla concessione edilizia. In questo caso si ha diritto alla detrazione del 36% calcolato su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di acquisto entro il massimo di spesa di 48.000 euro. Non occorre nessuna comunicazione, ma il diritto alla detrazione va indicato nel rogito.











Ottobre 20th, 2007 at 09:31
Oggetto: Iva agevolata 10% solo sul materiale.
Ho una ditta che vende graniti.
Negli anni passati interpretando la leggfe in senso restrittivo mi sono sempre rifiutata di applicare l’iva 10% ai privati che acquistavano da me del materiale per poi farlo posare dal muratore.
I clienti si lamentavano che io per timore di errori non davo loro le agevolazioni previste per legge. Nel frattempo il mio commercialista, molto pignolo, mi ha confermato che la norma non è così chiara nel precisare che l’iva agevolata deve essere per forza applicata in concomitanza alla mano d’opera nella stessa fattura. L’importante è che sia fatturata, va bene anche se in fatture e da soggetti emittenti diversi.
N.B. Secondo il commercialista io rischiavo di commettere una scorrettezza molto grave nei confronti del cliente non applicando a loro richiesta l’iva del 10%.
Dunque ho iniziato a vedere la cosa da una angolazione diversa. Forse il legislatore ha emesso una norma troppo complicata, ma il succo è quello di eliminare il nero, agevolando l’iva (e consentendo la detrazione 36-41%).
Se lo scopo è la fatturaszione di tutto, sia del materiale che della mano d’opera, perchè impuntarsi che il materiale debba essere posato nella stessa fattura?
Ho avuto la dimostrazione che la mio prima interpretazione era sbagliata (materiale + mand’opera insieme), mentre la seconda strada (materiale indipendente dalla mano d’opera)era quella giusta quando mio figlio ha ristrutturato casa.
Seguendo la vostra interpretazione, avrei dovuto fatturare il materiale, che io produco, al muratore, perchè quest’ultimo potesse a sua volta fatturarlo a mio figlio al 10%?
Non vi pare una assoluta assurdità? Ovviamente mio figlio avrebbe perso ogni convenienza perchè il muratore è costretto ad aumentare un po’ i prezzi per avere un ricavo, e a quel punto il vantaggio dell’iva al 10 va a farsi benedire.
Considerate che il problema si presenta per moltissimi clienti privati, che acquistando da me o da altri il materiale, risparmiano parecchio rispetto a quanto pagherebbero se passassero sempre attraverso l’impresa.
Poichè l’interpretazione della norma è dubbia e a grosso modo orientata al 50% per materiale e mano d’opera compresa, e un altro 50% per materiale indipendente, perchè Voi esperti, non fate pressione affinchè si arrivi ad una applicazione semplice e favorevole al cittadino, piuttosto che spaccare il capello in quattro alla ricerca di tutto ciò che può essergli d’intralcio?
Altro punto su chi dovreste fare pressioni è l’elenco dei materiali agevolabili, perchè mettersi a discutere su cosa è o non è materia prima o finita. Cerchiamo di non farci più vessare dovremmo tutti pretendere e ritenere agevolabile tutto ciò che serve a costruire e rendere efficiente una abitazione.
Se tutte le interpretazioni fossero indirizzate a favorire il cittadino, anche il legislatore si sentirebbe spinto a regolamentare diversamente, e i controllori dell’erario a considerare lo scopo ultimo che è di combattere l’evasione e non i peccatucci formali di chi non ci capisce più niente.
Per favore non siate i primi a cercare nelle norme quanto di più punitivo, ma quanto di più favorevole al cittadino, e spingete in tel senso.
Grazie