Anche per il condominio la tutela del consumatore
13 Ottobre 2007 | postato da: redazione | Condominio | letto: 528
da il sole 24 ore di Carlo Parodi
Sorpresa: il condominio è un consumatore. L’articolo 3 del Codice del consumo (Dlgs 206/2005) definisce consumatore-utente «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»; è possibile quindi individuare il condominio quale consumatore in quanto le obbligazioni assunte per le parti comuni per il tramite dell’amministratore risultano a carico dei singoli partecipanti.
La Corte di cassazione peraltro si era già pronunciata con sentenza n. 10086 del 24 luglio 2001, evidenziando che l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.Non va dimenticato che l’articolo 1469 bis del Codice civile è stato introdotto per rendere applicabili ai «contratti del consumatore» tutte le disposizioni del titolo secondo (contratti in generale) del libro quarto (obbligazioni) ove non derogate dal codice del consumo.
La lettera e) dell’anzidetto articolo 3 chiarisce poi che il prodotto destinato al consumatore è anche quello fornito «nel quadro di una prestazione di servizi».
Per la valutazione di un prodotto “sicuro” occorre far riferimento non soltanto alla legislazione nazionale compresa quella che recepisce normative europee, ma anche alle norme tecniche volontarie (Uni) e agli usi tecnologici che hanno rilevanza giuridica.
Particolareimportanza nell’ambito condominiale è da attribuire alla nullità delle clausole vessatorie applicabile ai contratti sottoscritti dall’amministratore: l’articolo 33 del Dlgs 206/2005 stabilisce quindi che la sede del foro competente in caso di controversie non può essere stabilita in una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto dal consumatore per evitare maggiori oneri per la tutela legale della parte considerata “debole”.
In generale sono da considerare vessatorie per il consumatore-condomino le clausole che determinano uno squilibrio tra diritti e obblighi inerenti ai contratti stipulati dall’amministratore. Si tratta delle penali spesso previste per la disdetta anticipata di contratti di manutenzione impianti vari che può determinare per il fornitore del servizio un eccessivo vantaggio economico connesso con l’assenza della prestazione. Possono essere individuate come vessatorie e quindi inefficaci alcune clausole dei contratti con istituti di credito e compagnie assicuratrici; è il caso della facoltà di recedere unilateralmente dal contratto se non consentita al consumatore-condominio, senza necessità di giustificare la disdetta stessa (Giudice di pace di Genova, sentenza del 16 novembre 2005).
Aggiungasi che l’articolo 5 del Dl 7/2007, convertito nella legge 40/2007, ha previsto che, in caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni. Tale disposizione entra in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; per i contratti stipulati prima di tale data la facoltà può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia in essere da almeno tre anni.
Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene stesso quando l’installazione è compresa nel contratto ed è stata effettuata dal fornitore o sotto la sua responsabilità; in caso di difformità l’acquirente ha diritto al ripristino senza spese mediante riparazione o sostituzione; può essere richiesta una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se riparazione o sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; l’installatore del bene è responsabile se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna o installazione del bene stesso; è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente le responsabilità nei confronti del danneggiato; il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore-installatore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
Il codice ha istituito (articolo 137) presso il ministero delle Attività produttive (ora Sviluppo economico) un elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale le quali sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al Tribunale di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi e di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.In sintesi Individuazione
Si può individuare il condominio come consumatore perché le obbligazioni assunte per le parti comuni per il tramite dell’amministratore risultano a carico dei singoli partecipanti
Applicabilità
L’articolo 1469-bis del Codice civile è stato introdotto per rendere applicabili ai «contratti del consumatore» tutte le disposizioni del titolo secondo del libro IVClausole vessatorie
Sono nulle le clausole vessatorie applicabile ai contratti sottoscritti dall’amministratore; sono da considerare vessatorie per il consumatore-condomino le clausole che determinano uno squilibrio tra diritti ed obblighi inerenti ai contratti stipulati dall’amministratore Foro competente L’articolo 33 del Dlgs 206/2005 stabilisce che la sede del foro competente in caso di controversie non può essere stabilita in una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto dal consumatore per evitare maggiori oneri per la tutela legale della parte considerata “debole”
Recesso
L’articolo 5 del Dl 7/2007 ha previsto che, in caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni










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