Unico e 730 perdono i dati sll’ICI
15 Ottobre 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse | letto: 256
Le misure fiscali
da i sole 24 ore di Tonino Morina
Molte delle novità fiscali introdotte con il decreto legge 159/2007 sono contenute nell’articolo 39. Le misure riguardano, in particolare, l’Ici, gli ex agenti della riscossione, la documentazione delle spese sanitarie e il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. Le informazioni sull’Ici Il comma 1 dell’articolo 39 dispone la soppressione dei commi 101, 102 e 103 dell’articolo 1 della legge 296/2007 (Finanziaria 2007) che prevedevano l’indicazione di una serie di dati rilevanti ai fini Ici nella dichiarazione dei redditi, nonché la verifica dei versamenti Ici in sede di controllo del 730 o di Unico. Probabilmente, l’amministrazione finanziaria si è resa conto dell’inutilità di queste richieste, anche se i dato sono stati già raccolti con le dichiarazioni del 2007. Le modifiche al Codice civile Il comma 2 dell’articolo 39 dispone che «all’articolo 2752, primo comma, del Codice civile, dopo le parole: “per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche”, sono inserite le seguenti: “, per l’imposta regionale sulle attività produttive”». In pratica l’Irap rientra nel regime privilegiato dell’articolo 2752, che interviene sui crediti per tributi diretti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali. Considerato l’inserimento, il nuovo primo comma dell’articolo 2752 stabilisce che hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato per Irpef, Irpeg, Irap e Ilor diversi da quelli indicati nel primo comma dell’articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell’anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell’esecuzione e nell’anno precedente. Le spese sanitarie Viene meno la modalità semplificata per certificare le spese farmaceutiche ai fini degli sconti fiscali.
Il comma 3 dell’articolo 39 prevede che, dal 1° gennaio, per certificare la spesa relativa all’acquisto dei medicinali, per la deduzione degli oneri deducibili o la detrazione della spesa nella misura del 19%, occorre indicare nello scontrino fiscale natura, quantità e qualità dei medicinali. Non è più utilizzabile l’attestazione del farmacista. Le banche dati Il comma 4 dell’articolo 39 modifica l’articolo 1, commi 56 e 57 della legge 296/2006. I due commi si occupano del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. In particolare, è disposto l’inserimento di un nuovo periodo al comma 57. Questa previsione dispone che il ministro dell’Economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell’amministrazione, l’attività di indirizzo necessaria a garantire razionalizzazione e omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali a un’effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria. La riscossione Gli ultimi quattro commi dell’articolo 39 (5-8) si occupano di riscossione. Le nuove disposizioni sono rivolte, in particolare, con diverse proroghe di precedenti termini, agli ex concessionari della riscossione. Il comma 6 dispone che, per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 alle società partecipate da Riscossione Spa, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2010. Il differimento si rende opportuno – si afferma nella relazione al decreto legge – perché i ruoli affidati ai vecchi concessionari (fino al 30 settembre 2006) «erano stati gestiti in modo inadeguato», poiché gli «azionisti non puntavano alla massimizzazione dei volumi di riscossione». Il differimento per le comunicazioni di inesigibilità interessa comunque anche i ruoli affidati dopo il 30 settembre 2006, in quanto Equitalia, in questi mesi, ha dovuto “lavorare” una «enorme mole di ruoli pregressi».










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