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Vizi e difetti di costruzione di immobili


16 Ottobre 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Urbanistico

Soddisfatti o rimborsati, ma occhio ai termini

da La Repubblica di Antonella Donati

Elettrodomestici che non funzionano o danni all’appartamento: la garanzia contro i difetti e il diritto al risarcimento valgono per tutti gli acquisti e per le forniture di opere e servizi. L’importante è non perdere tempo

Una garanzia contro i difetti e il diritto al risarcimento del danno. Il principio è questo e vale non solo per tutti gli acquisti di beni, ma anche per le forniture di opere e servizi.
Ma come far valere i propri diritti quando il problema non è l’elettrodomestico che non funziona, ma si tratta di danni all’appartamento, dalle infiltrazioni alle mattonelle che si staccano, dall’ascensore non a norma all’impianto fognario che s’intasa, oppure se si tratta di un intervento di manutenzione o riparazione che non è stato eseguito a regola d’arte o nel rispetto del preventivo? La regola è una sola: non perder tempo, perché se non si denuncia un danno o il vizio di un’opera entro il termine prestabilito, si perde il diritto al risarcimento e la possibilità di far valere la garanzia. Il Codice Civile, infatti, distingue tra due concetti: la “prescrizione” - di durata generalmente fino a 10 anni - e la “decadenza” ossia il termine entro il quale contestare il lavoro, periodo che solo in rari casi arriva ad un anno. Ma è proprio questo il termine più importante da conoscere, perché superato questo lasso di tempo non si può più far nulla.

Soddisfatti o rimborsati: un principio che vale in generale - La garanzia sui beni e sulle opere in genere è prevista dal Codice Civile che, pur distinguendo tra i vari casi, stabilisce in linea di principio che il committente o l’acquirente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati senza spese, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa. Inoltre, nel caso in cui le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, è possibile chiedere la risoluzione del contratto. Un diritto che però si perde se il vizio o il danno non vengono denunciati entro il termine massimo previsto “a pena di decadenza”. La decadenza, dunque è è il termine entro il quale si deve sollevare formalmente il problema con il venditore o la controparte che ha fornito un servizio o ha recato un danno o richiedere un mancato pagamento. La prescrizione, invece, è il termine massimo entro il quale, dopo aver contestato la fornitura o il servizio o il mancato pagamento, senza ottenere risposta o risarcimento, si può far causa per danni. E i due termini variano a seconda dell’opera o del servizio prestato. Vediamo quindi caso per caso cosa dice il Codice in materia.

Vizi e difetti di costruzione di immobili -

Denuncia: entro un anno dalla scoperta

Prescrizione: dieci anni dal termine dei lavori

L’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce infatti che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”In sostanza in caso di  vizi del suolo e difetti dei quali è responsabile il costruttore, ad esempio infiltrazioni dovute a scarsa coibentazione, crepe per cedimenti strutturali, impianti fognari non efficienti, ecc, il difetto va denunciato entro un anno dalla comparsa, ma se  non c’è risposta, entro lo stesso termine va rinnovata  la denuncia o avviata una causa, altrimenti si decade dal diritto.

Vizi, difetti e difformità su contratti di appalto -

Denuncia: entro 60 giorni dalla scoperta

Prescrizione: due anni dalla consegna

L’articolo 1667 precisa: ‘L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna’. Quindi denuncia entro due mesi e due anni di tempo al massimo per far causa.  Attenzione, però la riparazione gratis o la sostituzione non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano conosciuti o erano riconoscibili, e dunque non occultati da chi ha effettuato il lavoro. Per cui se si accetta alla consegna un impianto che non funziona perfettamente, una stanza con una crepa già visibile, non si può poi chiedere la riparazione senza spese o il risarcimento per danni, dato che si era al corrente che che qualcosa non andava.

Vizi e difformità di lavori in genere e contratti d’opera (manutenzioni, interventi di artigiani, riparazioni varie, etc.)

Denuncia: entro 8 giorni dalla scoperta

Prescrizione: un anno dalla consegna

Le norme riguardano lavori eseguiti male o che non rispettano il preventivo, riferiti a tutti i tipi di opere, dalla ristrutturazione edile alla riparazione di un’auto, dalla sostituzione di un impianto elettrico all’intervento di un idraulico. Per poter far valere la garanzia - quindi riparazione gratis o sostituzione - è necessario dunque denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. Anche in questo caso l’accettazione espressa o tacita dell’intervento libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi, in tutti i casi in cui i difetti erano noti al committente o facilmente riconoscibili, e non dolosamente occultati. Quindi se il rubinetto goccia dopo la riparazione o la frizione gracchia quando si esce dal meccanico, ma si paga e si dice che va bene lo stesso, poi non si può più chiedere la sostituzione del pezzo gratuitamente o uno sconto su quanto si è pagato.

 

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