Articolo

Condominio: Chi decide da solo non si «stacca» anche dalle spese

L’altra possibilità. La scelta individuale

da il sole 24 ore di A. Ci.
 
Il condomino può legittimamente rinunciare a usufruire del servizio di riscaldamento centralizzato e “staccarsi” da solo, sulla base di una propria scelta individuale, dall’impianto comune. Ma questo è possibile soltanto se riesce a dimostrare, con una perizia tecnica, che questa sua decisione non comporta né un aggravio di spese per coloro che continuano a usufruire del riscaldamento centralizzato né un danno alla funzionalità dell’impianto o uno squilibrio termico del l’intero edificio, tali da pregiudicare la regolare erogazione del servizio. Gli obblighi che rimangono Inoltre, i condomini rinunciatari non possono comunque evitare di contribuire alle spese di conservazione e di manutenzione dell’impianto. La legge dispone infatti che nessuno, pur rinunziando al diritto sulle cose comuni, può essere esentato dal pagamento delle spese necessarie per la loro conservazione. Anche dopo il distacco, dunque, il condomino rimane sempre comproprietario del l’impianto centrale e deve continuare a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione e al l’adeguamento del bene. Può invece essere esonerato, in tutto o in parte, dalle spese di consumo o di esercizio riguardanti un servizio di cui non usufruisce.

 Ma possono restare a suo carico, alternativamente, gli eventuali maggiori oneri che – nonostante la perizia tecnica presentata a suo tempo sostenesse il contrario – gli altri condomini si vedono nei fatti costretti a sopportare in conseguenza della sua rinunzia. Oppure sarà tenuto a contribuire con una quota forfettaria per il calore di cui usufruisce indirettamente la sua unità immobiliare, per il solo fatto che si trova comunque collocata all’interno di un edificio riscaldato. Il distacco dall’impianto centralizzato non è di regola subordinato a un’autorizzazione da parte dell’assemblea, chiamata semmai a valutare la sussistenza dei presupposti che possono portare ad autorizzare il distacco. Stop da regolamento Se è di natura contrattuale (cioè se è stato inserito direttamente nel rogito da parte del costruttore) il regolamento di condominio può negare totalmente la possibilità di distacco che, in questo caso, è preventivamente considerato illecito anche se il condomino riesce a dimostrare l’assenza di qualunque pregiudizio per gli altri condomini. Può anche essere previsto l’obbligo di continuare a partecipare totalmente alle spese del servizio, nonostante il distacco dall’impianto. Una simile disposizione è senza dubbio riconducibile a quelle che attribuiscono diritti o impongono obblighi ai condomini e che, come tali, risultano modificabili solo in presenza del consenso unanime di tutti i condomini.

Scrivi un commento


I link nei commenti potrebbero essere liberi dal nofollow.