Box di nuova costruzione, come avere la detrazione del 36%
23 Ottobre 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse | letto: 2580
da La Repubblica di A. D.
Comprare un box e risparmiare, almeno un po’, sulle tasse. Un’opportunità che è in vigore ormai da dieci anni, ma che non tutti conoscono anche se fa parte del pacchetto di norme sulle ristrutturazioni edilizie. Poco nota, dunque, ma sicuramente conveniente considerando che anche in questo caso è possibile risparmiare il 36% del costo di realizzazione grazie alla detrazione dalle imposte. L’agevolazione, prorogata dalla finanziaria 2008 anche per i prossimi tre anni, si applica anche alla costruzione di posti auto condominiali.
A chi spetta la detrazione - In base alla legge 449 del 1997, dunque, la detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto di pertinenza dell’abitazione principale. Trattandosi di agevolazione per la costruzione di un nuovo box, la detrazione è riconosciuta solo se si acquista dal costruttore che ha realizzato il box, non quindi da un privato che lo rivende anche se non lo ha mai utilizzato. La detrazione, peraltro, spetta anche nel caso che si acquisti contemporaneamente abitazione e box. Agevolazione anche se si tratta di un immobile ancora in corso di costruzione.
La dichiarazione del costruttore - L’importo detraibile, però, non è pari a quello pagato ma solo al costo di costruzione “certificato” dal costruttore che per questo deve rilasciare un’apposita dichiarazione senza la quale la detrazione non è possibile. La dichiarazione dei costi è necessaria anche nel caso in cui per il box venga emessa una fattura a parte, dato che la detrazione non è riconosciuta sul totale della fattura ma solo sulle spese “vive” necessarie per realizzare la struttura.
Il pagamento con bonifico - In ogni caso è sempre necessario pagare il box con un bonifico, poichè questa è una condizione indispensabile per aver diritto alla detrazione. Non è necessario, però, che l’importo del bonifico corrisponda al costo di costruzione, è sufficiente che sul bonifico siano riportati tutti i dati necessari compreso il riferimento alla legge sulle ristrutturazioni. Se si acquista la casa completa di box in ogni caso occorrerà avere a parte l’apposita dichiarazione dei costi. Se invece il box si acquista successivamente è obbligatorio che nel rogito venga precisato che si tratta di una pertinenza dell’abitazione principale: senza vincolo esplicito, infatti, non c’è diritto alla detrazione.
Acconti anche senza manodopera purchè riportata tutta nel saldo finale - La detrazione, inoltre, è ammessa anche se il box si paga con diversi bonifici di acconto o a stato di avanzamento lavori, anche se sulle fatture di acconto non è riportato il costo della manodopera. Come ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 167/07, infatti, in questo caso il beneficio non si perde a patto che nella fattura finale a saldo sia riportato il costo relativo alla manodopera impiegata per l’intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera impiegata da eventuali subappaltatori.
L’invio della comunicazione a Pescara - Infine non va dimenticato che anche per il box è necessario inviare la comunicazione a Pescara. In questo caso, però, poichè titolare della licenza di costruzione è il costruttore, chi acquista il box potrà inviare la comunicazione successivamente al rogito, ma comunque entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi a partire dalla quale si effettua la detrazione.










Aprile 23rd, 2008 at 09:07
buongiorno, tra gli articoli che ho letto sull’argomento (detrazione del 36% sul box pertinenziale) questo è uno dei più chiari, tuttavia quello che non ho trovato riguarda l’invio della comunicazione a Pescara e cioè cosa devo comunicare (se c’è un modulo già pronto), quali documenti devo inviare e se aspettarmi una risposta dal centro operativo di Pescara.
grazie
Aprile 23rd, 2008 at 10:10
X Adriano
Comunicazione di inizio lavori
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio
lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici locali dell’Agenzia o nel sito internet http://www.agenziaentrate.it.
La comunicazione (per tutte le regioni italiane e le province autonome) deve essere inviata al
seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara.
A tale modello devono essere allegati:
- la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste
dalla legislazione edilizia;
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Se, però, il
contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al
pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute.
Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di
pagamento dell’Ici;
- la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese
nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito
l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere
la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la
comunicazione originaria;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi
vengano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
La dichiarazione è esente da imposta di bollo.
Anche se ricorrono alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.
Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello di comunicazione può essere inviato anche successivamente alla data di inizio lavori purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
la redazione
Maggio 5th, 2008 at 14:53
Ho trovato molto interessante questo articolo.
Ho un dubbio: se i lavori di un cantiere sono già iniziati ed io acquistassi appartamento e box, posso comunque fare domanda per ottenere la detrazione al 36% per il box?
Maggio 10th, 2008 at 09:52
X Giuseppe
No,
la redazione
Maggio 13th, 2008 at 08:51
Buongiorno,
nel 2006 ho effettuato preliminare di acquisto di box pertinenziale in construzione, entro la fine del 2006 ho inviato a Pescara apposito modello + DIA + preliminare + copia bonifico dell’anticipo pagato.
Nel 2007 è stata completata la costruzione e ho stipulato il rogito. Devo mandare una seconda comunicazione a Pescara?
Grazie.
Maggio 13th, 2008 at 10:37
x Claudio
Deve completare la pratica mandando a pescara copia dell’atto di compravendita + copia del bofico pagamento finale.
la redazione