Campania: Notai consulenza gratuita. Appuntamento il 21 gennaio 2008
ottobre 25th, 2007 ¦ leggi altre proposte di: redazione“Studi Apertiâ€, al servizio del cittadino
da il denaro di Vincenzo Pappa Monteforte*
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L’associazione sindacale dei notai della Campania promuove un’iniziativa articolata per avvicinare il cittadino – consumatore al mondo notarile.La data è quella del 21 gennaio 2008 e si mira a fornire consulenze gratuite.
L’idea degli “studi aperti” va ad inserirsi in un’ottica di rinnovamento, nel solco della tradizione, di una delle professioni in cui i cittadini riversano un elevato grado di fiducia.
Tuttavia, la complicazione del quadro legislativo sempre più instabile, che richiede aggiornamenti e letture continue, la crisi dell’economia in generale, di quella del Mezzogiorno in particolare e – segnatamente – la crescente “insostenibilità ” dei debiti contratti a tasso variabile negli anni scorsi rappresentano vere e proprie urgenze per le famiglie e le piccole e medie imprese che operano nel territorio campano. Su questi argomenti, il consiglio che offre la professione notarile può costituire un primo approccio per la programmazione economica e familiare di un’utenza oggettivamente disorientata dalle novità e dall’involuzione del sistema.
Gli interessati, previo appuntamento, potranno recarsi presso lo studio di un notaio campano per chiedere ogni informazione utile su questioni giuridico – notarili. Attraverso un linguaggio semplice sarà possibile ricevere risposte su compravendite immobiliari, donazioni, testamenti, mutui ipotecari, atti societari. Le delucidazioni potranno riguardare le recenti leggi in materia di portabilità del mutuo, di cancellazione delle ipoteche e, ovviamente, questioni – da sempre oggetto di interesse generale – quali gli acquisti “prima a casa” e le altre agevolazioni fiscali in campo immobiliare e societario. Ovviamente saranno a disposizione di tutti la conoscenza e la prudenza notarile nel campo successorio, con spiegazioni sui testamenti e le tasse connesse. L’incontro della durata massima di 20 minuti avrà , quindi, lo scopo di fornire tutti i chiarimenti necessari su quegli atti che, grazie all’intervento del notaio, assicurano alla collettività le giuste garanzie per il trasferimento dei beni e la vita dell’impresa.
Si tratta, altresì, della valorizzazione di una servizio, la consulenza gratuita preventiva, tradizionalmente reso dai notai al cittadino – consumatore ed al Paese, nella consapevolezza dell’importanza della funzione esercitata su delega statuale.
Gli studi notarili aderenti all’iniziativa resteranno aperti per offrire consulenze gratuite ed interpretare le ragioni della collettività , anche in relazione all’oggettiva difficoltà dei contribuenti, ma anche dei notai e degli altri operatori di fronte a quelle zone d’ombra che ancora residuano anche in ordine alla tassazione dei trasferimenti immobiliari, sicuramente anomale in un sistema democratico.
La trasparenza del mercato necessita di regole certe e il notaio – soggetto terzo rispetto al mercato stesso – nella consapevolezza del proprio ruolo, deve operare per un giusto riconoscimento dei diritti dei consociati.
Nelle prossime settimane si indicheranno i numeri telefonici da comporre per ricevere maggiori informazioni sui nominativi dei notai della Regione Campania dichiaratisi disponibili agli incontri informativi e sugli orari degli appuntamenti.
Le associazioni dei consumatori potranno disporre, a richiesta, di uno o più notai presso le loro sedi al fine di veicolare, in una sola struttura, le richieste di medesima natura.
La seconda parte dell’iniziativa riguarda il mondo della scuola. Anche nelle scuole, nell’ambito di un progetto più organico di formazione dei giovani, sarà possibile avere – previo coordinamento con i dirigenti scolastici – una presenza notarile, per illustrare alla classe dirigente del futuro le caratteristiche dell’intervento del notaio ed avvicinare le nuove leve al suo ruolo ancipite, di pubblico ufficiale – libero professionista. L’incontro servirà anche a far conoscere il programma triennale di borse di studio avviato dal Consiglio Nazionale del Notariato per sostenere gli studenti meno abbienti che vogliano intraprendere la professione notarile.
Superare le condizioni di oggettivo svantaggio informativo in cui si trovano i meno fortunati deve essere un imperativo categorico per i professionisti italiani del terzo millennio ed i notai, in quest’ottica, intendono contribuire ad elevare il livello medio di conoscenza della collettività verso gli istituti più tradizionali di trasferimento della ricchezza familiare e di apertura al mercato del credito.
La modernizzazione del sistema paese passa attraverso il mondo delle professioni e chi – come i notai – esercita una funzione di rilievo costituzionale, non può non prenderne atto.
L’associazione sindacale dei notai della Campania, ancora una volta, è tra le prime organizzazioni professionali territoriali ad aprirsi all’esterno ed a continuare nella sua politica di dialogo con la società .
Se più volte abbiamo sollecitato un processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, mai abbiamo negato l’importanza della rivisitazione di alcune anacronistiche barriere che i vari provvedimenti sulle cc.dd. liberalizzazioni non sono riuscite ad eliminare, se non a discapito di un coerente quadro normativo sovranazionale in tema di professioni intellettuali e del principio di matrice costituzionale a tenore del quale la libertà dell’iniziativa economica deve essere contemperata con i parametri dell’utilità sociale, della dignità della persona e della sicurezza.
Chi come il notaio è terzo deve rimanere garante della legalità , operare senza costi per lo Stato, diffondere il senso della giustizia e “confrontarsi” con gli utenti – in special modo con i più giovani, con le classi meno abbienti, con chi accede alla “prima casa” o si avvicina al mondo del lavoro avviando nuove imprese – a prezzi contenuti. Una giornata di consulenza gratuita e gli incontri formativi con i ragazzi nelle scuole sono caratterizzati proprio da tale spirito.
Sono segnali di quella volontà di uscire dagli studi professionali, per far sentire alla gente quanto i notai siano vicini alle esigenze sociali e compartecipi del processo di cambiamento in atto.
“Tradizione” e “modernità ” devono sopravvivere, devono imparare a coesistere con pari dignità , se si vuole evitare che il sistema arrivi ad un punto di rottura, all’implosione, allo scardinamento di quelle certezze che sino ad oggi hanno assicurato – sotto il profilo dei trasferimenti o dell’accesso alla “ricchezza” – la pace sociale.
Il rilancio economico del paese passa anche attraverso la conoscenza di quelle figure professionali che operano nell’interesse dello Stato. Famiglia ed impresa non possono rappresentare entità contrapposte e la “mediazione” del notaio può continuare ad essere il baricentro capace di evitare squilibri significativi.
* presidente dell’Associazione
sindacale notai
della CampaniaÂ

settembre 3rd, 2008 at 11:33
Ho acquistato dall’agenzia del demanio di Salerno, nell’anno 2001, alloggio ai sensi della legge 560/1993.
La legge regionale n.01/08 dela regione campania,, all’art. 55, detta che il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si estingue se il proprietario dell’alloggio versa all’ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell’alloggio calcolato, sulla base
degli estimi catastali, ai sensi del comma 10, primo periodo, dell’articolo 1 della legge n.560/1993, e della quota variabile decrescente dal 15 per cento
all’1 per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l’anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo.
Vi chiedo se sono tenuto a pagare quanto sopra o attenermi a quanto stabilito dalla legge 560/93 cioè allo scadere dei dieci anni comunicare allo IACP la vendita per poterla mettere in condizione di esercitare il diritto di prelazione a prezzo di mercato?
Grazie e colgo l’occasione per inviarvi sinceri saluti.
settembre 3rd, 2008 at 18:56
@gigi
Deve attenesi a quanto stabilito dalla legge 560/93 cioè allo scadere dei dieci anni comunicare allo IACP la vendita per poterla mettere in condizione di esercitare il diritto di prelazione a prezzo di mercato?
settembre 14th, 2008 at 17:10
Ho acquistato alloggio nell’anno 2002 con la legge 560/93 con vincolo di inalienabilità decennale.
La L.R.01/08 della regione campania all’art. 41 ha ridotto il suddetto termine a 5 anni in presenza di determinate situazioni familiari. Inoltre, con legge regionale n. 09/08 in data 01.08.2008 ha modificato il comma 5 dell’articolo 4 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 24 ed ha aggiunto “anche per i contratti già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,”.
Trovandomi in una delle condizioni previste dalla legge regionale posso avvalermi della riduzione del termine di inalienabilità?
Certa e sicura di ricevere un vostro parere porgo cordiali saluti
settembre 15th, 2008 at 11:37
@carmen08
Si, può farlo
settembre 16th, 2008 at 10:15
Faccio seguito alla mia richiesta del 14 u.s., chiedo se sono tenuta a pagare il diritto di prelazione previsto dall’art. 55 della L.R. 01/08 della regione campania pur avendo stipulato il contratto nell’anno 2002.
Grata del vostro contributo vi invio sinceri e cordiali saluti
dicembre 29th, 2008 at 14:11
Dovrei vendere un appartamento che in origine era proprietà dello iacp di benevento poi nel 1971 riscattato dall assegnatario.Successivamente nel 1985 è passato ai figli tramite sussessione,e nel1991 è stato aquistato prima da una persona poi dai miei zii nel1993 ed infine è passato a me per testamento.Vorrei sapere se sono tenuto a pagare allo iacp il diritto di prelazione in base alla L.R.01/08 art.55 della regine campania. Sicuro di una vostra risposta vi porgo i miei cordiali saluti augurandovi un felice anno nuovo.
dicembre 29th, 2008 at 18:44
@ giovanni
Il diritto di prelazione deve averlo pagato l’assegnatario o i proprietari che hanno venduto a lei.
dicembre 30th, 2008 at 16:50
Se il diritto di prelazione non è stato pagato dai vecchi proprietari sono tenuto a pagarlo io dice il notaio altrimenti l’atto non si può fare.Come mi devo comportare.Aspetto fiducioso una vostra risposta per risolvere il problema.
gennaio 7th, 2009 at 22:48
in una palazzina costruita ed abitata da 3 fratelli, ognuno proprietario di un appartamento e di un terzo della mansarda, esiste il diritto di prelazione dei fratelli nel caso uno decidesse di vendere?
grazie
gennaio 8th, 2009 at 11:09
@giuseppe rizziti
per la vendita di immobile ad uso abitativo non esiste per legge la prelazione, tuttavia e buona norma in caso di vendita chiedere agli altri proprietari se vogliono acquistare.
marzo 1st, 2009 at 12:14
I nostri genitori sono deceduti entrambi diversi anni fa, adesso per motivi economici contingenti, vorremmo vendere il modesto appartamento di loro proprietà da noi ereditato. L’appartamento originariamente era stato assegnato a nostro padre dall’allora Istituto nazionale case popolari “Inacasa”, in seguito riscattato dai nostri genitori (circa 25 anni fa). Chiedo se siamo tenuti ugualmente a pagare il balzello del diritto di prelazione inventato dalla regione campania previsto dall’art. 55 della L.R. 01/08, dal momento in cui sono proprio gli Iacp, a volersi liberare del loro patrimonio immobiliare vendendo gli appartamenti di loro proprietà, per far cassa.
Grazie infinite per la Vs. preziosa collaborazione!!!
Claudio
marzo 2nd, 2009 at 18:01
@Claudio
Lei stesso lo definisce un “balzello” che serve a far cassa. Naturalmente non siete costretti ma il mancato pagamento cosa comporta? Probabilmente una lunghissima perdita di tempo e denaro.
Cosa rispondre, la solita “italietta ” fare leggi per far cassa.
marzo 24th, 2009 at 16:56
chiedo se sono tenuta a pagare il diritto di prelazione previsto dall’art. 55 della L.R. 01/08 della regione campania pur avendo stipulato il contratto nell’anno 1992, nonostante la voglio donare a mia figlia, e non la voglio vendere.
Grata del vostro contributo vi invio sinceri e cordiali saluti
marzo 24th, 2009 at 19:28
@rossana speri
le confermo che è tenuta a pagare il diritto di prelazione
aprile 2nd, 2009 at 08:57
mio marito vuole cedere la sua parte di eredita ai fratelli io come posso agire avendo un figlio di 15 anni?lo ha costretto la mamma a cedere con ricatti morali .
aprile 6th, 2009 at 10:05
@fusco consiglia
Cercando di far ragionare il marito oppure usare il sistema della mamma il ricatto morale.
La situazione è complessa, dovrebbe essere suo marito a non subire il “ricatto” e agire con coscienza ricordando di avere un figlio.
Diversamente con il patrocinio di un buon avvocato .
aprile 7th, 2009 at 23:06
Dovrei acquistare un appartamento che in origine era proprietà dello iacp di napoli poi nel 1976 riscattato dall’assegnatario.Successivamente nel 1987 è stato acquistato da un privato che ora vuole rivenderlo a me.Vorrei sapere l’attuale proprietario è tenuto a pagare allo iacp il diritto di prelazione in base alla L.R.01/08 art.55 della regione Campania. Confidando in una vostra risposta vi porgo i miei cordiali saluti.
aprile 8th, 2009 at 09:25
@Claudio
Si!
maggio 1st, 2009 at 10:25
Se un alloggio iacp è stato riscattato nel 1969 ed oggi il proprietario intende alienarlo, è tenuto a pagare il diritto di prelazione ex art 55 l.r. Campania? Il dubbio nasce dal fatto che la prelazione è stata introdotta solo dalla legge del 1977, e dunque il contratto del 1969 non la menziona. Applicando la prelazione non si avrebbe un’applicazione retroattiva della legge????
Grazie per l’attenzione.
maggio 5th, 2009 at 19:39
Buongiorno. Mia moglie, alla morte di sua madre, ha ereditato insieme al padre ed alla sorella quote di appartamenti e terreni. Attualmente tali proprietà sono condivise con le seguenti quote: 1) appartamento in cui il padre risiede e di cui è usufruttuario: 4/6 del padre, 1/6 di ciascuna sorella; appartamento al mare condiviso con le stesse quote del primo appartamento; terreno agricolo (locato): proprietà di ognuno dei tre coeredi per 1/3. Pochi giorni fa mia moglie ha scoperto che, a sua insaputa, suo padre e sua sorella, hanno stipulato con l’affittuario un preliminare di vendita del terreno per un importo pari a circa la metà del valore commerciale del terreno stesso. Le domando: non le era dovuta la prelazione sulla vendita dello stesso? Ha diritto a richiedere il retratto dello stesso? La ringrazio in anticipo per la sua risposta.
maggio 9th, 2009 at 13:18
I nostri genitori entrambi deceduti,hanno lasciato un appartamento con mutuo stipulato nel 2005 di proprieta i.a.c.p..Adesso per motivi economici contingenti vorremmo sapere se sia possibile venderla e come.Grazie di un vostro consiglio porgo i miei saluti
maggio 9th, 2009 at 19:28
@Romolo
Trattandosi di un immobile IACP probabilmente il mutuo è stato stipulato con condizioni agevolate, consigliamo quindi di leggere attentamente il contratto di mutuo o rivolgersi ad un notaio di fiducia
maggio 19th, 2009 at 15:32
Mio cognato, che vive negli Usa, avrebbe deciso di farmi la procura (per non venire in Italia) per l’atto notarile di vendita dell’abitazione dei genitori, avuta assieme ai fratelli e alle sorelle in eredità, dopo la morte di mia suocera. Mi chiede di fornirgli cosa deve far scrivere nel documento, prima di andare all’ambasciata Italiana. Visto che coloro che vi ci lavorano e che dovrebbero assistere i nostri connazionali all’estero, gli hanno già dimostrato in passato, quando ne ha avuto bisogno per altre problematiche, di saperne esattamente quanto lui o peggio, meno di lui.
Un grazie e un saluto cordiale per la gradita e apprezzata Vs. collaborazione!
Claudio
maggio 20th, 2009 at 19:42
@Claudio
Le consiglio di rivolgersi ad un notaio il quale le spiegherà la prassi da adottare.
maggio 25th, 2009 at 11:29
Mia suocera vuole vendere un alloggio iacp riscattato nel 1965; è tenuta ugualmente a pagare il diritto di prelazione ex art 55 l.r. Campania, introdotto nel 1977.
Grazie e cordiali saluti.
giugno 7th, 2009 at 11:48
ho riscattato un alloggio iacp a foggia nel ottobre de
l 2003 con mutuo bancario volevo sapere se io dovevo resiedere per forza nell’ alloggio e per quando tempo e se dopo i 10 anni potevo venderla o affittarla senza comunicare nulla allo iacp al prezzo di mercato .e se io devo dare il diritto di prelazione posso fare il prezzo di mercato? grazie un cordiale saluto.
giugno 8th, 2009 at 22:15
Salve ho da fare una domanda analoga a quelle che vedo trascritte.
Dobbiamo vendere un appartamento INA CASA riscattato da nostro padre nel 1972. Ci hanno detto che dovremmo pagare una somma per il diritto di prelazione a favore della regione Campania prevista dall’art 55 L.R. 01/08.
Siamo tenuti a pagare questa tassa???
So che ci sono stati dei ricorsi per contrastare questa norma sapete dirmi che esito hanno avuto??
grazie
Stefania nettuno
giugno 9th, 2009 at 15:21
@stefania
siamo a conoscenza di una proposta di legge per la modifica dell’art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 che può verificare al seguente link: http://www.consiglio.regione.campania.it/op/crc/docs/atti/reg.gen.%20452%20art55.doc
non siamo aggiornati sull’esito di tale procedura…
giugno 9th, 2009 at 16:37
@massimo di foggia
Deve risiedere nell’ alloggio perlomeno dieci anni di conseguenza per fittarlo rispettare l0 stesso termine. Per vendere l’immobile invece deve comunque aver pagato interamente il mutuo.
giugno 18th, 2009 at 09:20
vorrei sapere, se considerato che devo pagare il diritto di prelazione del 20% + il 15%, se lo pago in un unico bonifico posso ricevere uno sconto del 10% o la quota da pagare è sempre la stessa
giugno 25th, 2009 at 14:44
SCUSATE HO RISCATTATO UN’IMMOBILE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL 1999 ED ORA HO INTENZIONE DI VENDERLO MA L’ART.55 SI APPLICA ANCHE X IMMOBILI DEL COMUNE?SE SI DEVO PAGARE IL 20% DELLA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 115,5%?
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
giugno 27th, 2009 at 09:39
@Nando
Per entrabbi le domande la risposta è si!
giugno 27th, 2009 at 13:13
Salve,volevo sapere se un’appartamento riscattato nell’87 e su cui è stata fatta la successione nel 2008 dai figli dell’intestatario, è obbligatorio pagare il diritto di prelezione se la casa viene venduta al nipote dell’intestatario, soprattutto tenendo presente che la madre fa ancora residenza in quell’appartamento? Potrebbe evitare di pagare essendo erede diretta e successivamente fare una donazione al figlio? Nel ringraziarvi anticipatamente Vi porgo i più cordiali saluti.
luglio 4th, 2009 at 10:08
Salve a tutti, le problematiche dei precedenti scrittori sono un pò diverse dal caso che stò per esporre. Io e mia moglie, coniugati nel 2005, siamo affittuari di un alloggio ex FFSS nella provincia di Napoli. L’attuale proprietario è un ex dipendente del predetto ente che ha riscattato l’immobile in questione + di 10 anni fa ai sensi della L560/93. Oggi è disponibile a vendermelo e sto cercando di capire se la LR 01/08 ha o meno effetto retroattivo e se la prelazione è a favore dell’IACP. In caso affermativo, noto un fondamentale svantaggio dal punto di vista dell’acquirente, in quanto un’estinzione della prelazione quantificata nel 20+15% dell’estimo catastale non può far altro che far lievitare sensibilmente il prezzo di vendita dato che, come noto, è a carico del proprietario il quale ovviamente non vorrà rimetterci nulla, anzi…
Quello che per me è un ostacolo può essere superato da fattori come “Giovane coppia”, “Affittuari dello stesso immobile” e “Lavoro nello stesso Comune in cui è ubicato”?
Grazie
luglio 7th, 2009 at 21:19
ho acquistato un alloggio iacp con vincolo legge 560/93 posso venderlo con la stessa clausola all’acquirente
luglio 10th, 2009 at 09:17
@Gaetano Bove
Si!
luglio 14th, 2009 at 08:38
A tutti i proprietari della campania che hanno acquistato un’alloggio acquistatati ai sensi della legge 560/93 raccogliamo 50.00 firme per presentare una legge ad iniziativa popolare con la quale chiediamo l’abrogazione dell’art. 55 della L.R. 01/08 della Regione Campania per non sottostare alla cogna per far fare cassa allo IACP.
scrivete urgentemente a puccipuccetta@hotmail.it
agosto 28th, 2009 at 21:54
salve ..sto acquistando la casa di mio nonno ..la casa è un appartamento ex gescal assegnato ai sensi dell’articolo 29 e 32 della legge n°60 del 1963…premetto che la casa mio nonno l’ha riscatta ed ha tolto anche l’ipoteca..il 3 agosto del 2009 è stata modificato l’art.55 della legge regionale n°01/2008…voglio sapere se è tenuto a pagare il diritto di prelazione agli iacp di benevento..ci sono due versioni contrastanti di due funzionari iacp…uno dice che deve versare la quota di prelazione, mentre un altro dice che non deve versare nulla..ovviamente il notaio se non ha certezze non mi stipula l’atto di acquisto….che deve fare mio nonno pagare o no??….la casa la pagò 4 milioni ,se dovesse pagare a quanto ammonterebbe la somma da versare? attendo una notizia sicura ed imminente..grazie
agosto 31st, 2009 at 09:47
@ giuseppe min.
Visto il contrasto tra i due funzionari, le consiglio di pagare la prelazione per l’ammontare deve chiedere ai funzionari iacp
agosto 31st, 2009 at 19:01
Salve,siamo 8 figli piu’ mia madre ed abbiamo ricevuto in successione da ns padre,un immobile ex ina casa di 80 mq circa, sito a Napoli, gia’ riscattato dal nostro genitore nel 1972 per lire 4.000.000 circa.
Se uno di noi figli ,decidesse di liquidare le quote degl’altri eredi e stipulare un atto d’acquisto,saremmo comunque tenuti a versare il diritto di prelazione, visto che l’immobile rimane ad un erede?.
A quanto ammonterebbe la somma?.
Grazie.
agosto 31st, 2009 at 20:12
Che esito ha avuto la proposta di modifica della L.R.n.1 del 30.01.2008 ar.55.grazie
agosto 31st, 2009 at 20:17
@Pasquale
Credo proprio di no! Quale somma?
settembre 20th, 2009 at 17:43
salve a tutti ho acquistato un appartamento dallo iacp di napoli il 2007, ho 72 anni per rivenderlo devo attendere 10 anni o posso venderlo prima, se posso qual’è il termine per chi ha superato i 65 anni
settembre 21st, 2009 at 09:39
@enza
Deve aspettare almeno 10 anni prima di alienare l’ immobile.
settembre 21st, 2009 at 15:31
Salve ho letto tra le prime domande che la L.R.01/08 della regione campania all’art. 41 ha ridotto il termine di inalienabilità a 5 anni in presenza di determinate situazioni familiari. Inoltre, con legge regionale n. 09/08 in data 01.08.2008 ha modificato il comma 5 dell’articolo 4 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 24 ed ha aggiunto “anche per i contratti già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, chiedo quali sono queste determinate situazioni familiari
ottobre 17th, 2009 at 16:30
SALVE,purtroppo anche io ho un immobile che potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della legge regionale n1 dell 2008(art 55).Sull’atto pero è menzionata soltanto la legge n 60 del 1963 e altre leggi comunque precedenti alla famosa legge 513/77 ove viene introdotto questo diritto di prelazione(poi confermato nella legge 560/93) a favore dell’ente assegnatario.Peraltro ho letto una nota del CNN,(la nota è la n 1729 del 20 giugno 1996)in cui viene precisato che “tale prelazione non opera rispetto ad alloggi che siano stati acquistati sulla base della legislazione anteriore al 1977, poiché la legge 513 non ha portata retroattiva”Quindi il mio alloggio essendo stato acquistato,come risulta dall’atto ai sensi della legge n 60 del 1963 -che prevede unicamente un diveto di alienazione decennale- non dovrebbe rientrare nell’ambito della legge regionale n1 del 2008.Vorrei comunque chiarimenti a riguardo in quanto la situazione è abbastanza controversa.Grazie anticipatamente
ottobre 18th, 2009 at 00:44
Inoltre con riferimento alla questione precedente,peraltro il 22 luglio del 2009 è stato modificato l’art 55 della regge regionale n 1 2008 e nella relazione allegata si chiarifica che la legge regionale non introduce nuove ipotesi di prelazione( e non potrebbe in quanto la regione non puo legiferare in materia di diritto privato)bensi’ conferma quelle già esistenti, ed in realtà le uniche normative che prevedono la prelazione sono la legge 560/93 che richiama all’art 24 la legge 513/77(l’art 28 in particolare).Finalmente sembrerebbe essersi ristretto l’ambito di applicazione dell’art 55 agli atti di acquisto entrati in vigore a seguito della legge del 77,quindi ne deduco che se nell’atto non ci sta alcun riferimento a tale legge in quanto stipulato anteriormenteall’entrata in vigore della summenzionata legge 513/77 (e questa legge non è retroattiva!)che introduce questo diritto di prelazione,non si è tenuti ad estinguere alcunchè.
ottobre 18th, 2009 at 00:47
al sestultimo rigo intendevo “atti di acquisto stipulati a seguito dell’entrata in vigore della legge del 77″….
maggio 7th, 2010 at 00:13
Salve mi chiamo Nitti Francesco e scrivo da Napoli.
Dovrei acquistare un alloggio edificato con edilizioa popolare e riscattato nel 2000 , l’assegnatario che ha riscattato l’immobile e che dovrebbe vendermelo è mio suocero. Il contratto di riscatto è stato stipulato tra il Comune “ufficio patrimoniale” e mio Suocero e il suddetto immobile prima del riscatto era gestito dalla ROMEO immobiliare. Essendo passate la gestione di alcuni alloggi dal I.A.C.P. al patrimonio che a sua volta utilizza ROMEO per la gestione degli stessi.
Per poter vendere mio suocero deve estinguere il diritto di prelazione ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e cioè pagando una una somma pari al 10% della rendita catastale moltiplicata per 100 più l’IVA. La regione campania modificò questo calcolo incrementandolo notevolmente con la Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 articolo 55 successivamente modificata con legge regionale 22 luglio 2009, n.7 e ancora successivamente modificata con la legge regionale 2 del 21 gennaio 2010, quest’ultima introduce un quinto comma all’articolo 55 che enuncia”5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.1/2008”. Quindi alla luce di questa nuova legge il contratto di riscatto dell’immobile che vorrei aquistare dovrebbe essere sottoposto alla legge del 93 e contestualmente il calcolo dell’estinzione della prelazione dovrebbe basarsi sulla medesima legge . Il comune di Napoli e la ROMEO però sembrano non conoscere o ignorare l’ultima modifica della legge regionale n.1/2008 e quindi nel mio caso vorrebbero applicarla cosi come pubblicata il 2008 senza tener conto delle modifiche.
A questo punto mi sento disperato senza alcuna via di uscita. Cosa posso mai fare?
Grazie
maggio 27th, 2010 at 21:56
Sono un inquilino di un appartamento di proprietà del mio comune di residenza, Laino C.llo (cs): Capita che il comune ha messo in vendita l’immobile e lo vuole dismettere attraverso asta pubblica . Tutto ciò potrebbe pormi in competizione con altri potenziali acquirenti .In questo caso non esiste in primis per l’inquilino il diritto alla prelazione ?Il mio comune afferma che non esistono strade legali diverse e che vi è differenza tra bene pubblico(Demanio) e bene Comunale. Ma nella finanziaria 2010 esiste una deroga sulla vendita dei beni immobili al di sotto dei 400.000,00 euro. Che da modo di aprire una trattativa privata con l’ente pubblico proprietario dell’immobile.La suddetta deroga è applicabile anche sulle proprietà dei comuni?Confidando su un vostro gentile riscontro colgo l ’occasione per un sentito ringraziamento e saluto
Giuseppe Iazzolino
IAZZOLINO GIUSEPPE
C.SO EUROPA 25
LAINO CASTELLO (CS)
Tel.3478821894/098182540
email : giuseppe.iazzolino@alice.it
luglio 7th, 2010 at 01:29
mia mamma nel 2003 ha acquistato (ai sensi della legge 560/93) un’immobile di proprietà dell’agenzia del demanio di napoli, ora intende estinguere il diritto di prelazione con il pagamento di ciò che è dovuto, il dubbio stà nel fatto che:
il demanio applicherà il 20% + 15% come indicato da:
art.55 comma 3 della legge n.1 del 30.01.2008
oppure il
10% come indicato da: art. 1 comma 25 della legge 560/93
luglio 14th, 2010 at 09:12
vorrei chiedervi una cosa: mia madre ha acquistato regolarmente una casa dai precedenti propietari , che però la divisero, ricavandone due appartamenti.Mia madre ne ha comprato uno, invece sua sorella, mia zia l’altro.Il problema è questo:il terrazzo che unisce i due appartamenti è di nostra proprietà come stabilito dal contratto, ma loro hanno il diritto di poter entrare nella porta che fa iniziare la nostra proprietà sllo perche li ce la loro caldaia?(costruita per sbaglio sul nostro terrazzo e nel contratto non si fa accenno a niente del genere)?
luglio 15th, 2010 at 16:10
@Fabio
Visto che la caldaia è situata nella vostra prprietà credono abbiano diritto ad entrare. Vi consiglio di chiedere dei preventivi per spostare la caldaia e magari dividere le spese.
luglio 17th, 2010 at 20:21
Salve, permettetemi di farvi un plauso per il Vostro servizio di consulenza, puntuale e professionale.
Vi chiedo, se possibile, di fornirmi quel consiglio professione per affrontare una soluzione veramente “incasinata”. OK, ora inizio ..
Abitavamo in una allora casa popolare io, mia sorella ed i miei genitori. Attendendo per anni, tra i vari ricorsi e solleciti, di poter acquistare la casa come per le migliori tradizioni italiane la possibilità all’acquisto arriva successivamente alla morte di mio padre e nel giorno coincidente alla morte di mia madre (2004). Oramai grandi e con famiglia, io e mia sorella se pur con oramai sposati avevamo conservato la residenza nella casa “popolare” dei nostri genitori. Ed ecco il classico “colpo di stato”. Mia sorella, approfittando di una mia assenza, cambia la serratura di casa fa sparire le mie cose e chiama i vigili urbani dichiarando che io non abitavo più li.. pur avendo esposto denuncia da 5 anni non riuscito più a mettere piede nella casa dove sono nato!!!. (ora che sono passati i 5 anni di affitto, come previsto da contratto; lei ha avuto la possibilità di acquistarsi la casa).. Come potete immaginare la sorella è diventata la sorellastra e non ci si rivolge più la parola ma bando a situazioni sentimentali personali/ripugnanti .. è possibile che non esista nessun modo per far valere anche il mio diritto … sfrattato, una serratura cambiata, è bastato veramente solo questo ?!?!? non riesco a capacitarmi .. Vi prego aiutatemi con un Vostro prezioso consiglio ..
luglio 23rd, 2010 at 13:52
Buongiorno
Avrei da farvi una domanda.
Mia moglie dovrebbe ricevere in donazione la nuda proprietà di una casa popolare…..Naturalmente per gratitudine i costi e le spese dell’atto e le eventuali tasse li pagheremo noi..
esiste un diritto di prelazione da pagare al comune ?
trattandosi di prima casa possiamo avere delle agevolazioni in merito alle tasse?
il costo dell’atto è elevato?
Magari è possibile fare un altro atto per pagare meno?
anticipatamente ringrazio.