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	<title>Commenti a: Campania: Notai consulenza gratuita. Appuntamento il 21 gennaio 2008</title>
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	<description>fatti e misfatti del mercato immobiliare napoletano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:46:59 +0100</lastBuildDate>
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		<title>Di: MATRIXCT</title>
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		<dc:creator>MATRIXCT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:52:55 +0000</pubDate>
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		<description>Buongiorno
Avrei da farvi una domanda.
Mia moglie dovrebbe ricevere in donazione la nuda proprietà di una casa popolare.....Naturalmente per gratitudine i costi e le spese dell&#039;atto e le eventuali tasse li pagheremo noi..
esiste un diritto di prelazione da pagare al comune ?
trattandosi di prima casa possiamo avere delle agevolazioni in merito alle tasse?
il costo dell&#039;atto è elevato?
Magari è possibile fare un altro atto per pagare meno?
anticipatamente ringrazio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno<br />
Avrei da farvi una domanda.<br />
Mia moglie dovrebbe ricevere in donazione la nuda proprietà di una casa popolare&#8230;..Naturalmente per gratitudine i costi e le spese dell&#8217;atto e le eventuali tasse li pagheremo noi..<br />
esiste un diritto di prelazione da pagare al comune ?<br />
trattandosi di prima casa possiamo avere delle agevolazioni in merito alle tasse?<br />
il costo dell&#8217;atto è elevato?<br />
Magari è possibile fare un altro atto per pagare meno?<br />
anticipatamente ringrazio.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-2/#comment-40803</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:21:10 +0000</pubDate>
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		<description>Salve, permettetemi di farvi un plauso per il Vostro servizio di consulenza, puntuale  e professionale.
Vi chiedo, se possibile, di fornirmi quel consiglio professione per affrontare una soluzione veramente &quot;incasinata&quot;. OK, ora inizio ..
Abitavamo in una allora casa popolare io, mia sorella ed i miei genitori. Attendendo per anni, tra i vari ricorsi e solleciti, di poter acquistare la casa come per le migliori tradizioni italiane la possibilità all&#039;acquisto arriva successivamente alla morte di mio padre e nel giorno coincidente alla morte di mia madre (2004). Oramai grandi e con famiglia, io e mia sorella se pur con oramai sposati avevamo conservato la residenza nella casa &quot;popolare&quot; dei nostri genitori. Ed ecco il classico &quot;colpo di stato&quot;.  Mia sorella, approfittando di una mia assenza, cambia la serratura di casa fa sparire le mie cose e chiama i vigili urbani dichiarando che io non abitavo più li.. pur avendo esposto denuncia da 5 anni non riuscito più a mettere piede nella casa dove sono nato!!!. (ora che sono passati i 5 anni di affitto, come previsto da contratto; lei ha avuto la possibilità di acquistarsi la casa).. Come potete immaginare la sorella è diventata la sorellastra e non ci si rivolge più la parola ma bando a situazioni sentimentali personali/ripugnanti .. è possibile che non esista nessun modo per far valere anche il mio diritto ... sfrattato, una serratura cambiata, è bastato veramente solo questo ?!?!? non riesco a capacitarmi .. Vi prego aiutatemi con un Vostro prezioso consiglio ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, permettetemi di farvi un plauso per il Vostro servizio di consulenza, puntuale  e professionale.<br />
Vi chiedo, se possibile, di fornirmi quel consiglio professione per affrontare una soluzione veramente &#8220;incasinata&#8221;. OK, ora inizio ..<br />
Abitavamo in una allora casa popolare io, mia sorella ed i miei genitori. Attendendo per anni, tra i vari ricorsi e solleciti, di poter acquistare la casa come per le migliori tradizioni italiane la possibilità all&#8217;acquisto arriva successivamente alla morte di mio padre e nel giorno coincidente alla morte di mia madre (2004). Oramai grandi e con famiglia, io e mia sorella se pur con oramai sposati avevamo conservato la residenza nella casa &#8220;popolare&#8221; dei nostri genitori. Ed ecco il classico &#8220;colpo di stato&#8221;.  Mia sorella, approfittando di una mia assenza, cambia la serratura di casa fa sparire le mie cose e chiama i vigili urbani dichiarando che io non abitavo più li.. pur avendo esposto denuncia da 5 anni non riuscito più a mettere piede nella casa dove sono nato!!!. (ora che sono passati i 5 anni di affitto, come previsto da contratto; lei ha avuto la possibilità di acquistarsi la casa).. Come potete immaginare la sorella è diventata la sorellastra e non ci si rivolge più la parola ma bando a situazioni sentimentali personali/ripugnanti .. è possibile che non esista nessun modo per far valere anche il mio diritto &#8230; sfrattato, una serratura cambiata, è bastato veramente solo questo ?!?!? non riesco a capacitarmi .. Vi prego aiutatemi con un Vostro prezioso consiglio ..</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: redazione</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-2/#comment-40647</link>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:10:06 +0000</pubDate>
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		<description>@Fabio
Visto che la caldaia è situata nella vostra prprietà credono abbiano diritto ad entrare. Vi consiglio di chiedere dei preventivi per spostare la caldaia e magari dividere le spese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fabio<br />
Visto che la caldaia è situata nella vostra prprietà credono abbiano diritto ad entrare. Vi consiglio di chiedere dei preventivi per spostare la caldaia e magari dividere le spese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-1/#comment-40597</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:12:02 +0000</pubDate>
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		<description>vorrei chiedervi una cosa: mia madre ha acquistato regolarmente una casa dai precedenti propietari , che però la divisero, ricavandone due appartamenti.Mia madre ne ha comprato uno, invece sua sorella, mia zia l&#039;altro.Il problema è questo:il terrazzo che unisce i due appartamenti è di nostra proprietà come stabilito dal contratto, ma loro hanno il diritto di poter entrare nella porta che fa iniziare la nostra proprietà sllo perche li ce la loro caldaia?(costruita per sbaglio sul nostro terrazzo e nel contratto non si fa accenno a niente del genere)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei chiedervi una cosa: mia madre ha acquistato regolarmente una casa dai precedenti propietari , che però la divisero, ricavandone due appartamenti.Mia madre ne ha comprato uno, invece sua sorella, mia zia l&#8217;altro.Il problema è questo:il terrazzo che unisce i due appartamenti è di nostra proprietà come stabilito dal contratto, ma loro hanno il diritto di poter entrare nella porta che fa iniziare la nostra proprietà sllo perche li ce la loro caldaia?(costruita per sbaglio sul nostro terrazzo e nel contratto non si fa accenno a niente del genere)?</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: pasquale</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-1/#comment-40300</link>
		<dc:creator>pasquale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:29:09 +0000</pubDate>
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		<description>mia mamma nel 2003 ha acquistato (ai sensi della legge 560/93) un&#039;immobile di proprietà dell&#039;agenzia del demanio di napoli, ora intende estinguere il diritto di prelazione con il pagamento di ciò che è dovuto, il dubbio stà nel fatto che:

il demanio applicherà il 20% + 15% come indicato da: 
art.55 comma 3 della legge n.1 del 30.01.2008

oppure il

10% come indicato da: art. 1 comma 25 della legge 560/93</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mia mamma nel 2003 ha acquistato (ai sensi della legge 560/93) un&#8217;immobile di proprietà dell&#8217;agenzia del demanio di napoli, ora intende estinguere il diritto di prelazione con il pagamento di ciò che è dovuto, il dubbio stà nel fatto che:</p>
<p>il demanio applicherà il 20% + 15% come indicato da:<br />
art.55 comma 3 della legge n.1 del 30.01.2008</p>
<p>oppure il</p>
<p>10% come indicato da: art. 1 comma 25 della legge 560/93</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: giusepe</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-1/#comment-38387</link>
		<dc:creator>giusepe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:56:55 +0000</pubDate>
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		<description>Sono un inquilino di un appartamento di proprietà del mio comune di residenza, Laino C.llo (cs): Capita che il comune ha messo in vendita l’immobile  e lo vuole dismettere attraverso  asta pubblica . Tutto ciò potrebbe pormi in competizione con altri potenziali acquirenti .In questo caso non esiste in primis per l’inquilino il diritto alla prelazione ?Il mio comune afferma che non esistono strade legali diverse e che vi è differenza tra bene pubblico(Demanio) e bene Comunale. Ma nella finanziaria 2010 esiste una deroga sulla vendita dei beni immobili al di sotto dei 400.000,00 euro. Che da modo di aprire una trattativa privata con l’ente pubblico proprietario dell’immobile.La suddetta deroga è applicabile anche sulle proprietà dei comuni?Confidando su un vostro gentile riscontro colgo l ’occasione per un sentito ringraziamento e saluto
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                        Giuseppe Iazzolino


IAZZOLINO GIUSEPPE
C.SO EUROPA 25
LAINO CASTELLO (CS)

Tel.3478821894/098182540
email : giuseppe.iazzolino@alice.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono un inquilino di un appartamento di proprietà del mio comune di residenza, Laino C.llo (cs): Capita che il comune ha messo in vendita l’immobile  e lo vuole dismettere attraverso  asta pubblica . Tutto ciò potrebbe pormi in competizione con altri potenziali acquirenti .In questo caso non esiste in primis per l’inquilino il diritto alla prelazione ?Il mio comune afferma che non esistono strade legali diverse e che vi è differenza tra bene pubblico(Demanio) e bene Comunale. Ma nella finanziaria 2010 esiste una deroga sulla vendita dei beni immobili al di sotto dei 400.000,00 euro. Che da modo di aprire una trattativa privata con l’ente pubblico proprietario dell’immobile.La suddetta deroga è applicabile anche sulle proprietà dei comuni?Confidando su un vostro gentile riscontro colgo l ’occasione per un sentito ringraziamento e saluto</p>
<p>                                                                                                                                                                                                                                        Giuseppe Iazzolino</p>
<p>IAZZOLINO GIUSEPPE<br />
C.SO EUROPA 25<br />
LAINO CASTELLO (CS)</p>
<p>Tel.3478821894/098182540<br />
email : <a href="mailto:giuseppe.iazzolino@alice.it">giuseppe.iazzolino@alice.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-1/#comment-37511</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:13:01 +0000</pubDate>
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		<description>Salve mi chiamo Nitti Francesco e scrivo da Napoli.
Dovrei acquistare un alloggio edificato con edilizioa popolare e riscattato nel 2000 , l&#039;assegnatario che ha riscattato l&#039;immobile e che dovrebbe vendermelo è mio suocero. Il contratto di riscatto è stato stipulato tra il Comune &quot;ufficio patrimoniale&quot; e mio Suocero e il suddetto immobile prima del riscatto era gestito dalla ROMEO immobiliare. Essendo passate la gestione di alcuni alloggi dal I.A.C.P. al patrimonio che a sua volta utilizza ROMEO per la gestione degli stessi.
Per poter vendere mio suocero deve estinguere il diritto di prelazione ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e cioè pagando una una somma pari al 10% della rendita catastale moltiplicata per 100 più l’IVA. La regione campania modificò questo calcolo incrementandolo notevolmente con la Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 articolo 55 successivamente modificata con legge regionale 22 luglio 2009, n.7 e  ancora successivamente modificata con la legge regionale 2 del 21 gennaio 2010, quest’ultima introduce un quinto comma all’articolo 55 che enuncia”5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.1/2008”. Quindi alla luce di questa nuova legge il contratto di riscatto dell’immobile che vorrei aquistare dovrebbe essere sottoposto alla legge del 93 e contestualmente il calcolo dell’estinzione della prelazione dovrebbe basarsi sulla medesima legge . Il comune di Napoli e la ROMEO però sembrano non conoscere o ignorare l’ultima modifica della legge regionale n.1/2008 e quindi nel mio caso vorrebbero applicarla cosi come pubblicata il 2008 senza tener conto delle modifiche.
A questo punto mi sento disperato senza alcuna via di uscita. Cosa posso mai fare?
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve mi chiamo Nitti Francesco e scrivo da Napoli.<br />
Dovrei acquistare un alloggio edificato con edilizioa popolare e riscattato nel 2000 , l&#8217;assegnatario che ha riscattato l&#8217;immobile e che dovrebbe vendermelo è mio suocero. Il contratto di riscatto è stato stipulato tra il Comune &#8220;ufficio patrimoniale&#8221; e mio Suocero e il suddetto immobile prima del riscatto era gestito dalla ROMEO immobiliare. Essendo passate la gestione di alcuni alloggi dal I.A.C.P. al patrimonio che a sua volta utilizza ROMEO per la gestione degli stessi.<br />
Per poter vendere mio suocero deve estinguere il diritto di prelazione ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e cioè pagando una una somma pari al 10% della rendita catastale moltiplicata per 100 più l’IVA. La regione campania modificò questo calcolo incrementandolo notevolmente con la Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 articolo 55 successivamente modificata con legge regionale 22 luglio 2009, n.7 e  ancora successivamente modificata con la legge regionale 2 del 21 gennaio 2010, quest’ultima introduce un quinto comma all’articolo 55 che enuncia”5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.1/2008”. Quindi alla luce di questa nuova legge il contratto di riscatto dell’immobile che vorrei aquistare dovrebbe essere sottoposto alla legge del 93 e contestualmente il calcolo dell’estinzione della prelazione dovrebbe basarsi sulla medesima legge . Il comune di Napoli e la ROMEO però sembrano non conoscere o ignorare l’ultima modifica della legge regionale n.1/2008 e quindi nel mio caso vorrebbero applicarla cosi come pubblicata il 2008 senza tener conto delle modifiche.<br />
A questo punto mi sento disperato senza alcuna via di uscita. Cosa posso mai fare?<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianmarco</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-1/#comment-26880</link>
		<dc:creator>Gianmarco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 23:47:43 +0000</pubDate>
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		<description>al sestultimo rigo intendevo &quot;atti di acquisto stipulati a seguito dell&#039;entrata in vigore della legge del 77&quot;....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al sestultimo rigo intendevo &#8220;atti di acquisto stipulati a seguito dell&#8217;entrata in vigore della legge del 77&#8243;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianmarco</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-1/#comment-26879</link>
		<dc:creator>Gianmarco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 23:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/#comment-26879</guid>
		<description>Inoltre con riferimento alla questione precedente,peraltro il 22 luglio del 2009 è stato modificato l&#039;art 55 della regge regionale n 1 2008 e nella relazione allegata si chiarifica che la legge regionale non introduce nuove ipotesi di prelazione( e non potrebbe in quanto la regione non puo legiferare in materia di diritto privato)bensi&#039; conferma quelle già esistenti, ed in realtà le uniche normative che prevedono la prelazione sono la legge 560/93 che richiama all&#039;art 24 la legge 513/77(l&#039;art 28 in particolare).Finalmente sembrerebbe essersi ristretto l&#039;ambito di applicazione dell&#039;art 55 agli atti di acquisto entrati in vigore a seguito della legge del 77,quindi ne deduco che se nell&#039;atto non ci sta alcun riferimento a tale legge in quanto stipulato anteriormenteall&#039;entrata in vigore della summenzionata legge 513/77 (e questa legge non è retroattiva!)che introduce questo diritto di prelazione,non si è tenuti ad estinguere alcunchè.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inoltre con riferimento alla questione precedente,peraltro il 22 luglio del 2009 è stato modificato l&#8217;art 55 della regge regionale n 1 2008 e nella relazione allegata si chiarifica che la legge regionale non introduce nuove ipotesi di prelazione( e non potrebbe in quanto la regione non puo legiferare in materia di diritto privato)bensi&#8217; conferma quelle già esistenti, ed in realtà le uniche normative che prevedono la prelazione sono la legge 560/93 che richiama all&#8217;art 24 la legge 513/77(l&#8217;art 28 in particolare).Finalmente sembrerebbe essersi ristretto l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art 55 agli atti di acquisto entrati in vigore a seguito della legge del 77,quindi ne deduco che se nell&#8217;atto non ci sta alcun riferimento a tale legge in quanto stipulato anteriormenteall&#8217;entrata in vigore della summenzionata legge 513/77 (e questa legge non è retroattiva!)che introduce questo diritto di prelazione,non si è tenuti ad estinguere alcunchè.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianmarco</title>
		<link>http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/comment-page-1/#comment-26860</link>
		<dc:creator>Gianmarco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/10/25/campania-notai-consulenza-gratuita-appuntamento-il-21-gennaio-2008/#comment-26860</guid>
		<description>SALVE,purtroppo anche io ho un immobile che potrebbe rientrare nell&#039;ambito di applicazione della legge regionale n1 dell 2008(art 55).Sull&#039;atto pero è menzionata soltanto la legge n 60 del 1963 e altre leggi comunque precedenti alla famosa legge 513/77 ove viene introdotto questo diritto di prelazione(poi confermato nella legge 560/93) a favore dell&#039;ente assegnatario.Peraltro ho letto una nota del CNN,(la nota è la n 1729 del 20 giugno 1996)in cui viene precisato che &quot;tale prelazione non opera rispetto ad alloggi che siano stati acquistati sulla base della legislazione anteriore al 1977, poiché la legge 513 non ha portata retroattiva&quot;Quindi il mio alloggio essendo stato acquistato,come risulta dall&#039;atto ai sensi della legge n 60 del 1963 -che prevede unicamente un diveto di alienazione decennale- non dovrebbe rientrare nell&#039;ambito della legge regionale n1 del 2008.Vorrei comunque chiarimenti a riguardo in quanto la situazione è abbastanza controversa.Grazie anticipatamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SALVE,purtroppo anche io ho un immobile che potrebbe rientrare nell&#8217;ambito di applicazione della legge regionale n1 dell 2008(art 55).Sull&#8217;atto pero è menzionata soltanto la legge n 60 del 1963 e altre leggi comunque precedenti alla famosa legge 513/77 ove viene introdotto questo diritto di prelazione(poi confermato nella legge 560/93) a favore dell&#8217;ente assegnatario.Peraltro ho letto una nota del CNN,(la nota è la n 1729 del 20 giugno 1996)in cui viene precisato che &#8220;tale prelazione non opera rispetto ad alloggi che siano stati acquistati sulla base della legislazione anteriore al 1977, poiché la legge 513 non ha portata retroattiva&#8221;Quindi il mio alloggio essendo stato acquistato,come risulta dall&#8217;atto ai sensi della legge n 60 del 1963 -che prevede unicamente un diveto di alienazione decennale- non dovrebbe rientrare nell&#8217;ambito della legge regionale n1 del 2008.Vorrei comunque chiarimenti a riguardo in quanto la situazione è abbastanza controversa.Grazie anticipatamente</p>
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