Chi eredita può avere benefici sulla prima casa?
26 Ottobre 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse | letto: 1395
Ecco cosa prevede la legge per le agevolazioni fiscali e cosa necessario per ottenerle
da www.libertà.it di Antonio B.
La nota II bis all’articolo 1 della Tariffa allegata alla Legge di Registro regola l’applicazione dei benefici fiscali “prima casa” nell’ipotesi di acquisto di abitazione e pertinenze sia da privato che da Impresa.La nozione di acquisto “prima casa” che si trova nella normativa fiscale non coincide necessariamente con quella che si ha nel linguaggio comune dove per acquisto di “prima casa” si intende quella che si effettua quando non si è proprietari di alcuna altra abitazione.In realtà nella normativa fiscale pu? aversi “prima casa” anche se chi acquista è proprietario di altre abitazioni, richiedendo la norma in merito la sussistenza di due requisiti.La norma precisa innanzi tutto, in ordine all’acquisto di abitazione da parte di chi è già proprietario o comproprietario di altra abitazione, che la agevolazione compete se l’acquirente non è titolare, su tutto il territorio nazionale in proprio o in comunione, anche legale, con il coniuge dei diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione di casa acquistata con le agevolazioni fiscali “prima casa”.
Si sottolinea che per questo primo requisito deve trattarsi di acquisto con atto tra vivi e quindi, non vanno considerati i beni ereditati.Si sottolinea pure che, relativamente all’acquisto da privato e quindi soggetto ad imposta di registro, tali agevolazioni sono state introdotte per la prima volta nella normativa fiscale dalla Legge 22.04.82, n.168, successivamente rinnovata e modificata fino ad oggi, salvo il secondo semestre del 1984 in cui la normativa in oggetto non era in vigore.
Se quindi si è acquistato con atto tra vivi in periodo anteriore all’entrata in vigore della detta Legge o nel secondo semestre del 1984, non avendo potuto godere delle agevolazioni “prima casa” il requisito in oggetto si ha per verificato.
Si sottolinea infine che, relativamente all’acquisto da Impresa e come tale soggetto ad I.V.A. i requisiti “prima casa” rilevano a partire dal 23 maggio 1993 e che quindi non sono da considerare acquisti precedenti.La norma richiede poi un ulteriore requisito. Per godere delle agevolazioni in parola chi acquista non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare e così indipendentemente dal fatto che per tale primo acquisto non si sia usufruito della agevolazione fiscale “prima casa”.
Quindi ai fini di questo secondo requisito l’avere nel Comune ove si acquista una abitazione ereditata o acquistata senza agevolazioni, impedisce un acquisto “prima casa” in tale Comune ma non in tutti gli altri Comuni del territorio nazionale.E’ da sottolineare, sempre ai fini di questo secondo requisito, che l’essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di una nuda propriet? di una abitazione, perch? gravata da usufrutto a favore di altri, non impedisce l’acquisto “prima casa” anche nello stesso Comune.In conclusione per acquistare con le agevolazioni fiscali “prima casa” ? necessario:- che non si abbia nulla su tutto il territorio nazionale acquistato con atto tra vivi e con le agevolazioni in oggetto;- che nel Comune ove si acquista non si abbia nulla (nuda proprietà esclusa) in proprietà esclusiva o in comunione con il coniuge.











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