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da La Repubblica di Antonella Donati

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, , entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, a meno che  la durata del contratto sia inferiore ai  trenta giorni complessivi nell’anno. L’imposta di registro è pari al 2% cento del canone annuo, con un minimo di 67 euro.  Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall’inquilino; è dovuta, invece, nella misura dello 0,50%, quando il deposito cauzionale è versato da un terzo estraneo al rapporto di locazione. Sui contratti di locazione immobiliare stipulati a canone concordato (3+2)  si ha diritto ad una riduzione del 30 per cento della base imponibile), ossia il canone è considerato al 70%, per tutta la durata del contratto e dell’eventuale proroga automatica.

Sono obbligati a chiedere la registrazione, qualora i contratti di locazione siano redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, i notai e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da loro redatti, ricevuti o autenticati. Per le scritture private non autenticate sono obbligate invece le parti contraenti. Per i contratti di locazione posti in essere con scrittura privata, sia la richiesta di registrazione che il versamento dell’imposta possono essere eseguiti da una delle parti contraenti. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ovvero in base a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione. La registrazione cartacea di un contratto di locazione può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale).

L’ufficio, al momento della presentazione della richiesta di registrazione dell’atto, rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente i termini entro i quali è possibile ottenere copia degli atti registrati. Per la registrazione in ufficio del contratto occorrono:  almeno due copie, con firma in originale, dell’atto da registrare; la richiesta di registrazione effettuata sullo stampato meccanografico “Modello 69″ (il modello si può scaricare da internet o ritirarlo direttamente in ufficio);  una marca da bollo da 14,62 euro per ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe, da applicare su originali e copie; la ricevuta di pagamento dell’imposta (modello F23). Se si effettua il versamento in unica soluzione per tutta la durata della locazione spetta uno sconto sull’imposta dovuta pari  alla metà del tasso d’interesse legale (2,50 %)  moltiplicato per gli anni di durata del contratto. L’omessa registrazione del contratto, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono  violazioni di carattere fiscale e comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo può variare dal 120 per cento al 400 per cento dell’imposta dovuta, a seconda che non si sia registrato il contratto o sia sia indicato un importo più basso di quello effettivamente percepito.

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