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Usufrutto e nuda proprietà, tutto quello che c’è da sapere su tasse e agevolazioni fiscali

novembre 26th, 2007 ¦ leggi altre proposte di: redazione

A volte è una scelta, spesso una necessità : condividere il possesso di un immobile con altre persone non è sempre facile e tanti sono i dubbi su diritti e doveri. Usufrutto e nuda proprietà: due metà  che insieme posseggono un appartamento. Qualche volta per scelta, qualche volta per necessità ci si trova a condividere il possesso di un immobile. E tanti i quesiti in materia soprattutto per quel che riguarda i diritti i doveri delle due metà nei confronti del fisco. Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
 
L’usufrutto: un diritto reale regolato dal Codice Civile – Tecnicamente l’usufrutto – regolato dagli articoli da 978 a 1020 del Codice Civile – E’ il diritto di godere di una cosa altrui, rispettandone la destinazione economica. In questo ambito, può trarre dalla cosa ogni utilità  che questa può dare. In pratica si tratta di un mezzo possesso, perchè chi è il titolare di un diritto di usufrutto non può cedere ad altri la proprietà  dell’immobile, ma solo il suo diritto ad abitarci o ad utilizzarlo: chi ha l’usufrutto di un immobile, infatti, può affittarlo incassando il relativo canone, o vendere ad altri la possibilità  di abitarci, con il solo obbligo di avvertire il nudo proprietario della vendita.

L’altra metà  della coppia è il nudo proprietario – nudo perchè spogliato del diritto di utilizzare e mettere a reddito il bene – che può invece vendere ad altri, ovviamente con tutto l’usufruttuario dentro, in questo caso senza neppure bisogno di avvertirlo. In sostanza, è possibile vendere e comprare sia il solo usufrutto che la sola nuda proprietà , e chi possiede solo l’una o l’altra, avrà diritti e doveri molto diversi.

Per la compravendita però – anche per quel che riguarda l’usufrutto – serve sempre il notaio, perchè il diritto di usufrutto, in quanto diritto reale, deve essere annotato nei registri immobiliari esattamente come il possesso della sola nuda proprietà .

Ici e Irpef? Paga solo l’usufruttuario – Proprio perchè gode di un diritto reale, l’articolo 1008 del Codice stabilisce che L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Quindi Irpef e Ici sono a suo carico. E questo è detto chiaro e tondo nelle istruzioni per la denuncia dei redditi per quel che riguarda la parte relativa ai redditi da fabbricato. Compilarla spetta infatti a : chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato.

Manutenzione a carico – Chiarita la situazione per quel che riguarda le imposte, torniamo al Codice che stabilisce la divisione delle spese e prevede (articolo 1004) che siano a carico dell’usufruttuario gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, come pure le riparazioni straordinarie rese necessarie in caso di mancanza di manutenzione. Gli altri interventi di riparazione straordinaria sono, invece, a carico del proprietario, e tra questi il successivo articolo del Codice elenca quelli necessari ad assicurare la stabilità  dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, di tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, precisando anche che l’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

Per scelta o successione

Trovarsi a dividere con un usufruttuario un immobile può accadere per scelta, ad esempio quando si compra un immobile in nuda proprietà  per investimento, o si acquista per i figli riservando a sè l’usufrutto, oppure, come molto spesso capita, per eredità . In quest’ultimo caso si tratta in genere di immobili abitati da persone che a loro volta sono diventati usufruttuari, o hanno il diritto di abitazione, in seguito ad una successione. Il coniuge superstite, ad esempio, eredita sempre il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale per tutta la vita. In generale, comunque, è proprio dell’usufrutto degli immobili avere una durata vitalizia.

Quanto vale l’usufrutto – E ‘ proprio perchè all’usufruttuario spetta il diritto di godere a vita di un bene, e dei relativi redditi, l’usufrutto ha un valore che viene calcolato in ragione dell’età  sulla base di una tabella (allegata al testo unico delle imposte di registro) che fissa i coefficienti in rapporto alle fasce di età : tanto più l’usufruttuario è giovane tanto più vale l’usufrutto e meno la nuda proprietà . Andando avanti i rapporti si invertono. Il calcolo si effettua sulla base della rendita annua – valore dell’immobile moltiplicato per il tasso legale di interesse (2,5%) – moltiplicata per il coefficiente della tabella corrispondente all’età  anagrafica. Ad esempio su un immobile che vale 200.000 euro, con un usufruttuario di 70 anni, l’usufrutto vale 80.000 euro (200.000 x 2,5% x 16) e la nuda proprietà  vale (specularmente) 120.000 euro, con un rapporto di 40 a 60. Via via che sale l’età  il valore della nuda proprietà  cresce, passando dai 60 a 40 ai 30 a 70 se l’usufruttuario ha più di 75 anni, per arrivare fino a 10 a 90 se chi ha l’usufrutto ha più di 90 anni. Quindi chiaramente se si intende acquistare un immobile in nuda proprietà  bisogna fare i conti con il costo che aumenta man mano che sale l’età  dell’usufruttuario.

Il nudo proprietario e le agevolazioni prima casa – Se l’intenzione è quella di acquistare una nuda proprietà  come forma di investimento, è bene sapere che il fisco riconosce al nudo proprietario il diritto di godere delle agevolazioni. E questo sia all’atto dell’acquisto – anche se non si va ad abitare nell’appartamento, a patto che si sia residenti nello stesso Comune – sia al momento in cui il nudo proprietario dovesse decidere di acquistare anche l’usufrutto dell’appartamento. Nel primo caso, ossia se non si abita nell’immobile, non si potrà  scalare il mutuo. In compenso chi possiede solo la nuda proprietà  di un appartamento ottenuta senza agevolazioni prima casa, ad esempio ereditata, può acquistare una prima casa con tutte le agevolazioni anche nello stesso Comune

fonte: La repubblica  di  A. D.

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382 Commenti per “Usufrutto e nuda proprietà, tutto quello che c’è da sapere su tasse e agevolazioni fiscali”

  1. antonio scrive:

    Salve,

    ho la nuda proprietà di un appartamento sul quale i miei genitori, i quali possiedono un altra casa, hanno il diritto di usufrutto.

    Queste condizioni influiscono anche sull’ ICI?
    Può essere questo il motivo per il quale pagano una somma relativamente più alta?

    Grazie

  2. redazione scrive:

    X Antonio

    No! L’ici si paga calcolando la rendita catastale ci sono delle agevolazioni per la prima casa.

    la redazione

  3. antonio scrive:

    Scusate,

    naturalmente intendevo l’ICI sulla casa da me abitata.
    Mi dicono che si paga di più perchè gravata di usufrutto.

    inoltre ditemi se potete,l’ usufrutto si può toglier
    A quali costi?

    Grazie infinite, attendo con ansia la VS risposta.

  4. redazione scrive:

    X Antonio

    Non è vero che l’ici si paga di più perchè gravata da usufrutto.

    L’usufrutto si può vendere.

    la redazione

  5. Schiavi scrive:

    Mio marito ed io siamo proprietari al 50% di due unità immobiliari (50% mio marito, 50% io). Io ho la residenza in una unità immobiliare, mio marito ha la residenza nell’altra unità immobiliare, sita in un’altra provincia.
    Possiamo richiedere l’usufrutto al 100% dell’unità immobiliare in cui abbiamo la residenza?
    In caso di risposta affermativa, quali i pro e quali i contro, soprattutto dal punto di vista fiscale?
    Mille grazie.

  6. redazione scrive:

    x Schiavi

    Perchè vorreste “richiedere” l’usufrutto ?

    la redazzione

  7. antonella scrive:

    Salve, vorrei sapere se il proprietario di una nuda proprietà puo’ stabilire la propria residenza nell’immobile soggetto ad usufrutto. Cioè se due persone possono acquistare un appartamento tenendo uno la nuda proprietà e stabilento la residenza come prima casa e l’altro avere solo l’usufrutto. Grazie

  8. redazione scrive:

    X Antonella

    Si.Il proprietario di una nuda proprietà puo’ stabilire la propria residenza nell’immobile soggetto ad usufrutto.
    Si possono farlo.

    La residenza

  9. giuseppe scrive:

    Nell’articolo non viene risolto il seguente dubbio: ha il nudo proprietario la possibilità di abitare l’immobile con l’usufruttuario? può egli esercitare un diritto all’abitazione sull’immobile gravato da usufrutto?

  10. redazione scrive:

    X Giuseppe

    Se c’è accordo tra i due si, può vendere l’immobile

    La redazione

  11. sonia scrive:

    salve vorrei sapere…
    io sono la nuda proprietaria di un immobile e mio padre è l’usufruttuario, io avrei intenzione di affittare l’appartamento poichè mi sono trasferita in un’altra regione, ma mio padre non è d’accordo, quindi vorrei sapere: posso io da nuda proprietaria affittare e passare una quota mensile all’usofruttuario? O non ho nessun diritto sull’immobile e quindi costretta a tenerlo chiuso?
    grazie spero di ricevere al piu’presto una vostra e-mail di risposta

  12. redazione scrive:

    X Sonia:
    Dicesi “Nudo proprietario” proprio perchè spogliato del diritto di utilizzare e/o mettere a reddito l’immobile che può invece vendere ad altri. Se lo ritiene opportuno senza il consenso di suo padre può soltanto vendere la sua nuda proprietà.
    redazione

  13. paolo scrive:

    Buongiorno,

    avrei il seguente quesito: io e mia moglie risiediamo in una casa (denominiamola casa 1) della quale abbiamo solo la nuda proprietà. Mia suocera ha l’usofrutto di tale proprietà (casa 1) e risiede in un’altra casa (casa 2) che è dichiarata come prima casa.
    Sulla casa 2 Mia suocera paga l’ici come prima casa, ma sulla “casa 1″, ovvero quella dove risiediamo io e mia moglie, quale ici dobbiamo pagare? quella come prima casa o come seconda casa ?.

    Se la risposta è che l’ici è dovuta come seconda casa (quindi non rientreremmo nelle agevolazioni della cancellazione ici), è possibile fare una vendita dell’usofrutto da mia suocera a noi? quanto costerebbe tenendo conto che l’immobile ha una rendita catastale di circa 1.200 euro e che mia suocera ha 70 anni?.

    Grazie, Paolo

  14. redazione scrive:

    x Paolo
    L’ici della casa 2 và pagata senza agevolazioni.
    L’usufrutto si può vendere,legga la tabella inserita nel collegamento sottostante.
    http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/08/11/usufrutto-e-nuda-proprieta/

    la redazione

  15. Ici, usufrutto e abitazione principale - Forums - Il Commercialista Telematico scrive:

    [...] Consulenza Immobiliare » Blog Archive » Usufrutto e nuda proprietÃ*, tutto quello che c’è da … guarda se può esserti utile [...]

  16. gsa scrive:

    salve
    abito in una casa ,che ho comprato per mia nipote ,della quale mi sono riservata l’usufrutto,e non posseggo altro, mia nipote ha un’altra casa considerata “prima casa”, io posso usufruire dell’esenzione ici per prima casa? o devo considerarla come la seconda casa di mia nipote?

  17. redazione scrive:

    x gsa

    Spetta a l’usufrutuario il pagamento dell’ici.Quindi lei può usufruire delle agevolazioni prima casa.

    la redazione

  18. gsa scrive:

    grazie

  19. stefy scrive:

    Avrei la seguente domanda: Il mio compagno è usufruttario e la figlia è nuda proprietaria della casa che abitiamo e dove siamo tutti residenti. Si sono venuti a creare spiacevoli inconvenienti ed è diventata molto difficile la convivenza.
    Il padre usufruttuario può far trasferire la figlia altrove? Premetto che sull’immobile grava un mutuo intestato alla figlia.Se il mutuo cessasse di essere pagato, cosa accadrebbe? Ringrazio per la Vostra disponibilità

  20. happyboy scrive:

    dove deve risultare il diritto di usufrutto?
    Se nella’atto di donazione della casa paterna al figlio, viene indicato che quest’ultimo accetta la donazione col vincolo di prestare assistenza e ricovero ai genitori che continuano ad abitare nella casa, questo è diritto di usufrutto? In caso affermativo, come fare per modificare la visura catastale, sulla quale risulta solo il figlio proprietario?

  21. Emma scrive:

    Mia mamma è usufruttuaria degli appartamenti al primo piano e al secondo piano nei quali rispettivamente risiediamo come abitazione principale io e mia sorella.
    Vorrei sapere se con la nuova direttiva ICI mia mamma deve ancora pagare l’ICI sui 2 appartamenti a disposizione, sempre da lei dichiarati nel 730 come case date in uso gratuito (perchè cosi è) alle figlie.
    Lei risiede al piano terra e questa viene considerata per lei abitazione principale.I 3 appartamenti sono allo stesso indirizzo.

  22. Giovanni scrive:

    Ho acquistato dai miei genitori la nuda proprietà di un appartamento che abito e che per me è la prima casa,premesso che i miei genitori abitano in un altro appartamento che essendo prima casa non pagano l’ici,sul mio appartamento posso gadere dei nuovi benefici relativi all’ici,insomma la si deve pagare o no?
    Grazie

  23. redazione scrive:

    x Emma
    La nuova direttiva ha abolito l’ici sulla prima casa se le altre due sono considerate 2° casa l’ici và versata regolarmente.

    la redazione

  24. redazione scrive:

    x stefy

    Il padre non può trasferire la figlia se quest’ultima non vuole.
    Se il mutuo cessasse di essere pagato andrebbe all’asta.

    la redazione

  25. redazione scrive:

    @Giovanni: per i suoi genitori questa proprietà risulta essere seconda casa e quindi devono pagare l’ICI.

  26. redazione scrive:

    @happyboy: da quello che scrive, riteniamo che i suoi genitori le abbiano trasferito la piena proprietà dell’immobile con una donazione. Riteniamo quindi che la visura catastale sia corretta.

  27. paolo scrive:

    Ritengo che le risposta date dalla redazione non siano pienamente corrette o meglio non siano contemplative delle diverse casistiche presenti nei vari comuni Italiani.

    I casi di Giovanni, Emma e anche il mio caso (scritto in data 29/5/08) ricadono tutti nella medesima casistica ovvero genitori che hanno più case di cui una ad uso proprio (quindi come abitazione principale) e le altre date in uso gratuito a parenti (entro il secondo grado) che vi risiedono e che non hanno altre proprietà.

    Per le case date in uso gratuito a parenti il pagamento dell’ici dipenderà dalle regole comunali già in vigore.

    A Roma il comune ha indicato esplicitamente tale caso con la testuale dichiarazione (verificabile sul sito http://www.comune.roma.it):
    L’esenzione è invece estesa ai seguenti casi (assimilati all’abitazione principale):
    - abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini (fino al secondo grado) che vi risiedono;

    Questo non vuol dire che in tutta italia sia così, ma sicuramente è vero anche il contrario ovvero che non è certo che tali tipologie di appartamenti debbano forzatamente pagare l’ICI.

    Per una risposta definitiva dovete quindi contattare o verificare le regole vigenti nel vostro comune.

    Saluti, Paolo

  28. mandato scrive:

    gentilissima redazione..nel caso di padre deceduto (che era usufruttuario del 50%, nudo proprietario il figlio…il restante 50% di terzi), il figlio consolida la nuda proprietà sul 50%…ma la madre, ha qualche diritto (ad esempio, abitazione) oppure no? grazie infinite

  29. redazione scrive:

    X mandato

    Con la morte dell’usufruttuario il nudo propietario diventa pieno propietario.

    La redazione

  30. mandato scrive:

    grazie per la sollecita e precisa risposta…
    solo per ulteriore conferma: quindi in questo caso alla madre non spetta il diritto di abitazione…giusto?
    grazie ancora e complimenti
    mandato

  31. federica scrive:

    Buongiorno,
    ho effettuato una proposta irrevocabile di acquisto presso un’agenzia immobiliare per un appartamento.
    Quest’appartamento è stato messo in vendita dal nudo proprietario e l’appartamento è abitato dai genitori del proprietario che sono usufruttuari.
    La proposta è stata accettata e firmata dal nudo proprietario che si è impegnato per scritto a lasciare libero l’alloggio da persone e cose entro il 30/09 .
    Ho versato 2 caparre confirmatorie che non sono ancora state incassate perchè depositate in agenzia.
    Ora che si deve fissare il compromesso, i 2 usufruttuari sostengono di non essere stati avvertiti e si oppongono alla vendita.
    Vorrei sapere se la proposta firmata dal solo nudo proprietario è valida e se in caso di rifiuto posso pretendere la doppia caparra versata.
    In caso contrario, non era compito dell’agenzia tutelarmi e pretendere anche le firme degli usufruttuari?
    Vorrei sapere come posso muovermi.
    Grazie.

  32. Michelina scrive:

    mio marito ha acquistato un immobile dandolo in usufrutto al 100% a suo fratello ove vi dimora (quidi abitazione principale), mi sembra chiaro che l’usufruttuario è soggetto passivo e quindi tenuto al pagamento delle imposte irpef/ici e dichiarazioni, anche se essendo abitazione principale non è più tenuto al versamento di nessuna imposta. E’ corretto ? Ma visto che l’operazione di acquisto e usufrutto (con atto notarile) è stata effettuata nel 2007 chi deve presentare la dichiarazione ici per il 2007?

  33. redazione scrive:

    per il 2007 deve essere presentata dichiarazione dal vecchio proprietario fino al giorno della stipula e dal nuovo proprietario dal giorno della stipula al 31 dicembre 2007

  34. redazione scrive:

    se i genitori usufruttuari dichiarano di non essere a conoscenza della tentata vendita dell’immobile da parte del nudo proprietario figlio è ovvio che non ci sia volonta da parte di questi a vendere.
    La firma apposta alla proposta di acquisto come accettazione è quindi non valida, può senz’altro farsi restituire la somma versata ma per la richiedere la doppia caparra bisogna verificare quanto previsto nella proposta di acquisto.

  35. Joker.71 scrive:

    1.Nella denuncia di successione nel caso di beni relativi a nuda proprietà (usufruttuario altra persona non erede) il valore da inserire è quello del bene ridotto per il coefficiente dell’usufruttuario? 2.Inoltre vi chiedo, l’agevolazione prima casa in una successione testamentaria può usufruirla l’erede che eredità l’usufrutto vitalizio e non la nuda proprietà? Se si, l’agevolazione si applica per intero cioè sul bene va imposta l’imposta fissa di 168,00 €. oppure l’agevolazione va ridotta in percentuale al suo coefficiente di usufrutto? Grazie Joker.71

  36. vale scrive:

    Quesito:
    mia figlia è comproprietaria al 95% di un alloggio acquistato con i benefici fiscali della prima casa.
    A distanza di due anni dall’atto di compravendita, in caso di cessione a mio nome della sola nuda proprietà, mantenendo per se stessa l’usufrutto, è possibile mantenere i benefici fiscali per la quota del valore dell’usufrutto?
    Per la quota relativa alla nuda proprietà si prospetta invece la decadenza dei benefici fiscali con pagamento degli oneri sul relativo valore?
    Grazie per la risposta

  37. redazione scrive:

    x vale

    Si è possibile. Se lei no possiede altri immobili a diritto ai benefici diversamente questi ultimi decadono

  38. sandra scrive:

    Mio fratello ha ereditato la nuda proprietà dell’immobile sul quale mia madre ha l’usufrutto (io ho ereditato solo la mamma!). Ora ha deciso di vendere la sua nuda proprietà senza comunicare nulla a nessuno (lo abbiamo saputo dai vicini di casa). So che il potenziale acquirente intende stabilirsi subito nell’abitazione, al momento vuota.
    Cosa posso fare per tutelare mia madre?
    GRAZIE

  39. redazione scrive:

    x Sandra

    Chi ha l’usufrutto di un immobile, può affittarlo incassando il relativo canone, le conglio di invogliare sua madre a locare l’immobile raggiungendo due risultati: l’entrata di una somma di denaro “che fa sempre comodo” e la tranquillità di non vedersi l’immobile occupato dal nudo propietario.

  40. Valter scrive:

    Io e mia moglie, attualmente in affitto, siamo prossimi all’acquisto di una casa, siamo in regime di separazione dei beni e vorremmo usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa.
    Per la parte di mia moglie nessun problema, per me le cose si complicano perchè già possiedo il 50% della sola nuda proprietà di un immobile sito in un altro comune.
    Avvalendoci della “Sentenza del 28 giugno 2000 (pubblicata il 28 ottobre 2000) della Cassazione – sezione tributaria”, vorremmo modificare il regime coniugale da separazione a comunione dei beni, per beneficiare anche col mio 50% delle agevolazioni fiscali prima casa.
    Sappiamo che è necessario un atto pubblico redatto da un notaio, del costo di circa 500euro.
    Ora le mie domande:
    1-Posso effettivamente avvalermi della suddetta sentenza?
    2-Il passaggio da separazione a comunione dei beni richiede l’intervento solo del notaio o prevede anche (così ci hanno detto) l’intervento del tribunale?
    3-A seconda della possibilità che si realizza, quali sono i tempi tecnici necessari perchè si completi la modifica del nostro regime patrimoniale?
    4-Ha qualche consiglio da darci?
    Grazie

  41. Carla scrive:

    Mia madre e mia zia sono proprietarie al 50% di un appartamento abitato da mia zia. Ciò comporta che la metà di mia madre gli venga considerata come seconda casa con le ovvie conseguenze a livello fiscale. Mi è giunta voce che dando l’usufrutto della casa a mia zia, mia madre potrebbe non pagare più ICI e Irpef. E’ vero? In caso positivo dove mi consigliate di rivolgermi per avviare le pratiche necessarie? Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto che potrete darmi.

  42. Carla scrive:

    Scusate se vi disturbo ancora in merito al mio commento precedente in caso che la risposta fosse affermativa per mia zia verrebbe considerata prima casa anche il 50% di mia madre con conseguente esonero dal pagamento di ICI e Irpef anche per lei? Grazie mille.

  43. Carla scrive:

    Buongiorno a tutti. Vedo che il mio precedente commento non è stato pubblicato perciò mi permetto di riproporvi il quesito. Vi prego di aiutarmi se potete perchè ne ho veramente bisogno. Mia madre e mia zia sono proprietarie al 50% di un appartamento abitato da mia zia. Ne consegue che la metà di mia madre le venga considerata seconda casa con ciò che ne consegue a livello fiscale. Mi è arrivata voce (classiche voci di corridoio) che mia madre avrebbe la possibilità di dare l’usufrutto del suo 50% di casa a mia zia e verrebbe esonerata dal pagamento dell’ICI e dell’Irpef. E’ vero? In caso positivo dove mi consigliate di rivolgermi per avviare le pratiche? Inoltre mia zia sarebbe a sua volta esonerata dal pagamento ICI – Irpef in quanto gli risulterebbe prima casa? Vi ringrazio di cuore per l’aiuto che potrete darmi.

  44. danilo scrive:

    Salve,volevo sapere se due coniugi in comunione di beni e usufruttuari al 50% di un appartamento locato possono decidere chi dei due e in quale misura si debba accollare il pagamento dell’irpef sull’affitto,come,per esempio,per i figli a carico,oppure metà usufrutto=metà tasse.Grazie

  45. emilio scrive:

    avrei bisogno di capire se io proprietario di una nuda proprieta’ ho il dovere di pagare le spese di amministrazione relativa a :gestione amministrativa,adempimenti fiscali,assicurazione,spese postali,esattoria comunale,spese bancarie,manutenzione ordinaria.to. €553,00 l’amministratore ha inviato a me i bollettini aiutatemi prima della scadenza vi prego

  46. redazione scrive:

    x Emilio
    Ici e Irpef? Paga solo l’usufruttuario – Proprio perché gode di un diritto reale, l’articolo 1008 del Codice stabilisce che ” L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.” Quindi Irpef e Ici sono a suo carico. E questo è detto chiaro e tondo nelle istruzioni per la denuncia dei redditi per quel che riguarda la parte relativa ai redditi da fabbricato. Compilarla spetta infatti a : “chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano [..]. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.”

  47. july scrive:

    Salve, avrei un quesito da porre. Sono proprietario di una casa e intestatario del mutuo con la mia ex-compagna fidejussore. Adesso ci stiamo separando e lei per andare via di casa vorrebbe che dichiarassi che il 50% della casa è di sua proprietà. Ma io vorrei “venderle” il 50% della nuda proprietà mantenendo , quindi, i diritti reali di godimento:
    1 – Si può vendere il 50% della nuda proprietà di una casa gravata da mutuo?
    2 – Se fosse possibile attuare la mia ipotesi di vendita, lei potrebbe rivendicare il diritto di abitazione o vendere la sua parte a terzi?
    3 – Potreste suggerirmi qualche soluzione alternativa?

    Grazie per la collaborazione

  48. redazione scrive:

    x july

    la situazione è delicata le consiglio di rivolgersi ad un notaio di fiducia.

  49. francesco scrive:

    salve,vorrei gentilmente una delucidazione su un quesito:mio suocero 6 anni fa’ cia ha concesso ,senza niente di scritto ,un magazzeno agicolo in cui io e mia moglie abbiamo ricavato un bel apartamento di 60 mq piu’ 80mq di veranda,realizando esternamente un bellissimo giardino,dove prima cera un mondezzaio,un gazzebo in legno,angolo relax e barbequ,quando ci ha dato il magazzeno non cera nulla abbiamo rifatto tutto dal tetto ai muri interni,impianti, rifiniture e tutto cio’ che costituisce la casa ,per cui un valore decisamente superiore da quello di partenza,tutto questo e’ stato realizzato materialmente con le mie mani senza nessun intervento di nessuna maestranza,e naturalmente completamente a mie spese; visto che mio suocero ultimamente ci ha detto che lui e il padrone di tutto e che se vuole puo’ vendere e butarci fuori da casa,chiedo se posso vantare dei diritti su questo immobile,visto che a questo punto lui con l’inganno ci ha sempre detto fin dall’inizio che questa sarebbe stata casa nostra,e quindi noi abbiamo credutto e speso dei bei soldini, io conservo tutte le ricevute del materiale aquistato, anche il progetto e’ stato pagato da me anche se questo senza ricevuta.grazie .

  50. redazione scrive:

    @francesco
    Esaminado quanto da lei esposto si evince che il suo intervento di ristrutturazione è stato fatto senza un accordo preventivo con il proprietario. Da precisare inoltre che questi lavori sono stati realizzati senza chiedere le dovute autorizzazioni ed eventuale richiesta di cambio di destinazione d’uso dell’immobile.Pertanto non riteniamo ci siano gli estremi per il recupero delle spese effettuate a meno che non ci siano altri elementi che non ci ha comunicato.Le consigliamo comunque di rivolgersi ad un legale se non altro per tutelarsi in merito alla sua occupazione dell’immobile.

  51. francesco scrive:

    si,l’acatastamento della casa si sta effettuando proprio questi giorni, 4 anni fa e stato presentato in comune ,dall’ingegnere,il proggetto di conformita’ con relattivo cambio di destinazione d’uso,piu’il proggeto per la realizzazione della veranda, tutto regolarmente aprovato dalla commisione edilizia,con concessione ritirata tutto in mio possesso.

  52. giovanni scrive:

    Buongiorno
    ho acquistato recentemente da parenti la metà della nuda proprietà di un appartamento in cui già possedevo per eredità l’ altra metà.
    Quindi ad oggi sono il proprietario unico della nuda proprietà dell’ appartamento, gravato da usufrutto beneficiato da un’ altro parente.
    L’ appartamento è sprovvisto di impianto elettrico a norma, non ha riscaldamento e necessita di altri lavori per locarlo.
    Le strutture portanti dell’ appartamento (tetto, muri) sono in perfette condizioni e non necessitano manutenzioni o lavori straordinari.
    Ora mi chiedo, visto che è stato ereditato già in queste condizioni dall’ usufruttuario spettano a me nudo proprietario i lavori necessari per renderlo abitabile?

  53. micky scrive:

    salve!
    mio suocero è l’usufruttario dell’appartamento di mio marito che però è ancora residente dai suoi.
    ora vuol far spostare la residenza nella casa cosi come prima casa non pagherebbe l’ici.
    ma non è sempre l’usufruttario a dover pagare ici?e le spese di condominio a chi spettano!?
    grazie
    micky

  54. redazione scrive:

    @micky

    Si. L’usufruttuario è obbligato a pagare anche le spese di ordinaria amministrazione il nudo proprietario di straordinaria manutenzione.

  55. redazione scrive:

    @giovanni
    Come già detto i lavori di ordinaria manutenzione spettano all’usufruttuario quelli straordinari al nudo propietario.
    Bisogna capire cosa intende per ” rendere abitabile l’immobile”.

  56. giovanni scrive:

    In parole povere volevo sapere se impianto di riscaldamento (completamente inesistente) e impianto elettrico (rifacimento completo per messa a norma)io nudo proprietario sono obbligato dalla legge a realizzarli e pagare le spese o se sono lavori che posso fare a mia discrezione.
    Mi chiedo l’ usufruttuario può locare un immobile senza riscaldamento e impianto elettrico a norma?
    se si chi ne è responsabile?

  57. redazione scrive:

    @giovanni
    Nessuna legge obbliga a fare un impianto di riscaldamento in una casa per quando riguarda l’impianto elettrico è a sua discrezione magari può proporre a l’usufruttuario di dividere le spese.

  58. antonella scrive:

    salve!!
    mio suocero e mia suocera sono proprietari di un appartamento al 50%, deceduto mio suocero (mia suocera continua ad abita nell appartamento).Nella metà dell appartamneto di mio suocero(deceduto), avendo pagado la successione della metà dell appartamento.i figli devono pagare l ici?

  59. redazione scrive:

    @antonella

    Mi sembra di capire che i figli sono diventati propietari in quota,in questo caso devono pagare l’ici a meno che per loro non sia prima casa.

  60. antonella scrive:

    salve!!
    sono sempre io antonella mi scusi visto che mio marito
    e proprietario di una quota dell appartamento e non è proprietario di un altro appartamento deve pagare l ici?

  61. redazione scrive:

    @antonella

    per lui sarebbe prima casa quindi non paga ici.

  62. Gianfranco scrive:

    Salve, sono il nudo proprietario di un immobile di cui i miei genitori hanno l’usufrutto e la residenza. In questo caso, l’immobile in questione può essere considerato “prima casa” dei miei genitori e quindi essere esente da ici?
    Grazie in anticipo per la vostra disponibilità.

  63. redazione scrive:

    @giancarlo
    se i suoi genitori non posseggono altri immobili di proprietà,si

  64. Bruno scrive:

    Devo togliere l’usufrutto perche la beneficiaria(mia madre) e morta,devo per forza andare dal notaio o posso in qualche modo arrangiarmi,e i costi? sia del notaio che senza…grazie

  65. redazione scrive:

    @bruno

    Alla morte dell’ usufruttuario, l’usufrutto si riunisce alla nuda proprietà, si consolida quindi in capo al nudo proprietario che acquista automaticamente la piena proprietà senza dover pagare alcuna imposta, ma con la semplice voltura al catasto di detta fusione, in forza di un certificate di morte. Infatti, con la riforma dell’imposta di registro la consolidazione dell’usufrutto (la riunione in unico soggetto dell’usufrutto e della nuda proprietà, cosiddetta “confusione”), verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 1973, non costituisce più base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro (art. 80, D.P.R. 131/1986).

  66. Bruno scrive:

    ma’ la cancellazione lo deve fare x forza il notaio
    o mi posso arangiare,e i costi? grazie della vostra
    utile collaborazione…

  67. redazione scrive:

    @bruno
    deve semplicemente recarsi al catasto con un certificato di morte di sua madre e chiedere la voltura

  68. LAURA OSTILI scrive:

    sono propietaria della nuda proprietà di un appartamneto dove vivo con la mia famIglia. Mia madre ne è usufruttuaria al 50%, ho sempre pagato io l’ici al completo su questo immobile usufruendo della deduzione per abitazione principale, è giusto?? (parlo degli anni in cui si pagava anche sull’abitazione principale)

    Grazie.

  69. redazione scrive:

    @laura
    No non è giusto.
    Ici e Irpef? Li paga solo l’usufruttuario – Proprio perché gode di un diritto reale, l’articolo 1008 del Codice stabilisce che ” L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.” Quindi Irpef e Ici sono a suo carico.

  70. ANTONIO scrive:

    SONO PROPRIETARIO DI TERRENI CHE DOVREI CONCEDERE CON “DIRITTO DI SUPERFICIE A TEMPO DETERMINATO” AD UNA SOCIETA’ PER 25 ANNI.VORREI SAPERE SE I RATEI ANNUI DEL PREZZO PATTUITO MI SIANO ASSOGGETTATI AD IRPEF COME “REDDITI DIVERSI”(ALLA STREGUA DI UN NORMALE REDDITO DA CONTRATTO DI LOCAZIONE)OPPURE NO, IN QUANTO CONCESSIONE DI UN “DIRITTO REALE”.E L’ICI?
    GRAZIE.

  71. GIMAR scrive:

    salve mio marito 5 anni fa ha riscattato la csa dei genitori diventando nudo proprietario, l’anno scorso è deceduto il padre e oggi quindi l’unica usufruttuaria è la madre che si rifiuta di stare da sola obbligandoci a fare una scelta: o andiamo a vivere con lei oppure la casa deve essere venduta ad una delle figlie che è disposta a farle compagnia in cambio di acquistare la nuda proprietà allo stesso prezzo che 5 anni fa l’abbiamo comprata noi e che per il quale stiamo pagando un mutuo.sono molte le domande:siamo noi obbligati ad andare a vivere con mia suocera? se mai volessimo vendere la nuda proprietà possiamo chiedere il valore attuale? e se non volessimo fare nè l’uno nè laltro? abbiamo il pieno diritto? nel frattempo mio marito dorme dalla madre 3 volte alla settimana qualcuno un giorno altri nessuno

  72. redazione scrive:

    @gimar
    1) No, non siete obbligati ad andare a vivere con la suocera.
    2) In caso di vendita potete chiedere il valore attuale.
    3)Si nè avete il diritto.

    La situazione non è facile vi apetta una lunga ed estenuante trattativa.
    buona fortuna

  73. GIMAR scrive:

    GRAZIE PER LA RISPOSTA IMMEDIATA, VOGLIO ANCORA APPROFITTARE DELLA VOSTRA CONOSCENZA RIVOLGENDOVI UN ULTIMA DOMANDA QUESTA VOLTA GENERALE. MI SONO CHIESTA:
    SE UN USUFRUTTARIO DI 70 ANNI, VENDE IL SUO USUFRUTTO A TERZI, TIPO UNA COPPIA GIOVANE, IL NUDO PROPRIETARIO QUANDO POTRà BENEFICIARE DELLA CASA? è VERO CHE IL VALORE DELLE MURA AUMENTA, MA DOVRà ASPETTARE ANNI PER DIRSI PIENO PROPRIETARIO!!!!!

  74. FAX scrive:

    Salve, una casa bifamiliare è stata donata: 50% a mia moglie (nuda proprietà), 50% allo zio di mia moglie (nuda proprietà). Il donante (padre dello zio) mantiene l’usofrutto su tutto l’immobile ed abita nel 50% di mia moglie. Ora lo zio può esercitare diritti sul nostro 50% in merito ad opere murarie di miglioria. E’ necessario un nulla osta del nonno e dello zio? Grazie per la cortesia.

  75. Paolo scrive:

    Salve, io e miei 2 nipoti maggiorenni(figli di mia sorella deceduta)siamo coeredi di un appartamento di proprieta’ di mio padre(unico proprietario e deceduto) dove abita mia madre con diritto di usufrutto. Mia mamma mi ha donato presso un notaio la sua quota. Volendo io riacquistare la quota dei miei 2 nipoti posso vendere l’appartamento per riacquistarne un altro assicurando a mia mamma la residenza,l’assisteza e la tutela legale nel nuovo appartamento?

  76. redazione scrive:

    @paolo

    Se i suoi nipoti sono disponibili a venderle l’immobile si.

  77. redazione scrive:

    @fax
    No,non sono neccesari nullaosta di nessun genere. Suo zio non può esercitare diritti sulla vostra proprietà tutavia in caso di lavori di straordinaria manutenzione i lavori spettano al proprietario quelli invece di ordinaria manutenzione all’usufruttuario.

  78. Massimiliano scrive:

    Spett.le Redazione, ieri avevo postato un quesito, ma oggi sembra essere stato cancellato.
    Quindi, rinnovando i complimenti per l’utile servizio che fornite, vi espongo questa situazione:

    - vivo con i genitori in una casa nostra dalla costruzione (circa 1970)
    - nel 1991 i miei mi hanno intestato la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto vita natural durante
    - oggi vorrei acquistare una casa mia dove andare a vivere (stesso comune di quella di famiglia)

    DOMANDA: potrò in questo caso usufruire per questo acquisto delle agevolazioni di prima casa?

    Grazie 1000 per la vostra cortesia!
    Massimiliano

  79. redazione scrive:

    @massimiliano
    I commenti non vengono cancellati a volte ci sono dei ritardi nel dare le risposte per macanza di tempo.

    Le ricordo che a pagare l’ici e isufrittuario se lei non possiede alri immobili, può usufruire delle agevolazioni prima casa

  80. maurizio scrive:

    salve, posseggo la nuda proprietà di un appartamento di cui l’ho completamente ristrutturato (da cantina è diventato appartamento), ma la’usofruttuario è mia mamma, e detto appartamento viene affittato , posso rivendicare una quota d’affitto visto che sto’ ancora pagando un utuo per la ristrutturazione?

  81. redazione scrive:

    @maurizio

    L’usufruttuario può fittare l’immobile.Deve trovare un accordo con sua madre ricordandole le spese effettuate per rendere abitabile l’immobile

  82. Massimiliano scrive:

    Buongiorno e grazie a tutti in anticipo per il tempo che vorrete dedicare a questa mia richiesta (che esula un po’ dall’oggetto di discussione, ma non sono riuscito a trovarne uno più adatto…)

    Sto per firmare il preliminare per una casa nuva (acquisto dal costruttore, mediato da agenzia immobiliare).

    Mi hanno mandato il fax-simile del preliminare perchè gli potessi dare un’occhiata…

    Inizia così:

    “Società IMMOBILIARE EUROPEA s.r.l in liquidazione con sede a San Donà di Piave [...] P.I. 03204810273 qui rappresentata in questo atto dal rag. XXX in qualità di liquidatore, in seguito indicata come parte promittente”

    I termini “liquidazione” e “liquidatore” mi hanno fatto rizzare le orecchie.

    Sono quasi digiuno in materia, ma credo di sapere che la liquidazione sia un passo antecedente il fallimento.

    Vedete dei rischi correlati a questa situazione?
    Ad esempio: credo che l’acquisto di una casa nuova sia tutelato da un certo numero di anni (non so quanti) di garanzia… Beh, se loro mi vendono la casa regolarmente ma poi falliscono, io da chi vado a far valere la garanzia?

    Grazie 1000.

    massimiliano

  83. redazione scrive:

    @massimiliano
    Non è chiaro se ad essere in liquidazione è la società immobiliare o il costruttore.
    Le consiglio di rivolgersi ad un notaio di fiducia per le opportune verifiche.

  84. Emiliano scrive:

    Salve
    Vi pongo un quesito singolare:
    sono titolare di un usufrutto, mentre mi madre detiene la nuda proprietà, attualmente devo procedere con dei lavori di ristrutturazione quindi vorrei richiedere un mutuo.
    So per certo che servirà anche la firma della proprietaria della nuda proprietà e quello non è un problema, piuttosto volevo sapere se essendo usufruttuario potrò scalare in sede di dichiarazione dei redditi gli interessi del mutuo per la ristrutturazione, e gli importi dei lavori di ristrutturazione durante gli anni a seguire.
    Inoltre siccome diventerà la mia residenza essendo sempre usufruttuario sarò tenuto al pagamento dell’ICI?

    grazie anticipatamente

  85. redazione scrive:

    @emiliano

    Se si tratta della prima casa no.
    Si può scalare gli interessi del mutuo e gli importi dei lavori

  86. Massimiliano scrive:

    Grazie in anticipo a chiunque potrà darmi un parere…

    Posseggo la nuda proprietà della casa di famiglia (presso la quale vivo ancora).
    Mia madre ne possiede invece l’usufrutto.
    Per questa divisione, risalente al 1991, c’eravamo entrambi avvalsi delle agevolazioni “prima casa”.

    Ora vorrei comprare una casa tutta mia, ma stando così le cose NON potrei usufruire delle agevolazioni prima casa proprio perchè ne ho già usufruito nel 1991.

    Devo quindi “liberarmi” di questa scomoda nuda proprietà.

    Premetto che i rapporti con i miei genitori sono ottimi e parto dal presupposto che rimarranno tali.

    Mi è stato calcolato che “restituire” loro la nuda proprietà (che ora vale circa il 46% del valore catastale) significa “lasciare sul campo” l’IVA al 4%, più circa € 500 in balzelli vari, più circa € 1500 per il notaio.

    Ora mi chiedo… E’ una strada percorribile, invece della vendita, la DONAZIONE della nuda proprietà a mia madre? Se sì, quali sarebbero i costi?
    Per quel poco che ho potuto leggere in giro pare di sì e pare mooolto meno onerosa…

    Qualcuno può darmi un parere in merito?
    Grazie ancora!
    massimiliano

  87. redazione scrive:

    @massimiliano

    Visto che deve comunque liberarsi della nuda propietà le consiglio di porre il quesito ad un notaio di fiducia. Sicuramente con la donazione andrà a risparmiare

  88. Sandro Sestito scrive:

    dovrei aquisire la nuda proprietà di un terreno, a seguito di donazione da parte dei miei genitori, l’ usufrutto dello stesso risulta a mia nonna;
    Per quanto sopra vi pongo i seguenti quesiti :
    1- sul terreno in questione mi è possibile realizzare un fabbricato,e nel caso affermativo, l’ usufrutto viene esteso anche a quest’ ultimo;
    2- che differenza intercorre tra donazione e vendita;

  89. Maria scrive:

    Sto compilando la dichiarazione di successione in morte di mia Madre, che è deceduta il 5 settembre 2007.
    Mi sono accorta che è trascorso oltre un anno dal decesso.
    Dovrò perciò affrettarmi (per stare entro i 30 gg.) a presentare la dichiarazione di successione e il relativo versamento delle imposte ipotecaria e
    catastale.
    Avvenendo dopo il termine previsto di 12 mesi, occorre versare, oltre alle
    imposte autoliquidate, le sanzioni ridotte nella seguente misura:
    -• se il ritardo non è superiore a 30 giorni, 1/8 della sanzione minima (di 258 euro)
    più il 3,75% del totale delle imposte non versate;
    -• se il ritardo supera i 30 giorni ma la regolarizzazione avviene comunque entro un
    anno, 1/5 della sanzione minima (di 258 euro) e il 6% del totale delle imposte non
    versate.
    Vorrei sapere, se possibile, se il 3,75% (ovvero il 6%) lo devo calcolare secco (una tantum) oppure se devo calcolarli in funzione dei giorni di ritardo (oltre i 12 mesi), cioè in trcentosessantacinquesimi?
    Vorrei, inoltre, conoscere quali sono i Codici Tributo per:
    a) 1/8 della sanzione minima (di 258 euro);
    b) il 3,75% del totale delle imposte non versate, e se devo sommarli ai codici quì sotto elencati o se devo evidenziarli nel mod. F23 con altri codici a parte.
    (Conosco soltanto i codici tributo da riportare sul modello di pagamento sono i seguenti:
    -• 649T, per l’imposta ipotecaria;
    -• 737T, per l’imposta catastale;
    -• 456T, per l’imposta di bollo;
    -• 778T, per la tassa ipotecaria.)
    Spero di essere stata chiara nell’esposizione, per quanto mi era possibile.
    Vi ringrazio per la cortesia.
    Maria

  90. redazione scrive:

    @Sandro Sestito

    Se il terreno è agricolo, no!
    Nel caso si trattasse di un terreno fabbicabile avrebbe comunque bisogno del consenso dell’usufruttuario.
    La donazione è senza scopo di lucro mentre la vendita pressupone un passaggio di denaro.

  91. Piero scrive:

    Spett.le redazione,
    sono interessato all’acquisto della proprietà di un immobile cui l’attuale proprietario dispone x 2/3 della piena proprieta’ e x il rimanente 1/3 della nuda proprieta’ .
    Vista la limitata percentuale di usufrutto ,l’usufruttuario paga l’affitto per i rimanenti 2/3 dell’immobile;qualora questi, decidesse di non utilizzare l’usufrutto (senza farvi rinuncia) puo’ non corrispondere l’affitto relativo ai 2/3 dell’immobile ,e se si’ puo’ vincolare il proprietario per i restanti 2/3 di piena proprietà a non poter entrare in casa ?
    Se si dovessero verificare dei pignoramenti a carico dell’usufruttuario,quali sarebbero le conseguenze sul proprietario?
    grazie x la cortese attenzione.

  92. alessia scrive:

    A fine anno diventerò proprietaria a metà con mio marito di un immobile.
    essendo casalinga e non avendo nessun tipo di reddito e rendita, dovrò comunque pagare qualche tassa su questo immobile?
    ho sentito parlare che dipende dal valore catastale.
    grazie per la cortesia.
    alessia

  93. redazione scrive:

    @alessia

    Per acquisto di abitazione principale (non di lusso) da privato
    – Imposta di Registro 3%
    – Imposta Ipotecaria 168,00
    – Imposta Catastale 168,00
    – Le competenze del notaio.

    L’imposta di registro dipende dal valore dichiarato nell’ atto di compravendita.

  94. concetta scrive:

    gent.ma redazione,
    sono separata con 2 figlie, e nella richiesta di divorzio da parte del marito mi viene chiesto di acquistargli la proprietà della sua metà casa(dove abito attualmente con le figlie); eravamo in comunione dei beni durante il matrimonio, ed abbiamo finito di pagare il mutuo in dicembre 2007.L’acquisto del 50% della casa da parte mia rientra sempre nelle agevolazioni di acquisto di prima casa(imposte) e anche nel caso io richieda un mutuo per far fronte al pagamento della quota? E se non accettassi, e lui rimanesse proprietario della metà casa, lui potrebbe acquistarne un’altra sempre con le agevolazioni prima casa? dal momento in cui ci rivolgeremo ad un notaio il procedimento in quanto tempo puo’ risolversi?
    grazie

  95. redazione scrive:

    @concetta
    Acquistando il 50% della quota del marito si troverebbe comunque a possedere un solo immobile quindi rientra nelle agevolazioni prima casa. Diversamente se lei non accettasse, suo marito restando proprietario del 50% della casa ed acquistandone un’altra non usufruirebbe delle agevolazioni. Non so un notaio in quanto tempo può risolvere il problema molto dipepende dalla volonta sia sua che del marito.

  96. giovanni scrive:

    i miei genitori mi hanno venduto un terreno con usufrutto,quali sono i miei diritti nel terreno,cioe’ quali sono le cose che posso e non posso fare?

  97. redazione scrive:

    @giovanni

    Il titolare di un diritto di usufrutto non può cedere ad altri la proprietà del terreno, ma solo il suo ad utilizzarlo: chi ha l’usufrutto di un immobile, infatti, può affittarlo incassando il relativo canone.

  98. riccardo scrive:

    gentile redazione ecco la mia domanda;
    nel 1991 i miei genitori mi hanno venduto la nuda proprietà
    di un appartamento nel quale abito tuttora con la mia famiglia
    essendo sposato. I genitori usofruttuari 50% ciascuno.
    Alla morte del padre la mamma è diventata usofrutto al 100%.
    Ora pretende dal figlio proprietario della nuda proprietà il
    pagamento dell’affitto!
    PUo pretenderlo? è un suo diritto?
    grazie infinite

  99. redazione scrive:

    @riccardo
    L’usufruttuario a il diritto di usufruire del bene o comunque fittarlo e percepirne i canoni. Il fatto che ad abitarlo sia il nudo proprietario è un anomalia, pur trattandosi di una forzatura può chidere il canone.

  100. Lilly scrive:

    Io con 2 miei fratelli siamo nudi proprietari di un immobile ed usufuttuaria mia madre, la quale è deceduta il 5 ottobre c.a. – cosa dobbiamo fare per togliere l’usufrutto?
    E’ possibile farlo senza rivolgersi da un professionista?
    Se fosse posibile bisogna recarsi obbligatoriamente insieme ai 2 fratelli o può farlo uno solo per tutti?

  101. redazione scrive:

    @Lilly

    bisogna fare una voltura con allegato certificato di morte dell’usufruttuario, può farlo anche uno solo dei fratelli.

  102. Armando scrive:

    salve
    Ho ereditato da mia madre deceduta la nuda proprietà di un appartamento abitato da mio nonno materno che ne gode dell’usufrutto a vita.
    Hanno rifatto la facciata del palazzo e l’amministratore mi ha comunicato che il nonno non ha pagato parte della riparazione.
    1) Cosa accadrebbe (visto il 1006 del cc) se sia io che il nonno non pagassimo tale rimanenza?
    2) Se il nonno pagasse… la figlia (mia zia -che non è nuda proprietaria-) potrebbe alla morte dell’usufruttuario accampare diritti su tale somma come ereditaria di una parte dei crediti del defunto?

  103. Armando scrive:

    Ringrazio anticipatamente per la risposta facendo i complimenti per il servio offerto.

  104. redazione scrive:

    @Armando

    l’usufruttuario e il nudo proprietario rispondono in solido delle obbligazioni verso il condominio. Così per esempio l’amministratore può rivolgersi indifferentemente all’usufruttuario o al nudo proprietario per il pagamento delle spese condominiali.

    No, perche l’usufrutto non si eredita

  105. claudio scrive:

    Salve,ho un amico che ha un usofrutto,e’ in un condominio;tutti i condomini hanno deciso di cambiare il tetto ,deve pagare anche il mio amico? e’ quanto?. vorrei sapere i diritti e doveri di chi ha un usofrutto. Vi ringrazio .

  106. redazione scrive:

    @claudio
    Sono a carico dell’usufruttuario le spese di manutenzione ordinaria, come pure le riparazioni straordinarie rese necessarie in caso di mancanza di manutenzione.

    Gli altri interventi di riparazione straordinaria sono, invece, a carico del proprietario , l’usufruttuario deve, comunque corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
    La cifra da pagare viene determita dai millesimi.

  107. TULLIA scrive:

    Dichiarazione di successione: martio e moglie in comunione dei beni sono proprietari al 50% della nuda proprietà di un immobile di abitazione principale. Muore la moglie, la nuda proprietà come va in successione considerando che i due coniugi hanno 2 figlie anch’esse residenti nel medesimo immobile? Le imposte ipotecarie e catastali si devono pagare in tasse fissa?
    Grazie.

  108. redazione scrive:

    @Tullia

    Attualmente , permane esclusivamente, a carico degli eredi , l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla morte del de cuius.
    Bisogna sapere se esisono altri eredi della de cuius. Il 50% della nuda prorietà va diviso tra marito figlie ed eventuali altri eredi.

    Se si tratta di prima abitazione si.

  109. sara scrive:

    Buon giorno,

    spero che possiate in qualche modo aiutarmi!
    I miei genitori vorrebbero donare le loro proprietà (casa e terreno) mantenedo però l’usufrutto a me e mio fratello.
    Da sempre e stato detto che cmq, mio fratello prendesse tutto(visto che abita nell’appartamento sito sopra l’abitazione dei miei genitori) versandomi la controparte in denaro.
    Visto che cmq in caso di donazione con usufrutto il valore dell’immobile si riduce di 1/3 hanno valutato che per prendere casa 120mq, garage,cantina, giardino,terreno(non edificabile) devono corrispondermi E 40.000 . Mio fratello ha fretta di concludere ma a me sembra una bella fregatura……..secondo voi è una giusta ripartizione? i miei genitori cosa dovrebbero fare per fare le cose giuste come dicono di voler fare?

  110. redazione scrive:

    @sara
    E’ una buona ripartizione ?

    Valore della Proprietà – Casa + terreno?

    Chi sono i nudi propritari e chi gli usufruttuari – Genitori nudi proprietari figli usufruttuari?

    Abitazione dove abita il fratello ( chi è il proprietario)?

    Il valore dell’usufrutto: dipende dall’età del nudo proprietario e dell’ usufruttuario.

    Casa 120 mq., garage, cantina, giardino,terreno(non edificabile) Perchè 40.000 euro?

    Se i vostri genitori vogliono dividere in parti uguali è neccessario sapere il valore delle proprietà.

    Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti

  111. ANGELA scrive:

    buongiorno
    vorrei qualche conferma in riferimento all’usufrutto e alla tenuta delle relative imposte da versase
    mia madre mi ha donato solo la nuda proprieta di un immobile riservandosi l’usufrutto vitalizio per se, e dopo il suo decesso a favore di mio padre.
    essendoci nell’immobile compreso un locale adibito ad uso commerciale che risulta già affittato “con un contratto di locazione intestato a lei” vorrei sapere se ora con l’usufrutto cambia qualcosa e se quindi qualora dovessimo rinnovare la locazione il contratto e dovrebbe essere cointestato anche a me o essendo lei l’usuffrutario ancora dell’immobile deve continuare ad esserne l’unica intestataria e continuare a pagare tutte le relative imposte.
    grazie

  112. redazione scrive:

    @Angela
    Se sua madre si riserva l’usufrutto dell’immobile dovrà continuare a pagare le imposte e natualmente usufruire dei benefici. Quando lei diverrà piena proprietaria si accollerà le spese e gli introiti.

  113. Giuseppe scrive:

    Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo , spiego, spero brevemente il mio problema:
    Sono comproprietario per 1/3 insieme ai miei fratelli di un appartamento, ricevuto per successione, alla morte di mio padre, su cui grava l’usufrutto a favore di mia madre.
    Qualche anno dopo ho acquistato, stipulando un mutuo, un’appartamento che ho destinato a mia abitazione principale.
    Nel frattempo la regione Campania ha messo a disposizione una somma per la concessione di contributi di edilizia agevolata (praticamente un fondo perduto per gli interessi sui mutui stipulati e da stipulare).
    Io ho fatto domanda per la concessione dek beneficio, ma mi è stata rigettata, con la motivazione che già possedevo un titolo di proprietà, (questo era comunque uno dei requisiti da avere, cioè la impossidenza di altri titoli di proprietà).
    Vi chiedo se è giusto che la mia domanda sia stata rigettata, considerando che l’altra mia proprietà è cointestata ed è gravata da usufrutto

    Grazie anticipatamente

  114. info scrive:

    @Giuseppe le abbiamo risposto al seguente link: http://www.consulenzaimmobiliare.org/2008/11/26/disfunzioni-del-bando-regionale-per-le-agevolazioni-per-acquisto-o-recupero-prima-casa/

  115. Eva scrive:

    Buongiorno,
    io sono proprietaria per metà con mio marito della 1^casa (dove abitiamo). Ho anche 1/3 della casa di mio padre, che però ho ceduto in usufrutto a mia madre. Ora vorrei comprare una 3^ casa da dare in usufrutto a mia zia.
    Come mi comporto con l’ICI, Ora pago solo per la prima casa, ma con questa nuova situazione cambierà? La 3^ casa come influirà sul calcolo dei redditi e dell’ICI?
    Grazie e saluti

  116. redazione scrive:

    @Eva

    Per la prima casa insieme a suo marito l’ici e irpef , paga lei.
    Per la casa di suo padre usufruttuaria sua madre e lei che paga l’ici e irpef .
    Per la terza casa usufruttuaria sua zia l’ici e irpef paga la zia.

  117. antonio scrive:

    Qualche giorno fa ho fatto il compromesso ed è stato scritto che:” le parti di comune accordo stabiliscono che la stipula dell’atto definitivo verrà effettuato a cura del notaio TIZIO entro e non oltre…..” fermo restando che io voglio stipulare, la mia domanda è: ma io posso rifiutarmi di stipulare poichè ho saputo che mi ha chiesto troppo per l’onorario? euro 2.500+trascrizioni e bolli (così dice) euro 800+imp di registro+registrazione del preliminare DATI:VALORE CATASTALE 53.000, VALORE ACQUISTO 190.000, 1° CASA.

  118. redazione scrive:

    @antonio

    no non può rifiutare di fare il rogito aducendo come motivo che l’onorario e troppo. Doveva informarsi prima mi spiace.

  119. antonio scrive:

    Poichè non si acuista casa tutti i giorni mi sapreste dire se è congruo questo preventivo fatto a Roma? imp di reg al 3% euro 1.590, trascrizioni e bolli euro 800, onorario notaio euro 2.500= 4.890 scontato 4.500. GRAZIE

  120. Romano scrive:

    16/12/08

    Dopo la morte di mio padre ho ereditato il 50% dell’appartamento.
    Ora posso pretendere un affitto del mio 50% da mia madre che continua ad abitarci da sola in tutto l’appartamento?
    Grazie infinite

  121. redazione scrive:

    @ romano

    si può farlo.

  122. stefano scrive:

    Buongiorno

    il padre della mia ragazza e sua zia (la sorella del padre)sono cointestatari di un immobile
    ora sua zia deve vendere assolutamente per problemi di salute
    dato che i due non si parlano da anni e a quanto so il padre non vuole assolutamente vendere ,
    in quale modo sua zia può vendere la sua parte?
    cosa dice la legge in questo caso ?

    grazie e auguri

  123. pietro scrive:

    salve vorrei sapere gentilmente ,a causa di contestazione dall’ufficio tributi riguardo al versamneto ici, se un’appartamento risulta diviso in tre parti, e una di queste è usufruttuaria con usufrutto personale.
    L’ici chi deve pagarla? l’usufruttuaria o tutti tre proprietari?

  124. redazione scrive:

    @stefano
    In teoria la signora può vendere la sua parte a chiunque voglia acquistarla, credo però sia difficile trovare un acquirente. Le consiglio di trovare un accordo con l’altro venditore, magari facendo curare la cosa da un professionista.

  125. redazione scrive:

    @pietro

    se gli altri due sono nudi proprietari a pagare deve essere l’usufruttuario. Nel caso si tratti di tre singole unità abitative, l’usifruttuario paga la quota riguardante l’appartamento di cui e ussufruttuario e gli altri due proprietari la loro quota.

  126. Loris scrive:

    Nel 2000 io e mie moglie coniugati con rito civile ci siamo separati legalmente. A quel tempo avevamo una bar gelateria a lei intestato che in 4 anni ho sempre diretto e portandola a valorizzarne il valore oltre il doppio. Poco prima della separazione è stata venduta per la somma di 440.000.000 dei quali 40 milioni sono stati spesi per saldare un prestito bancario.
    Solo dopo avere richiesto l’intervento di un legale mia mogli mi ha liquidato con 100 milioni, mi sono trasferito in un appartamento in affitto e trascorsi 8 mesi ho inizito una attività di import mentre la mia ex moglie non sapeva come fare per trovare una attività a lei confacente. Premetto che la ragione di avere intestato a lei la gelateria e precedentemente anche una villetta a schiera era dovuta al fatto che due figli maggiorenni avuti con il mio precedente matrimonio e che a sua volta aveva una figlia maggiorenne avuta dal suo precedente matrimonio più un figlio avuto con me che nel 2000 aveva 15 anni, ha sempre voluto essere l’intestataria di tutto in modo tale che in caso di mio decesso ogni eredità andasse solo ai suoi figli.
    Nel 2001 ci ripacificammo quindi mia moglie e il nostro figlio si trasferirono da me. In quel tempo stavo concludendo un grosso affare che necessitava l’apertura di una ditta e un fido bancario. Feci l’iscrizione alla camera di commercio della ditta individuale a nome di mia moglie e con la garanzia di 85.000 euro che aggiunti a 28.000 euro che ancora disponevo, furono depositati in un conto corrente intestaato a mia moglie di cui ero delegato ad ogni operazione con potere di firma.
    Conclusi l’affare e con il ricavato acquistai un appartamento di una villa bifamiliare per la quale furono versati da mia moglie 85.000 euro più 160.00 euro da me e un mutuo di 130.000 euro che ho sempre e solo pagato io per il quale ad oggi esiste solo un residuo di 27.000euro.
    Da al cuni mesi tra me e mia moglie sono nuovamente sorti problemi che rendono la nostra convivenza impossibile, quindi abbiamo deciso nuovamente di sepoararci e vendere la proprietà della quale la stessa non intende in alcun modo riconoscermi almeno il 50% dell’evventuale ricavo.
    Il mio quesito è che vorrei sapere come potrei tutelarmi e quali diritti posso accampare per non dovermi trovare nelle stesse condizioni precedenti per le quali ho incassato solo un quarto dalla vendita della gelateria.
    Grazie e cordiali saluti.
    Il problema che pongo è

  127. redazione scrive:

    @loris
    non essendo avvocati non siamo in grado di darle una risposta.Le consiglio di porre il quesito ad un avvocato di fiducia

  128. andrei camelya scrive:

    salve,gentilmente vorei avere dele informazioni su una situazione che mi riguarda.ho un figlio minorene che e propietario di un apartamrnto ed io sono l uso frutto.vorei sapere se vendo questo imobile quanto per cento mi tocca rinunciando al usofrutto.grazie/

  129. info scrive:

    @andrei camelya
    per il calcolo del valore del suo usufrutto può consultare la tabella al seguente link: http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/08/11/usufrutto-e-nuda-proprieta/

  130. Carlo scrive:

    Salve la mia domanda è questa:
    Ho acquistato la nuda proprietà di un appartamento, chiedo in che modo verrò a conoscenza che chi gode dell’usufrutto è venuto a mancare? Datosi che non è ne un parente, ne una persona con cui ho dei contatti e ne tanto meno coi suoi parenti. Vi ringrazio anticipatamente.

  131. redazione scrive:

    @Carlo
    Tenti di diventare amico dell’usufruttuario o di qualcuno nel palazzo in modo da tenersi informato.

  132. renata scrive:

    Ciao… la mia domanda è:il nudo proprietario che ha vissuto la casa in questione per parecchi anni con la sua famiglia facendo in essa centinaia di milioni di lire di miglioramenti per poi essere sfrattato dall’usufruttuario perchè risultante dal caro giudice di primo appello “senza titolo” per ironia del caso sia anche tenuto a pagare per migliorie inutili fatte dall’usufruttuario all’impianto elettrico e di riscaldamento?

  133. redazione scrive:

    @renata
    sono spiacente ma non credo di aver capito la domanda.Potrebbe essere più chiara?

  134. renata scrive:

    Mi scuso,il mio caso è complicato e cercavo di essere breve.
    Fino ad 8 mesi fa abitavamo nella casa di cui mio marito ha la nuda proprietà e mia suocera l’usufrutto. Questa casa era stata donata nel 1998 da mio suocero a mio marito riserrvando l’usufrutto a se e a mia suocera.
    Da dire che noi abitavamo in quello stabile già prima della donazione,e cioè dal 1985,anno in cui ci siamo sposati.
    Nel 2001 purtroppo mio suocero è venuto a mancare e el 2006 mia suocera usufruttuaria ha chiesto un affitto di 1000 euro al mese. La sua richiesta a noi sembrava esagerata e ci siamo rivolti al ns avvocato ma le cose sono andate male perchè il giudice ha sentenziato che non avevamo titolo per restare, dunque è arrivato lo sfratto e ce ne siamo andati. Durante i 23 anni che abbiamo vissuto in quella nuda proprietà,con molti sforzi economici abbiamo ristrutturato varie stanze,rifatto il tetto,risanato pareti umide ecc.
    Ora vorrei sapere: se per ipotesi mia suocera facesse eseguire lavori idraulici ed elettrici nella casa in questione può, rchiedere a noi i soldi che spenderebbe? Ringrazio già da ora.

  135. redazione scrive:

    @ renata

    A sua suocera in quando usuffrutuaria spetta di pagare i lavori di ordinaria manutenzione.
    L’esecuzione di lavori idraulici ed elettrici sono appunto lavori ordinari.
    Nel caso sua suocere intenda sostituire gli impianti tali lavori sarebbero da considerarsi come manutenzione straordinaria.
    Dovrebbe comunque dimostrare che gli stessi sono obsoleti e non a norma.

  136. renata scrive:

    Noi ci abbiamo vissuto fino a otto mesi fa,e gli impianti ci andavano bene come stavano,certo che lei ora intenderà affittare a terzi la casa e per far ciò gli impianti dovranno essere conformi alla legge. Ammettiamo che riuscisse a dimostrare che erano obsoleti,con sua perizia di parte,e noi non potessimo o non volessimo pagare visto anche il suo comportamento con il figlio? Visto anche tutti i lavori di manutenzione già fatti da noi?
    Il nudo proprietario ha l’obbligo di assicurare la stabilità dei muri maestri,travi tetti muri di cinta……ecc,ma sul codice civile non ho letto niente che riguardi caldaie o messa a norma di impianti elettrici.Ancora grazie anche per la celerità con cui rispondete

  137. redazione scrive:

    @renata

    Nella casa in questione esiste un salvavita? Se si l’impianto si può considerare a norma. L’ eventuale perizia di parte da parte di sua suocera può essere ” contrastata ” da una perizia fatta fare dal nudo proprietario.

  138. renata scrive:

    Si,il salvavita c’è e anche ben funzionante,il fatto è che ora noi non possiamo più entrare in casa,ma solo nel grande parco adiacente di cui mio marito è pieno proprietario. Ora non saprei come agire se dovessi far fare una perizia…e se gli gli operai che ho visto lavorare in casa ci avessero già messo le mani? Il mio elettricista di fiducia potrebbe sottoscrivere che il salvavita funzionava più che bene visto che all’epoca l’abbiano fatto installare noi insieme ad altri grossi lavori di manutenzione dell’impianto elettrico di cui però non ho il certificato di messa a norma? Ringrazio per i vostri consigli molto utili. Buona giornata a tuttu.

  139. nicola scrive:

    stò per acquistare in provincia di Foggia un appartamento ( Rendita euro 258,23 ), non di lusso, con relativo Box ( rendita 54,23) usufruendo delle agevolazioni per prima casa al costo di euro 107.000,00. Vorrei gentilmente sapere quando potro’ spendere complessivamente ( imposte + compenso notaio).
    La ringrazio anticipatamente

  140. Rosy scrive:

    sono sposata in regime di separazione di beni e sto’ per acquistare usufruendo delle agevolazioni per la prima casa un appartamento nello stesso Comune in cui ho già la residenza con la mia famiglia. Vorrei sapere se devo necessariamente portare entro i 18 mesi la mia residenza nel nuovo appartamento, pena la decadenza dei benefici,
    oppure no.
    Grazie per celerità nelle risposte.

  141. redazione scrive:

    @rosy
    si, è necessario il cambio di residenza entro i 18 mesi, pena la decadenza dei benefici.

  142. redazione scrive:

    @Nicola

    L’ imposta di registro con aliquota ridotta del 3% (invece che 7%);
    le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna),
    il notaio intorno al 3% + spese
    In linea di massima siamo intorno agli 8.000 euro

  143. Fabio scrive:

    Buongiorno, espongo brevemente i fatti:
    2 conviventi muore lui, lascia testamento con diritto di abitazione alla convivente e il rimanente patrimonio ai figli avuti con precedente matrimonio (divorziato).
    I figli hanno diritto hai 2/3 del patrimonio complessivo, altrimenti viene lesa la legittima, che dovrà essere ripristinata.
    La convivente (47enne) con il diritto di abitazione da tabella ha il 75% del valore dell’immobile, 25% nuda proprietà dei figli, giusto?
    Quindi se viene lesa la legittima bisogna dare differenza e se si vuole il 100% dell’immobile acquistare il rimanente 25%.
    Se l’immobile viene venduto le quote rimangono invariate??? 75% convivente e 25% eredi? La divisione del ricavato con queste percentuali???
    Grazie

    Fabio

  144. redazione scrive:

    @fabio

    D. La convivente (47enne) con il diritto di abitazione da tabella ha il 75% del valore dell’immobile, 25% nuda proprietà dei figli, giusto?
    R. Si !
    D. Se l’immobile viene venduto le quote rimangono invariate???
    R. Si !
    D. La divisione del ricavato con queste percentuali???
    R. Si !

  145. fabiograv scrive:

    Grazie!!!
    ancora una precisazione:
    se viene lesa la legittima, bisogna comunque integrare con il ricavato della casa.
    Es:
    patrimonio = 210 mila euro di cui 130 immobile (75%=97.5 – 25%=32.5)
    2/3 legittima = 140 mila euro (80+32.5=112.5 già in possesso eredi)
    mia sorella dovrebbe dare 27.5 mila euro x ripristinare legittima.

    In realtà mia sorella vorrebbe rimanere nell’appartamento x questioni sentimentali. Dovrebbe ripristinare legittima e poi acquistare nuda proprietà, il problema è che il perito (CONGIUNTO) ha valutato 190mila € l’appartamento contro i 130 delle agenzie immobiliari.
    Si può fare qualcosa per rimediare??
    Ulteriore perizia di parte?
    Cercare un accordo tra le parti, difficile, qualche consiglio??

    Grazie mille
    Fabio

    p.s. spero di essere stato chiaro

  146. redazione scrive:

    @fabiograv
    La sua analisi è giusta!
    Naturalmente si, può chiedere una perizia di parte.
    Difficile dare consigli in mancanza di volontà delle parti se no quello di cercare di ragionare. Mancado accordi l’unica è affidarsi al tribunale.

  147. clik scrive:

    i miei suoceri vogliono vendere al figlio la loro casa riservando per loro stessi l’usufrutto, per poter fare ciò ci hanno chiesto di fare la separazione dei beni, visto che noi siamo sposati in comunione dei beni. la mia domanda è, tutto ciò non si può fare anche in comunione dei beni?

  148. redazione scrive:

    @clik
    L’acquisto della nuda proprietà si può senz’altro fare in regime di comunione dei beni ma in questo caso è un bene che rientra nella comunione.

    Ecco quali sono i beni personali che non rientrano nella comunione:
    a. I beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio.
    b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredità.
    c. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
    d. I beni che servono all’esercizio della professione di ciascun coniuge.
    e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e la pensione di invalidità.
    f. I beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio.
    Nei casi c, d e f sopra indicati, l’esclusione dalla comunione deve risultare dall’atto di acquisto, se di esso ha fatto parte anche l’altro coniuge; se non risulta l’esclusione, il bene è comune.

  149. clic scrive:

    Perdonami, ti spiego un pò i fatti,la casa ke verrà intestata a mio marito, non dovrà essere pagata, ma non risulta neanche come donazione adesso io di queste cose non ci capisco proprio niente, ma trovo assurdo fare la separazione dei beni per una cosa del genere visto che ci siamo sposati qualche mese fà in comunione , la casa che verrà intestata a mio marito, loro la ricevono in permuta dalla vendita di un terreno, e vogliono intestarla direttamente a lui anche per evitare di pagare altre tasse per una seconda casa. grazie mille !!!

  150. redazione scrive:

    @clic

    Una soluzione potrebbe essere che: i suoceri donassero al figlio la proprietà in questo modo resterebbe la comunione dei beni e l’ immobile in questione sarebbe di proprietà solo di tuo marito.

  151. clic scrive:

    grazie mille !!!

  152. Luciano scrive:

    Sono proprietario di un appartamento(n°1) donatomi dai miei genitori ed in cui risiede per usufrutto mia madre. Nello stesso appartamento risiede mio figlio. Mia madre anziana e bisognosa di cure ora vive con me (in appartamento di mia proprietà(n° 2), altro da quello donatomi).
    Posso spostare la residenza di mia madre dall’appartamento n° 1 all’appartamento n° 2? Se si, lo spostamento deve avvenire con atto notarile? Cosa comporta per me in termini di ICI in quanto risulterei proprietario di due appartamenti (n°1 e n°2)? La posizione di mio figlio in quanto residente a titolo gratuito nell’appartamento n°1 avrebbe di conseguenza necessità di essere regolata da atto formale?
    Grazie

  153. redazione scrive:

    @luciano
    Posso spostare la residenza di mia madre dall’appartamento n° 1 all’appartamento n° 2?
    Si!

    Lo spostamento deve avvenire con atto notarile?
    No!

    Cosa comporta per me in termini di ICI?
    Non cambia nulla. L’ici dell’appartamento dove sua madre è usuffrutuaria la continua ha pagare lei!

    Risulterei proprietario di due appartamenti?
    No!

    La posizione di mio figlio in quanto residente a titolo gratuito nell’appartamento n°1 avrebbe di conseguenza necessità di essere regolata da atto formale?
    No!

  154. eva scrive:

    Devo acquistare un appartamento: la proprietaria nel 1992 l’ha donato ad un figlio ed alla moglie conservandone l’usufrutto a vita (ha anche donato un altro appartamento ad un altro figlio). Il figlio è morto nel 2001 e c’é una successione alla moglie ed alle due figlie. L’usufruttuaria conserva l’usufrutto anche nella successione. Come si fa per togliere l’usufrutto? Chi paga l’atto per togliere l’usufrutto?. Posso firmare un preliminare con la sola usufruttuaria o devono firmare anche i proprietari?. E’ importante. Grazie Eva

  155. redazione scrive:

    @eva
    L’usufruttuaria conserva l’usufrutto anche nella successione? Si!

    Come si fa per togliere l’usufrutto.? L’usufrutto si può cedere!

    Chi paga l’atto per togliere l’usufrutto? L’acquirente!

    Posso firmare un preliminare con la sola usufruttuaria?
    Può sicuramente firmare un contratto con l’usufruttuario acquistando, però, il solo l’usufrutto dell’immobile in questo caso i nudi proprietari non devono firmare il preliminare!

    p.s.
    l’usufruttuario ha comunque l’obbligo di avvertire il nudo proprietario.

  156. eva scrive:

    Grazie mille per la pronta risposta.
    Io però devo acquistare anche la proprietà. Mi hanno consigliato in sede preliminare di far intervenire tutti, compreso il fratello in vita, che rinuncerà a qualsiasi azione futura. Grazie ancora Eva

  157. anna79 scrive:

    buon giorno,
    mi è stato offerto di acquistare l’ appartamento di un amico (unico proprietario), abitato dalla ex moglie e dalla figlia sedicenne.
    la sentenza di separazione consensuale prevede che queste due persone rimangano nell’ appartamento fino alla fine degli studi medi-superiori della ragazza.inoltre l’ ex non provvede al pagamento delle spese condominiali, che poi di fatto le paga il mio “generoso” amico.
    chiedo:
    qual è il metro di misura per l’ acquisto?
    posso chiedere lo sfratto?
    quali sono i vantaggi? e gli svantaggi?
    grazie anticipatamente

  158. redazione scrive:

    @anna79
    In teoria non ci sono problemi.
    Il metro di misura dell’acquisto? La semplice valutazione dell’ immobile.
    Sicuramente una volta acquistato l’immobile passato il periodo può chiedere lo sfratto.
    Vantaggi e svantaggi? Vantaggi non ne vedo, svantaggi tanti, probabilmente ex moglie farà di tutto per restare nell’immobile.
    Le consiglio di informarsi da un avvocato matrimonialista, potrebbe aiutarla a capire cosa succede quando la ragazza avrà finito gli studi.

  159. anna79 scrive:

    per metro di misura intendevo in termini di denaro.. nel senso ci sono delle percentuali da applicare per la valutazione in una condizione del genere ?l’ho dimenticato di scrivere,volevo fare un’altra domanda ma in una situazione del genere come si può definire l’ex moglie e la figlia ? usofruttuarie ?
    grazie della collaborazione !

  160. redazione scrive:

    @ eva

    Ottimo consiglio lo segua.

  161. sepe pietro scrive:

    SONO NUDO PROPRIETARIO, L’ USUFRUTTO è DEI MIEI GENITORI. COMPRANDO UN APPARTAMENTO PAGHEREI L’ IVA AL 4% O AL 10% ? GRAZIE

  162. redazione scrive:

    @sepe pietro

    Se il venditore è un privato e lei non ha mai usufruito delle agevolazioni prima casa deve pagare il 3% del valore immobile diversamente il 7%
    Nel caso il venditore fosse un’impresa si paga l’IVA al 4% come prima abitazione 10% come seconda casa.

  163. ester scrive:

    mia sorella e’ proprietaria di una casa e ha dato l’usufrutto al suo convivente; loro non vanno d’accordo lui non lavora e non contribuisce in alcun mod alle spes di gestione della casa, ne’ alle spese di ristrutturazione da poco avvenute. Hanno una figlia che lui non mantiene in alcun modo. Non riesce ad allontanarlo da casa perche’ lui ribadisce di avere l’usufrutto. Poich’ mia sorella glia ha dato l’usufrutto e’ tenuta ad averlo in casa e a mantenerlo pr forza, non c’e una legge che la tuteli e gli imponga di andarsene?

  164. chicca scrive:

    mia sorella e’ proprietaria di un appartamento e ha dato la nuda prorpieta’ al convivente. Ora si stanno lasciando e lui non vuole andarsene. Lui non lavora e non mantiene sua figlia e non contribuisce ad alcuna spesa dell’abitazione. Mia sorella e’ obbligata a mantenerlo e a tenerlo in casa solo in virtu’ dell’usufrutto?

  165. redazione scrive:

    @ester
    La situazione è alquanto complicata. Non essendo avvocati non siamo in grado di darle delle risposte esaurienti.

  166. redazione scrive:

    @chicca
    Se sua sorella si è tenuta l’ususufrutto ha il diritto di abitare nell’immobile mentre il nudo proprietario non dovrebbe averlo.
    Le consiglio comunque di rivolgersi ad un avvocato visto la complessità della cosa.

  167. Massimiliano scrive:

    Buonasera,
    io sono proprietario insieme alla mia ragazza di una casa, mentre mia mamma “abita e ha la residenza” in un’altra casa di mia proprietà sulla quale lei ha il “diritto di abitazione”.
    Mia mamma poi, ha in affitto una sua casa di proprietà e un’altra casa al mare dove io ho l’usufrutto.
    Domanda; nella casa di mia proprietà dove lei vive con il “diritto di abitazione” e la residenza deve o no pagare l’ici???

  168. redazione scrive:

    @Massimiliano
    Chi ha ildiritto di abitazione non paga ICI

  169. Stefano scrive:

    Salve, per fruire del “piano casa” devo far togliere a mia madre il diritto di usufrutto sulla casa ove io abito e della quale sono il nudo proprietario.
    Domanda: come si toglie l’usufrutto?

  170. Mimmo scrive:

    buongiorno,
    sono proprietario di una casa e al momento dell’acquisto avevo accordato l’usufrutto ai mio padre e a mia madre. Ora mio padre è venuto a mancare in questi giorni. Mi hanno detto che devo togliere l’usufrutto a mio padre in quanto deceduto. Cosa devo fare e che documenti devo presentare ? grazie.

  171. redazione scrive:

    @Mimmo
    Deve portare al catasto il certificato di morte di suo padre e sua madre sarà unica usufruttuaria.

  172. redazione scrive:

    @Stefano
    Per l’attuazione del piano casa bisogna aspettare ancora non è stato definito. Per togliere l’usufrutto bisogna andare da un Notaio.

  173. Raffaele scrive:

    Ho la nuda proprietà da diverso tempo di un appartamento ed i miei genitori sono usufruttuari. Adesso mio fratello con caso di separazione vive con loro e stà chiedendo la residenza nello stesso. Cosa succede in caso di morte degli usufruttuari?
    Grazie

  174. redazione scrive:

    @Raffaele
    Lei diventa pieno proprietario dell’immobile. Per quando riguarda suo fratello dovreste tovare un accordo o un eventuale fitto da corrisponderle oppure se lei ha bisogno dell’appartamento lui deve uscire.

  175. padovan simone scrive:

    salve mia moglie possiede la piena propieta del 50%ereditata da un primo coniuge deceduto. ora deceduto ilsecondo coniuge, nel testamento ha riscritto praticamente uguale al primo,lasciando a mia moglie la nuda propieta.vorrei sapere visto che dal primo,l’usofrutto e la nuda propieta si sono congiunti,con il secondo cosa succede?possono gli altri ereditari pretendere l’usofrutto della seconda meta’

  176. redazione scrive:

    @padovan simone

    No!

  177. padovan simone scrive:

    dimenticavo il testamento del secondo coniuge assegnava la nuda propieta a mia moglie,denaro depositi, buoni e tuttaltro ad altre tre persone,possono loroin riferimento alla parola tuttaltro pretendere l ‘usofrutto?
    grazie molte

  178. redazione scrive:

    @padovan simone
    Detta così le cose cambiano.
    Se nel testamento non c’è riferimento del testatario riguardo l’ usufrutto la situazione è alquanto ingarbugliata.
    Bisognerebbe conoscere bene il testamento, le consiglio di rivolgersi ad un notaio di fiducia per avere maggiori chiarimenti.

  179. giuseppe scrive:

    salve ho comprato un nuovo immobile :
    inizialmente nel preliminare l’appartamento era di proprietà dei miei genitori ed avendo gia usufruito delle agevolazioni di “prima casa ” per un’altro appartamento hanno pagato l’iva al 10 % .
    sucessivamente abbiamo fatto una dichiarazione in cui si diceva che io diventavo proprietario e i miei usufruttuari .
    quindi ho pagato la restante parte di anticipi al 4 % di iva .
    ne avevo diritto e i primi pagamenti al 10 % mi devono essere restituiti ?

  180. redazione scrive:

    @giuseppe
    Immagino che quando dice preliminare si riferisca all’atto notarile.
    Mi scusi ma non credo di aver capito il senso della domanda.

  181. Nadi scrive:

    La nuda proprietà di una casa è di un minorene. Entrambi genitori hanno usufrutto del 50% ciascuno. In caso di vendità (sono separati) quanto spetta di ogni genitore se il figlio va vivere con uno di loro.
    Vi ringrazio ancipatamente per la risposta dettagliata.

  182. redazione scrive:

    @Nadi

    Per vendere un appartamento dove il proprietario è un minorenne si deve seguire una prassi particolare.
    Con i pochi elementi a disposizione non è possibile dare una risposta dettagliata le possiamo consigliare di rivolgersi ad un professionista.
    N.B.
    Se interessato le possiamo consigliare uno dei nostri associati

  183. Nadi scrive:

    Grazie ma non chiedevo come fare la vendita. Con l’avvocato abbiamo già in mano tutta la pratica necessaria; ma quale % spetta ad ogni usufruttario in questo caso? Cioè, quanto spetta a uno dei due genitori (53 anni) che va a vivere da solo e quanto all’altro che va a vivere con il figlio minorene? Lo so che c’è la tabella ma là si tratta del caso di solo un usufruttario. Grazie mille.

  184. Fabrizio scrive:

    Salve sono terremotato e ho un dubbio riguardo i rimborsi sulla casa per ristrutturazione dopo il terremoto.
    Mia madre è proprietaria della casa in cui abitiamo anche io (figlio) e mio zio (suo fratello).Nel 2002 la casa è stata “divisa” in due unità immobiliari e 2 numeri civici (lei è proprietaria di entrambe) .Nella unità 1 mio zio mantiene l’usufrutto (dal 2002) e sia lui che mia madre la residenza (dal 2007).Nella unità 2 vivo io.Vi chiedo per quale delle 2 unità (entrambe danneggiate) mia madre otterrà il rimborso come prima casa?????

    Grazie 1000

  185. redazione scrive:

    @Fabrizio
    Abbiamo inteso che ti riferisci al sisma a l’Aquila, sull’ argomento molto delicato proprio in questi giorni stiamo cercando informazioni circa i vari decreti attuativi. Seguici e nel frattempo ti auguriamo tanta tenacia.

  186. Fabrizio scrive:

    Si ma Intanto potete togliermi questo dubbio??????
    Quale delle due unità rappresenta la “prima casa” di mia madre?

  187. Fabrizio scrive:

    Quando vi avrò spiegato il motivo spero capirete il perchè vorrei una risposta immediata….la domanda l’ho posta perchè la prima casa otterrà sicuramente il 100% del rimborso o sicuramente di più della seconda casa.Siccome una delle 2 unità ha subito danni ingenti vorrei sapere quale delle due viene considerata PRIMA CASA dalle vigenti leggi sulla casa .

  188. Angelo scrive:

    a seguito decesso di mio suocero mia moglie diventa erede per il 12,50 % dell’abitazione principale abitata dalla madre, il 12,50% dei terreni pertinenti alla casa e il 12,50% della mansarda sanata. se ho ben capito casa e terreni non dovrà dichiararli in quanto ne usufruisce la madre che ne ha il possesso per il 62,50 % ma per la mansarda disabitata come si dovrà comportare per la dichiarazione dei redditi?
    grazie anticipatamente per la risposta

  189. redazione scrive:

    @Fabrizio
    Deve leggere negli atti di compravendita , dove è specificato a quale delle
    due case sono state applicate le agevolazioni prima casa.

  190. fabrizio scrive:

    Vi ricordo che cmq mio zio ha usufrutto su una delle 2 unità quindi se dovessimo ragionare per esclusione mia madre avrebbe come prima casa l’altra unità immobiliare giusto??? anche se residente nella stessa unità dove sta mio zio (stesso nucleo familiare)

  191. redazione scrive:

    @ Fabrizio
    Il ragionamento non fa una piega. Ma come le ricordavo nel commento precedente è necessario leggere nell’atto a quale casa è stata applicata l’ agevolazione.

  192. fabrizio scrive:

    Ok lo farò ma siete sicuri che vivere (Stesso nucleo familiare e stesso numero civico e stessa via) nella stessa unità immobiliare di mio zio (usufruttuario) nn significhi per mia madre perdere l’eventuale agevolazione prima casa sull’ altra unità?

  193. fabrizio scrive:

    Il geometra mi dice che sul catasto risulta quanto segue:

    Unità1 mia madre proprietaria 1000/1000
    Unità2 mia madre proprietaria 1000/1000 mio zio usufruttuario

    Il geometra mi dice che quel proprietaria 1000/1000 su unità 2 vuol dire Nuda proprietà.
    Cmq Stasera vedrò gli atti quando torno a casa

  194. redazione scrive:

    @fabrizio
    Deve solo sperare che l’abitazione che ha subito più danni sia la casa sulla quale siano state applicate l’ agevolazione prima casa.

  195. fabrizio scrive:

    Ora avete capito perchè era fondamentale che io sapessi quale delle 2 unità viene considerata PRIMA casa??????
    Quindi mi state dicendo che il fatto che mio zio fosse usufruttuario dell unità 2 non esclude il fatto che mia madre abbia intestata detta unità come prima casa?????????????????????????

  196. fabrizio scrive:

    Quindi secondo voi questa unità potrebbe risultare prima casa sia di mio Zio che è usufruttuario che di mia madre proprietaria????????
    Ma l’una nn esclude l’altra??????????

  197. Prima casa o seconda casa??? - Forums - Il Commercialista Telematico scrive:

    [...] Consulenza Immobiliare ? Usufrutto e nuda propriet?*, tutto quello che c’è da sapere su tasse… [...]

  198. fabrizio scrive:

    Altri mi dicono che se mia madre risiede cn mio zio che è l’ usufruttuario nell unità 2 allora perde il diritto di prima casa sulla unità 1

  199. fabrizio scrive:

    Un Altro mi dice che se mia madre risiede cn mio zio che è l’ usufruttuario nell unità 2 allora perde il diritto di prima casa sulla unità 1

  200. redazione scrive:

    @fabrizio
    Credo che se non legge gli atti di proveninza degli immobili non nè usciamo. Le ipotesi possono essere tutte valide.Tranne che, se sua madre gode delle agevolazioni sulla unità 1 non li gode per l’unità 2 è viceversa.

  201. fabrizio scrive:

    Si ma fino al 2007 (quindi nell atto di vendita di qualche anno precedente compariva questa residenza) la residenza di mia madre e mio zio era nel civico dell unità 1 poi nel 2007 per la separazione del sottoscritto dal nucleo familiare la loro residenza è stata spostata all unità 2 e io sono rimasto residente e domiciliato alla unità1.
    Non so se questo può fare la differenza indipendentemente da cosa compare nell atto.

  202. redazione scrive:

    @fabrizio
    Non è una questione di residenza. come le dicevo nella parte finale dell’atto dovrebbe esserci un articolo dove si dice chiaramente se sull’immobile sono state chieste le agevolazioni prima casa.

  203. fabrizio scrive:

    Questo che lei mi scrive mi rincuora…..se la residenza nn fa la differenza allora penso che abbia ragione mia madre dicendo che a lei risulta essere sempre stata proprietaria di una casa….e cioè dell unità 1.

    Se è cosi allora avro’ diritto al rimborso terremoto come prima casa x l’unità 1 che è quella che ha subito piu danni mentre l’unità 2 molto piu piccola di dimensioni ha subito molto meno danni

  204. fabrizio scrive:

    In un altro sito mi dicono che vale la residenza in un altro mi dicono che se io abito nell unità 1 allora per mia madre quella è prima casa senno’ sarebbe stata seconda casa.,…..insomma nn si capisce nulla

  205. fabrizio scrive:

    Ora ho capito ……il decreto parla di abitazione principale e nn di prima casa

  206. Giovanni scrive:

    Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo e spiego brevemente il mio problema: Alla morte di mio padre sono diventato comproprietario per 1/3 dell’ appartamento – ove abito – ricevuto per successione, su cui grava l’usufrutto su restanti 2/3 a favore di mia madre, che, però mi ha concesso la nuda proprietà su tale percentuale. Ho sempre pagato, a nome di mia madre, l’ici per intero come seconda casa e quindi senza agevolazioni per la prima casa. Potrei conoscere come andava pagata l’ici? Qualcuno mi ha detto che andava ripartita in base alla percentuale e avrei potuto usufruire dell’intera detrazione per la prima casa (mia madre ha un’altra casa che gode della detrazione di prima casa) posso chiedere, eventulmente il rimborso? Grazie per la risposta

  207. redazione scrive:

    @Giovanni
    Dal momento che l’ici la paga l’usufrutturio, sua mamma era tenuta a pagare l’ici come seconda casa.
    La nuova situazione porta lei a diventare ususfruttuario per 1/3 su quella quota sarebbe tenuto a pagare l’ici essendo però per lei prima casa nè è essente. Sua madre pagherà l’ici per i restanti 2/3.

  208. Giovanni scrive:

    Grazie per la risposta, ma vorrei precisare che l’ici l’ho sempre pagata io a nome di mia madre per un accordo tra noi; ma, perchè consigliato male, ho sempre pagato per intero da oltre quindici anni come seconda casa. In definitiva, se ho capito bene, l’ici andava pagata a nome di mia madre, come seconda casa, per il 66,66% e a mio nome, come abitazione principale per il 33,33%. Ora quello che vorrei capire è se è vero che con la mia quota di 1/3 avrei potuto godere – per intero- la detrazione per la prima casa (€154,94). A questo punto c’è la possibilità di chiedere il rimborso e come impostarlo visto che a mio nome non ho mai pagato la mia quota di 1/3? Posso chiederlo a nome di mia madre che invece è stato pagato al 100%? Grazie anticipatamente per quanto verrà chiarito.

  209. redazione scrive:

    @Giovanni
    No, lei non avrebbe potuto godere delle agevolazioni per intero. Non credo ci sia la possibilità di un rimborso.

  210. Valentina scrive:

    Salve,
    il mio compagno possiede un immobile con agevolazioni “prima casa”,
    ora dobbiamo comprare una casa insieme e volendo intestarla entrambi vorremmo capire come fare per poter avvalerci entrambi delle agevolazioni “prima casa”.
    Mi hanno consigliato l’ usufrutto/nuda proprietà della sua prima casa nei confronti dei genitori, in questo caso potremmo avvalerci entrambi delle agevolazioni per l’ acuquisto della prima casa?

  211. DOMENICO DONATI scrive:

    vorrei porre un quesito: sono comproprietario al 50% con mia moglie della casa in cui risiedo. per l’ici quest’anno chiedono il pagamento del 50% per il coniuge non separato che ha altra residenza come lei. posso chiedere l’esenzione anche per il suo 50% dando l’uso gratuito a mio figlio che risiede anagraficamente nella stessa casa come abitazione principale? se si basta la dichiarazione o ci vuole un atto notarile?
    grazie

  212. redazione scrive:

    @Valentina

    Il consiglio è giusto, ma considerando le spese da affontare potrebbe non convenire. In fondo con la seconda casa il suo compagno andrebbe a pagare il 50% . Cifra sicuramente inferiore ad un atto notarile.

  213. redazione scrive:

    @ DOMENICO DONATI

    Hanno diritto alla detrazione:
    Il proprietario ed il nudo proprietario (colui che ha concesso un’immobile in usufrutto);
    Il titolare di un diritto reale di godimento e cioè l’usufruttuario, l’utilizzatore, l’abitatore e il titolare del diritto di superficie;
    Chi detiene un’abitazione sulla base di un “titolo idoneo” e cioè l’inquilino ed il comodatario purché i relativi contratti risultino registrati;
    Il familiare (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo grado) convivente con il possessore o detentore dell’unità abitativa a condizione che ne sostenga le spese;
    Il promissorio acquirente che sia già in possesso dell’immobile, a condizione che abbia stipulato un preliminare di vendita e che lo abbia registrato;
    I soci di cooperative divise e indivise;
    I soci di società semplice;
    I soggetti che svolgono attività d’impresa (imprenditori individuali, anche sotto forma di impresa familiare, e i soci si società di persone), ma con riguardo a beni non classificabili come “strumentali” o come “merce”,
    L’imprenditore edile che lavora sulla sua abitazione.

  214. DEBY scrive:

    IO HO DONATO UN IMMOBILE CHE MI E’ ARRIVATO IN EREDITA’ CON LA MORTE DI MIO MARITO, NON AVENDO FIGLI IO HO DONATO L’IMMOBILE A SUO NIPOTE ORA MI VIENE CHIESTA LA VOLTURA CATASTALE, MA IO POSSO TORNARE SUI MIEI PASSI E ANNULLARE LA DONAZIONE?

  215. luca scrive:

    Io e mia moglie viviamo in una casa di proprietà di mia zia, in tale casa abbiammo la residenza e non paghiamo alcunchè a mia zia. Sempre tale casa risulta per mia zia non essere l’abitazione principale e per tanto Ella ne paga l’ici.
    Il comune in cui risiede l’immobile ha previsto: “Ai fini dell’esonero dell’imposta ICI (*), si intende per abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alla residenza anagrafica.”
    Le DOMANDE sono:
    Qual’è la forma più economica per soddisfare i su citati requisiti perchè si possa essere esonerati dal pagare l’ici per tale abitazione tra:
    diritto reale di abitazione oppure affitto?
    Per affitto ne intendo uno proforma del tipo 1€ all’anno (è legalmente possibile?)
    Come si formalizza e con quale costi la soluzione che mi consigliate?
    Grazie in anticipo.

  216. Carlo scrive:

    Buongiorno e complimenti !!
    Domanda:
    Una persona è usufruttuaria al 100 % di un immobile, mentre la nuda proprietà è del figlio !! L’usufruttuario abita nella casa con la moglie che non vanta nessun diritto sulla stessa.
    In materia tributaria (ICI ad esempio) cosa avviene alla morte dell’usufruttuario, visto che la piena proprietà passa al figlio ?
    Vale comunque il diritto di abitazione del coniuge superstite, che sarebbe quindi obbligato al pagamento totale dell’imposta ?
    Oppure è a discrezione del figlio, ormai proprietario, decidere se lasciare la casa in uso o meno alla madre (cosa che mi sembra fuori dal mondo) ?
    In tal senso in rete, ma anche su carta (testi tributari in genere) non c’è molta chiarezza, anzi non c’è proprio nulla !!
    Ringrazio per la VS attenzione.

  217. rick scrive:

    Sono titolare di un’impresa che sta costruendo un’abitazione che sarà divisa tra usufruttuari e nudi proprietari.Per i nudi proprietari,essendo prima casa,applicherò l’IVA al 4%.Per quanto riguarda gli usufruttuari la domanda è:devo fatturare anche a loro (per la parte inerente all’usufrutto determinato in base al prospetto dei coefficienti indicati nel decreto 7 gennaio 2008) o fatturerò l’intero importo esclusivamente ai nudi proprietari,fermo restando che in linea generale le imposte indirette gravano in capo agli usufruttuari?

  218. Carlo per Luca scrive:

    Esisterebbe l’uso gratuito, ma il suo problema è che la zia non rientra nei primi 2 gradi di parentela (condizione prevista da alcuni regolamenti comunali) e cmq bisogna vedere se il vs comune lo prevede.
    Oltre a questo ci potrebbe essere un’aliquota agevolata in base al tipo di contratto di affitto (art. 2 comma 3 431/98 – equo canone), ma questo dipende sempre dal regolamento del comune in cui si vive.
    Detto questo, non esiste alcuna scappatoia dall’ICI per sua zia, a meno che non vi trasferisca la proprietà dell’immobile.

  219. redazione scrive:

    @carlo,
    vediamo dal suo indirizzo che il quesito è posto da “un’addetto ai lavori” e ringraziamo anche per la collaborazione dimostrata nel rispondere ad un utente.
    Il quesito che poni è davvero di quelli tosti, e condividiamo le opioni espresse.
    In linea di principio riteniamo sia valida la sua ipotesi: “Vale il diritto di abitazione del coniuge superstite, che sarebbe quindi obbligato al pagamento totale dell’imposta. ”
    Tuttavia è necessario da parte nostra approfondire la questione con qualche ricerca.

  220. Igino scrive:

    Salve, ho un quesito da porvi.Io e mio fratello abbiamo la nuda proprietà di due appartamenti. Mia madre ha il 50% dell’uso frutto dei due immobili.In passato ha avuto un contenzioso con l’Ufficio dell’Entrate. L’ufficio in questione è arrivato alla vendita all’incanto dell’usufrutto dei due immobili. Vorrei sapere se un qualcuno si compra l’usufrutto noi figli quando diventeremo proprietari del 100% degli appartamenti. Vi ringrazio anticipatamente.

  221. Alberto Piola scrive:

    Spwttabile Redazione
    Ho letto tutta la corrispondenza inserita nel Vostro sito ed ho constatato che molte persone si complimentano con Voi e Vi ringraziano per la celeritá con la quale rispondete ai quesiti che Vi vengono posti.
    Purtroppo io non posso essere tra coloro che si complimentano perché sono diversi giorni che Vi ho scritto ed ancora non ho ottenuto risposta. In breve, la mia richiesta era questa:
    Sono usufrutuario al 100% di un appartamento la cui nuda proprietá appartiene ai miei figli i quali vorrebbero vendere l’appartamento ed io resterei senza abitazione.
    Domando:
    Secondo la legge vigente, a me spetterá una parte del ricavato dalla vendita? E se si, a quanto corrisponderebbe in percentule?
    Ringrazio per la cortese attenzione e resto in attesa di una Vostra risposta.
    Grazie

  222. Gianvito scrive:

    Salve,
    io e la mia ragazza abbiamo comprato una casa, cointestandola al 50%. Lei però ha uscito il 70% del valore dell’immobile mentre io il 30%, perchè un domani in caso di ristrutturazione, avrei pagato tutto io.
    Ora abbiamo deciso di lasciarci. Vendendola, io posso ricavare il 50% del valore, o mi spetta il 30%? (ripeto che sull’atto la casa è cointestata)

  223. redazione scrive:

    @ alberto piola
    Ci scusiamo per il ritardo

    Premesso che il nudo proprietario può sicuramente vendere l’immobile ma con l’usufruttuario dentro.
    la legge in verita non prevede una quota della vendita di un immobile all’usufruttuario: quindi un accordo con i suoi figli su l’eventuale somma a lei spettante è da trattare.

    continui a leggerci

  224. redazione scrive:

    @Gianvito
    Immagino, che uscito stia per scuscito!
    Se su l’atto è indicato 50 e 50 a lei andrebbbe appunto il 50% dell’utile.
    Non mi sembra giusto per la sua ragazza!

  225. Giovanni scrive:

    Mia moglie ha acquistato un appartamento nel settembre 2005. Nel giugno 2008 questo immobile è stato suddiviso e una parte di esso venduto mentre nell’altra parte mia moglie ha sempre la sua residenza. Si perdono i benefici fiscali ?

  226. Emanuele scrive:

    Mia madre ha acquistato un appartamento nel 2006. A marzo di quest’anno lo ha donato a titolo gratuito alle mie sorelle minori. Quanto lo ha comprato si è avvalsa delle agevolazioni acquisto prima casa. Adesso lei abita sempre in questo appartamento, perderà le agevolazioni richieste in fase d’acquisto ?

  227. redazione scrive:

    @Emanuele
    Immagino sua madre si sia tenuto l’usufrutto? In questo caso mantiene le agevolazioni.

  228. redazione scrive:

    @Giovanni
    Se oltre alla residenza sua moglie continua a essere proprietaria della quota di immobile non perde le agevolazioni. Per chi invece ha acquistato, se è prima casa a diritto alle agevolazioni.

  229. Annalisa scrive:

    Buongiorno,
    mia mamma ha l’usufrutto della casa in cui vive mentre io e mia sorella la nuda proprietà; mia madre ed io vogliamo vendere la casa per acquistarne un’altra più grande in modo che lei venga a vivere con me perchè attualmente le sue condizioni di salute sono peggiorate.
    Mia sorella non è d’accordo. Se i proprietari non sono d’accordo non si può vendere la casa anche con il consenso dell’usufruttuario ?

  230. redazione scrive:

    @annalisa
    Per vendere una casa devono necessariamente essere daccordo tutti i proprietari.

  231. ROBERTO scrive:

    sono il nudo proprietario di un appartamento cui risulta usufruttuario una terza persona con cui non ho alcun tipo di rapporto. Come farò a sapere quando questa persona non ci sarà più e quindi diventerò unico proprietario dell’appartamento ??

  232. redazione scrive:

    @Roberto
    Ella domanda! Le consiglio di creare un minimo di rapporto con l’usufruttuario (magari giusto gli auguri a Natale) in modo da tenere sotto controllo la situazione.

  233. Francesca scrive:

    Due anni fà mio padre mi ha donato, riservandosi il diritto di usufrutto, la nuda proprietà di una casa, nella quale avevo e ho ancora la residenza. (Ho usufruitto delle agevolazioi prima casa). Mio padre è venuto a mancare pochi mesi fà.
    La presente donazione è gravata dall’onere, a favore di mia madre e a mio carico, di consentire a mia madre, in caso di promemoria del donante (e mio padre, come ho appena scritto, è deceduto pochi mesi fà), di abitare l’immobile per tutta la durata della sua vita.
    A questo punto, ho due domande da porvi:
    1.devo recarmi al catasto e chiedere la voltura?
    2.quando e se cambierò residenza, oltre alla perdita delle agevolazioni prima casa di cui ho usufruitto al momento della donazione (so che le perderò solo se il cambio di residenza avverrà prima dello scadere dei 5 anni dal giorno della donazione e se il comune in cui la residenza verrà spostata non sarà quello in cui vi è l’immobile donatomi), dovrò pagare l’ICi, visto che questa casa non sarà più la mia abitazione principale? O non dovrò corrispondere nulla, visto che mia madre, pur non avendo l’usufrutto, ha comunque il diritto di abitare l’immobile sino alla sua morte? E, in tal caso, pure lei non dovrà corrispondere nulla (visto che lei continuerebbe a risiedere lì), o sbaglio?
    Grazie!

  234. redazione scrive:

    @Francesca
    devo recarmi al catasto e chiedere la voltura? No!

    questa casa non sarà più la mia abitazione principale?

    Le agevolazioni prima casa non si perdono, solo nel caso acquistasse un secondo immobile pagherebbe l’Ici.

    in tal caso, pure lei non dovrà corrispondere nulla…

    Non essendo usufruttuaria dell’immobile sua madre non deve pagare Ici.

  235. carla scrive:

    sono nuda proprietaria di un immobile di cui i miei genitori erano usufruttuari ciascuno al 50%. Alla morte di mia madre mio padre e’ diventato usufruttuario al 100%.
    Dopo qualche anno mio padre si e’ risposato, se lui disgraziatamete dovesse morire, l’usufrutto si unisce alla mia nuda proprieta’ o passa alla nuova moglie?

  236. redazione scrive:

    @carla
    La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario, tale diritto non è trasmissibile per successione quindi non è ereditabile. Questo significa che suo padre non potrà trasferire il suo diritto in eredità alla moglie. Alla sua morte il diritto di usufrutto si consolida con il diritto di proprietà, acquistando Lei la piena proprietà dell’immobile.

  237. corrado casalin scrive:

    Buongiorno,morto mio papa’ 2006,mia mamma 77enne ha 66% di quote di proprieta’ dell appartamento,piu usufrutto. Siamo 5 fratelli,con il 6,66% ciascuno della quote di proprieta’. Io vivo con mia mamma ,gli altri vivon fuori,non c’è accordo fra noi. Chiedo,posso comprare la quota di mia mamma,il 66%,ma in nuda proprieta’,visto che lei è usufruttuaria ora? Cioè comprarla a prezzo di nuda proprietà,la sua quota,senza che i miei fratelli o nipoti in futuro,possano contestare la vendita?

  238. redazione scrive:

    @corrado casalin

    In teoria sua madre può vendere la sua quota di nuda proprietà.
    Tuttavia, la situazione è complessa i suoi parenti rimarrebbero proprietari in quota dell’immobile. Con dei bravi legali potrebbero comunque creare dei problemi. Le consiglio di tentare di acquistare le quote di nuda proprietà anche dei suoi fratelli.

  239. sara scrive:

    Salve, sono nuda proprietaria di un appartamento di cui hanno l’usufrutto i miei genitori. Vivo in affitto altrove. Nel caso in cui comprassi una casa in cui andare a vivere (prima casa), dovrò pagare l’ICI sulla seconda casa per l’appartamento di cui possiedo la nuda proprietà oppure no? Grazie!

  240. redazione scrive:

    @Sara
    Solo l’usufruttuario paga l’ Ici quindi comprando un’altra casa dovrà pagare l’ici come prima casa.

  241. Stefano scrive:

    atto notarile del 1989 – genitori usufuttuari di un immobile adibito ad unico appartamento – vendono la nuda proprietà ad una figlia la quale si è poi sposata e dall’appartamento inziale è stato ricavato un secondo appartamento ( praticamente sono stati ricavate due abitazioni – quella dei genitori e quella della figlia )
    i lavori del secondo appartamento sono stati pagati interamente dai genitori
    ora dopo piu’ di 25 anni la figlia litiga con i genitori e compra casa altrove
    i genitori vogliono cambiare la vendita della nuda proprietà a favore degli altri figli e farsi rimborsare tutti i costi sostenuti per ricavare il secondo appartamento

    è possibile ??
    Grazie per le vs. risposte sempre molto precise

  242. redazione scrive:

    @Stefano

    E’ importante capire la vendita com’ è avvenuta. Se c’è stata una vendita, non credo sia possibile tornare indietro. Per quanto riguarda il rimborso dei costi sostenuti, visto il litigio sarebbe opportuno rivolgersi ad un legale.

  243. Roberto scrive:

    Salve, sono in possesso della nuda proprietà, l’usufrutto è di mio padre che ha 72 anni, sto effettuando delle ristrutturazioni in quanto lo stabile è pericolante, posso chiedere a mio padre una parte di denare per le spese effettuate?

  244. Roberto scrive:

    Con il termine “vendere ad altri la possibilità di abitarci” cosa si intende?

  245. paola fanzini scrive:

    vorrei sapere se si può vendere o donare metà usufrutto

  246. redazione scrive:

    @ paola fanzini
    No, non si può vendere metà usufrutto.

  247. redazione scrive:

    @ Roberto
    Non credosia possibile, le consiglio di chiedere all’uffico tecnico del suo comune.

  248. redazione scrive:

    @Roberto
    Può chiedere a suo padre le sole spese di ordinaria manutenzione.

  249. Marco Banstella scrive:

    Salve, vi disturbo per un consiglio vorrei comprare la nuda proprietà di appartamento per mio figlio. Il proprietario è un signore di 85 anni la cui moglie è già in una casa di cura. Orbene, l’agente immobiliare mi ha detto che è possibile legare il momento della riunificazione della nuda proprietà all’usufrutto al momento della morte di uno solo dei due coniugi (in tal caso al signore 85enne)? Ma è davvero possibile scrivere questo nel contratto? E’ valido giuridicamente Se i coniugi sono in comunione di beni la moglie potrebbe sempre decidere di andare a vivere nella casa “liberata” dal marito?

    Grazie del vostro tempo
    Marco Banstella

  250. redazione scrive:

    @Marco Banstella
    Se il proprietario risulta unico proprietario dell’immobile l’operazione è fattibile, nel caso i conuigi sono in comunione di beni, l’agente immobiliare ha detto una c….ta.
    Le consiglio di leggere attentamente l’atto di provenienza dove deve risultare unico proprietario il signore di 85 anni.

  251. danuta scrive:

    io sono propietaria di una casa inseme al mio marito e lui hail diritto di abbitazione cosa succede se muore prima di me?? lui ha due figlie? da precedente matrimonio

  252. redazione scrive:

    @danuta
    Immagino sia nuda proprietaria dell’immobile.In questo caso se muore suo marito lei diventa piena proprietaria

  253. Renzo scrive:

    Detto che la legge sull’usufrutto prevede che l’usufruttuario può affttare l’immobile, può essere che con atto notarile sottoscitto da entrambe le parti consapevoli a tutti gli effetti, si possa creare un vincolo di divieto di affitto da parte dell’usufruttuario?, o la legge non prevede in assoluto deroghe o varianti alla legge stessa?, anche nel caso di ricovero dell’usufruante c/o ospizio/ casa di cura permanente?. Eredi o terzi, possono pretendere oltre all’atto notarile scritto?. L’acquisto dell’immobile, in questo caso aumenta nella percentuale solitamente scontata per la “nuda proprietà”?.
    Ringrazio cordialmente, buona giornata. Renzo

  254. Michele scrive:

    Buongiorno,
    sono un privato e il 5 aprile 2007 ho acquistato la nuda proprietà di un immobile nel mio comune di residenza. Ad aprile 2009 ne sono entrato in possesso grazie ad un atto di rinuncia da parte dell’usufruttuario, quindi a costo zero per il fisco.
    Nel frattempo io vivo in affitto, quindi questa casa è l’unica che possiedo. Inoltre risulto disoccupato da febbraio 2009.
    Quale sarà la tassazione della plusvalenza, nel caso la voglia rivendere a breve? Il 20% della differenza tra spese sostenute e prezzo di vendita oppure c’è qualche modo per farsi tassare meno, per esempio rivalutandone il valore?
    Grazie

  255. Michele scrive:

    xRenzo: per esperienza personale: in atto devi limitare l’usufrutto al solo diritto di abitazione vitalizio, vietandogli di cederlo in tutto o in parte in locazione o in comodato, ad esclusione del nudo proprietario (altrimenti non potrai comprarlo prima del tempo per entrare in possesso di tutta la casa).

  256. simona scrive:

    mio padre ha donato una parte dell’immobile il cui abita (prima casa) a mio fratello riservandosi il diritto di usufrutto generale vitalizio, vorrei sapere cosa succederà quando i miei genitori non ci saranno più, cosa resterà a mè e all’altra mia sorella? come verrà suddiviso l’immobile?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti. Simona

  257. redazione scrive:

    @simona

    Leggendo nell’atto di donazione dovrebbe essere indicato la percentuale donata al fratello (nuda proproprieta).
    Di conseguenza la percentuale restante spetta a voi sorelle.

  258. redazione scrive:

    @Michele

    La tassazione sarà: Il 20% della differenza tra spese sostenute e prezzo di vendita.

  259. valentina scrive:

    salve mi chiamo valentina e avrei bisogno di alcuni chiarimenti:sono sposata e ho una bimba di 3 anni, io sono proprietaria di un immobile avuto da una succesione, e dopo e stato fatto un atto da notaio che dichiare che quel immobile appartiene a me. e molto piccolo e di circa 65 MQ., dove abitiamo ttu’ora, visto che siamo molto stretti, cercando nelle varie agenzie immobiliari per trovare casa più ampia, chiedo quando io andro a vivere in quella casa dorvò pagare l’imposta sull’ici? e per no pagarla cosa devo fare? e per quanto riguarda il mutuo che andrò a fare per scricare l’iva del mutuo, a chi deve essere intestato il mutuo e come si procede?
    vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione.

  260. redazione scrive:

    @valentina
    Per non pagare l’ici l’immobile che acquista deve risultare come abitazione principale, naturalmente pagherà l’ici sull’abitazione avuta in succesione.
    Il mutuo va intestato a lei, al momento dell’atto deve dichiarare che è un mutuo prima casa.

  261. giuseppe scrive:

    Ho ricevuto un immobile e il vecchio proprietario si è vincolato all’immobile con l’usufrutto. Lui avendo l’usufrutto può ospitare gente e fargli prendere la residenza senza avvertire me (nudo proprietario)?
    grazie

  262. redazione scrive:

    @giuseppe
    Si può farlo!

  263. luca scrive:

    Salve,volevo avere un suo parere, nel 2000 ho acquistato una casa con una cooperativa usufruendo di un fondo perduto di allora 20 milioni di lire, finito il vincolo dei 5 anni lo rivenduta e dovrei acquistare un’altra casa. Posso usufruire di altre agevolazioni, tipo (Bucalossi) ? O devo aspettare 20 anni prima di poter usufruire altre agevolazioni. E se vado ad aquistare senza tener conto di questa restrizione a quale conseguenza vado incontro?
    Grazie

  264. redazione scrive:

    @luca
    La prima cosa da fare è andare a leggere con attenzione la richesta fatta nel 2000 controllando se ci sono limiti e quali.
    Probabilmente andrà incontro alla perdita dei benefici con l’aggravio di multe.

  265. mantescu corneliu scrive:

    il proprietario del appuntamento dove io svolgo l’attività di affittacamere regolare da 3 anni , ha deciso de vendere il appartamento in causa . Sul contratto di affitto il proprietario ha dato la sua paroazione in quel che riguarda intenzione mia di svolgere questa attività quindi il contratto e di 6 + 6 anni . visto questo non so come reagire e i sistemi legali che scattano in questo caso

  266. redazione scrive:

    @mantescu corneliu
    Se il contratto è regolarmente registrato il suo proprietario può deve vendere l’appartamento ma locato.
    Chi acquista l’immobile compra con l’inquilino dentro.
    Lei è garantito dal contratto.
    Se a bisogno di assistenza le consiglio di rivolgersi alle associazioni di categoria.

  267. TIZIANA scrive:

    Per favore, ho bisogno di una risposta per una cosa importantissima. Alla morte di mio padre, le quote di proprietà dell’appartamento sono state assegnate nel 50% a mia madre e il resto diviso tra i 3 figli. Mia madre aveva anche il diritto di usufrutto della parte relativa ai figli. Ora, hanno messo all’asta per colpa mia la proprietà e non riesco a capire cosa fare per non fare buttare fuori mia madre che è anziana. Lei abita in quella casa dal 1972, quando è stata costruita. E’ anche lo stesso anno della morte di mio padre. Cosa posso fare? A cosa si può attaccare per non essere messa per strada ingiustamente? Grazie.

  268. redazione scrive:

    @Tiziana
    La situazione è alquanto complessa. In linea di massima sua madre in quanto usufruttuaria non dovrebbe lasciare l’ appartamento, esso viene messo a l’asta con l’usufruttuario dentro.
    Le consiglio comunque di rivolgersi ad un legale.

  269. Vittorio scrive:

    Salve,
    sono nudo proprietario di un appartamento. Gli usufruttuari sono i miei genitori. So che le tasse spettano agli usufruttuari (ICI, IRPEF), ma che cosa accadrebbe se essi non pagassero? Lo Stato potrebbe rivalersi su di me? Tenete conto che si tratta dei miei genitori come detto. Grazie.

  270. redazione scrive:

    @vittorio
    Credo proprio di si!

  271. donazioni scrive:

    salve siccome non ho la possibilita di comprarmi una casa mia e visto che quasi quasi non ce la faccio nemmeno pagare l’affito volevo sapere se c’e qualche persona che accudendola dopo la morte la casa rimanga legalmente a me … so che sembra una cosa stupida pero … chissà se ci sono persone cosi…

  272. klodiana scrive:

    Marito deceduto niente usufrutto la casa va ai figli?e la moglie la possono buttare fuori?

    mia nonna si e sposata da 10 anni fa lei ora e italiana ma 2 anni fa lui e deceduto e ora dopo 2 anni i suoi figli la vogliono buttare fuori di casa lei non ha ne usufrutto niente penso ,e in piu non sa leggere e ne scrivere e parla pocco l italiano mi chiedo la legge italiana prevede che la buttino fuori di casa cosi,a una persona anziana di 73 anni ,con una pensione di 500 euro mensili non si puo permettere nemeno un affitto. aiutatemi perfavore

  273. maurizio scrive:

    buongiorno,
    sono andato a vivere in una casa, che fino all’anno scorso era affittata a terzi, della quale ho la nuda proprietà e mia madre l’usufrutto.
    Naturalmente fino ad oggi mia madre ha versato l’ICI e pagato la relativa IRPEF.
    Il mio comune ha assimilato il comodato d’uso gratuito alla prima casa e, pertanto, non dovrò versare l’ICI.
    I quesiti sono i seguenti:
    mia madre deve fare una comunicazione al comune riguardo la concessione in uso gratutio a familiare?
    ai fini IRPEF devo dichiararla io come prima casa ovvero mia madre come altra abitazione?
    Grazie

  274. Cesare scrive:

    Sto per comprare una nuda proprietà, l’unica proprietaria è una vedova di 85 anni. Lei è convivente con una figlia di circa 60 anni.
    In caso di decesso della proprietaria, l’usufrutto è ereditato dalla figlia, ora in buona salute? Se nel frattempo, la figlia contrae una malattia invalidante, può avere il diritto all’uso abitazione, dopo il decesso della madre?
    Si può far scrivere nel rogito che il venditore/usufruttuario rinuncia al suo diritto di locare l’abitazione?

    Per favore, rispondete, vorrei chiudere l’acquisto senza alcun dubbio! Grazie

    Cesare

  275. costa scrive:

    @Cesare
    L’usufrutto non è ereditabile. Se la figlia contraesse una malattia invalidante sarebbe umano lasciarla abitare la casa. No, equivale a venderle l’ intero appartamento.
    Acquistando la nuda proprietà non ci dovrebbero dubbi, lei è cosciente che sta acquistando mezzo appartamento, ne diverrà pieno proprietario al decesso dell’usufruttuaria, in fondo la cifra bassa, rispetto alla quotazione di mercato giustifica l’attesa.

  276. giuseppe scrive:

    sto per acquistare, da una mia zia a cui è deceduto il marito, la nuda proprietà sulla sua quota di proprietà di due immobili, che è pari al 75% del totale.
    Come si calcolano le tasse da pagare e le spettanze del notaio?
    Alla morte della zia, possedendo il 75% di tali abitazioni, avrò più diritto nelle decisioni relative ad eventuali vendite egli immobili o il possessore del rimanente 25% può ostacolare ogni mia azione in merito?
    grazie
    giuseppe

  277. dany scrive:

    Salve
    Sono propietario di un appartamento (e sto pagandone il mutuo).
    Ho desiderio di dare questo alloggio in usofrutto a mia madre ed ai miei nonni che vivono insieme nel suddetto alloggio.
    A) Per questo usofrutto , devo fare un atto da un notaio o può essere valida anche una scrittura privata?

    B) Nel primo caso. a parte la parcella del notaio, ci sono dei costi fissi/ in base al valore della propietà/delle persone usofruttuarie/altro?

    C) Posso farlo anche senza aver ancora estinto il mutuo?

    Grazie
    dany

  278. antonio19 scrive:

    Salve io e mia moglie siamo proprietari di un appartamento al 50% ed abbiamo usufruito delle agevolazioni del4%.
    Ora vorremmo costruirci una casetta e poi vendere l’appartamento.
    come posso fare per avere le agevolazioni al 4%?

  279. Terri scrive:

    Salve,
    vorrei comprare un appartamento assieme a mia madre, stabilendo subito all’atto di acquisto che io sarò nudo proprietario e lei usufruttuaria.
    - posso farlo ?
    - è corretto che il mutuo venga intestato a me ?
    - come si regola fiscalmente l’acquisto se io (nudo proprietario) ho già una abitazione principale e lei (usufruttuaria) eleggerà quella come tale ?
    Grazie

  280. costa scrive:

    @ Terri
    Si, si può fare! Si è corretto che il mutuo venga intestato a lei!
    Non potra godere della agevolazioni prima casa!
    Se l’usufruttuaria non possiede altre proprietà si!

  281. elpidio scrive:

    salve, ho un problema da risolvere per una successione. poichè l’intestatario di una casa ha la nuda proprietà con il vincolo dell’usufruttuario dei propri genitori, di cui uno dei due è deceduto quli dei documenti bisogna allegare?possono subentrare altri eredi? rimarrà l’altro usufruttuario? se è si si può eliminarlo?

  282. costa scrive:

    @elpidio
    un Certificato di morte. No, l’altro genitore resta usufruttuario. Acquistando l’usufrutto se l’usufruttuario è daccordo a vendere

  283. Sav scrive:

    Buongiorno
    se i genitori hanno l’usufrutto di un immobile è il figlio e la nuora sono i nudi proprietari, come possono fare i primi per rinunciare all’usufrutto in favore dei secondi? si precisa che uno dei genitori è in stato di coma irreversibile.
    Grazie

  284. costa scrive:

    @Sav
    L’usufrutto si può vendere. Tuttavia, la vedo difficile per le condizioni del genitore in coma.

  285. elisa scrive:

    vorrei sapere ma se l’usufruttuario cambia residenza mantiene comunque l’usufrutto dell’abitazione? o viene automaticamene annullata?

  286. costa scrive:

    @elisa
    Si! l’usufruttuario può anche locare l’immobile è percepirne i canoni.

  287. Corrado scrive:

    Desidero sapere se essendo morto il titolare del contratto d’affitto di un appartamento,il prorprietario dello stesso può inviare lo sfratto ai rimanenti componenti della famiglia

  288. costa scrive:

    @Corrado
    No! Deve aspettare la naturale scadenza del contratto.

  289. cesare scrive:

    Comprando una nuda proprietà nella città dove attualmente studia mia figlia, e intestandola a quest’ultima, per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa, mia figlia deve, entro 18 mesi, trasferire la residenza nella città e nella casa dove attualmente è in affitto. Il rogito avverrà nel febbraio prossimo: qualora mia figlia, che frequenta il primo anno di università, decidesse il prossimo anno di ritornare a casa ricambiando la residenza, perderebe le agevolazioni fiscali usufruite al rogito?

  290. cesare scrive:

    Ho comprato una nuda proprietà per mia figlia nel comune dove essa attualmente studia. Per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa, mia figlia dovrà trasferire la residenza nello stesso comune e nella casa dove è attualmente in affitto. Il rogito è previsto per il prossimo febbraio.
    Nell’ipotesi che mia figlia voglia rientrare il prossimo anno ricambiando la residenza, perderebbe le agevolazioni fiscali di cui sopra, visto che la normativa attuale non prevede, da parte del contribuente, l’obbligo o requisito di destinare tale immobile ad abitazione principale? Potrò quindi, al momento dell’entrata in possesso dell’immobile, affittarlo se mia figlia non se ne servisse?

  291. redazione scrive:

    @cesare
    L’acquisto della nuda proprietà non prevede il trasferimento della residenza, si presume che l’immobile sia locato dall’usufruttuario.

  292. vincenzo scrive:

    Immobile composto di due abitazioni una al piano terra, l’altra al primo che condividono due vani scale per l’accesso. Al piano terra vive l’usufruttuario (con diritto di usufrutto relativo al solo piano terra). Al piano primo vivono i nudi proprietari del piano terra ma proprietari del piano primo.
    L’usufruttuario può impedire l’accesso ai vani scala che si trovano al piano terra? Grazie

  293. pastgio scrive:

    nel condominio dove abbiamo un appartamento in nuda proprietà è stata sostituita la caldaia ed installate le valvole termostatiche ai termosifoni dell’appartamento, sono entrambe spese “straordinarie” di nostra spettanza oppure possiamo addebitare qualcosa all’usufruttuario ?? E come possiamo fare il calcolo delgi interessi ??
    grazie

  294. redazione scrive:

    @pastgio
    La sostituzione della caldaia è una spesa straordinaria mentre l’ installazione delle valvole termostatiche è una spesa ordinaria e spetta all’ inquilino.

  295. cesare scrive:

    Rispetto al quesito del 11 gennaio e la vostra risposta, deduco che , comprando mia figlia una nuda proprietà per usufruire delle agevolazioni prima casa, non c’è obbligo di trasferire la sua residenza nel comune dove si trova la nuda proprietà. Ricapitolando: mia figlia risiede a Macerata, ma studia a Milano. Quindi, anche se compra la nuda proprietà a Milano, può lasciare la residenza a Macerata anche oltre i 18 mesi successivi al rogito?

  296. redazione scrive:

    @cesare
    Si!

  297. sergio scrive:

    Abbiamo acquistato un terreno edificabile in cui i figli hanno la nuda proprietà e noi genitori l’usufrutto.
    Qualora decidessimo di costruire una casa le fatture dei lavori debbono essere intestate ai nudi proprietari o agli usufruttuari?
    La differrenza sarebbe consistente in quanto i figli avrebbero l’IVA al 4% mentre per noi sarebbe il 20% in quanto proprietari di altra prima casa .
    Grazie

  298. costa scrive:

    @sergio
    Le fatture possono essere intestate ai nudi proprietari.

  299. maurizio scrive:

    salve
    sapete dirmi quanto devo spendere (+ o -) da un notaio per un
    usufrutto. mio padre ci ha lasciato un appartamento , quindi vorrei
    far si che mia madre usufruisca dall’appartamento, e poi tra 100 anni quando non ci sarà più io e mia sorella divenissimo proprietari.
    vi chiedo anche un consiglio: conviene fare questa procedura, o c’è
    ne sono altre più agevoli ed economiche?

  300. costa scrive:

    @ maurizio
    L’idea è buona, per quantificare le spese è necessario conoscere il valore dell’immobile, sono notizie che i notai danno gratuitamente, basta chiedere un preventivo.

  301. renzo scrive:

    Salve…io con mia moglie abitiamo in una casa dove mia moglie è proprietaria piena per 2/6 (eredità morte mamma) mentre è nuda proprietaria per 4/6 il padre che è ancora in vita e che vive in una struttura per anziani è usufruttuario per 4/6.
    Domanda: dobbiamo fare dei lavori di fognature a chi spettano le spese ????

    grazie
    renzo

  302. costa scrive:

    @renzo
    I lavori di fognatura sono lavori straordinari, spettano ai nudi proprietari.

  303. marisa scrive:

    siamo 3 fratelli che hanno ereditato in 1 alloggio e 1 casa.Sono stati fatti valutare dal geometra e il valore dell’alloggio è di 113.000,00 euro,mentre la casa è di 224.000,00 euro. Ora se viene messo in vendita l’alloggio, concordato tra tutti e tre, e la casa la teniamo noi 2 sorelle sempre in accordo, vorrei sapere come dobbiamo comportarci per suddividere le parti in egual misura.

  304. costa scrive:

    @Marisa
    Se addizioniamo 224 + 113 = 337 dividendo per tre otteniamo 112,333.
    Mi sembra ottimale che il ricavato dell’alloggio vada al fratello e a voi sorelle l’appartamento cointestato.

  305. giovanni scrive:

    salve. a seguito della morte dell’usufruttuario, per la voltura relativa alla rettifica dell’intestatario (il nudo proprietario avrà la piena proprietà), occorre solo presentare la domanda di voltura con allegato il certificato di morte del defunto e l’atto?

  306. costa scrive:

    @giovanni
    Esatto!

  307. sonia scrive:

    Buona sera a tutti, avrei una domanda da fare.
    Mia mamma convive con un uomo da quasi 20 anni, lui le ha fatto l’usufrutto……..Ora si vorrebbero sposare, lei rischia di perdere l’usufrutto oppure no?????Grazie mille

  308. costa scrive:

    @sonia
    No!

  309. Matteo scrive:

    Gentile redazione, nel 1991(all’epoca ero minorenne) i mie genitori hanno acquistato un appartamento da un costruttore riservandosi l’usufrutto e intestandomi la nuda proprietà. All’epoca hanno pagato l’iva agevolata del 4%. Posso oggi, ottenere le agevolazioni per l’acquisto della prima casa?Grazie

  310. costa scrive:

    @Matteo
    No! Per usufruire delle agevolazioni l’acquirente non deve avere diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro appartamento acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa.

  311. alberto scrive:

    salve.
    sono nudo proprietario di un immobile composto da 2 appartamenti.
    al primo piano vive mio padre vedovo usufruttuario.
    al secondo piano vivo io e la famiglia.
    vi porgo 2 domande
    potrebbe chiederci un canone di affitto?
    se dovessi pagare un’affitto a chi spettano spese ordinarie e straordinarie considerando che pago un canone di affitto?

  312. costa scrive:

    @alberto
    Si, l’sufruttuario può chiedere un canone di locazione al nudo proprietario che loca l’immobile.
    In questo caso, le spese sia ordinarie che straordinarie spetterebbero a lei.

  313. Tobia scrive:

    Ci si presenta, a me e mia moglie, la possibilità di acquistare la nuda proprietà di un appartamento, del valore di 200.000€, abitato da una donna nubile, di circa 80 anni e senza eredi, alla condizione di abitarvi insieme con l’obbligo di assistenza. Vorrei sapere quanto mi verrà a costare.

  314. costa scrive:

    @Tobia
    La nuda proprietà nel caso di un usufruttuario di 80 anni vale il 75% del valore di mercato. Nel suo caso le verebbe a costare intorno ai 150.000,00 euro.

  315. Tobia scrive:

    Ok, era presumibilmente quello che pensavo però c’è il fatto della convivenza, ivi inclusa l’assistenza nelle 24 ore, salvo ovviamente i bisogni materiali a cui ognuno provvede per se stesso. La mia domanda è:
    come si quantifica tale assistenza?

  316. costa scrive:

    @Tobia
    Tale assistenza non credo si possa quantificare. Dal momento che non è regolare che il nudo proprietario abiti la casa insieme all’usufruttuario.

  317. FRANCO scrive:

    MIO PADRE USUFRUTTUARIO DI ALCUNE PARTICELLE E’ MORTO.
    PER CANCELLARE L’USUFRUTTO BASTA PORTARE AL CATASTO IL CERTIFICATO DI MORTE O ANCHE I DATI CATASTALI?
    GRAZIE

  318. costa scrive:

    @Franco
    Basta il certificato di morte.

  319. Giuseppe scrive:

    un signore (non sposato ma convivente) muore, non ha eredi legittimi, ma lascia un testamento in cui assegna degli immoboli ad alcuni nipoti e lascia l’usufrutto alla sua “compagna”. I nipoti hanno consegnato il testamento al notaio per la sua convalida e pubblicazione….e non appena ciò sarà fatto ogni nipote vorrà presentare separatamente la dichiarazione di successione.

    Ora dovendo io redigere la successione per uno di questi ho alcuni dubbi:

    1) La registrazione del testamento sarà compito del notaio o me ne dovro’ occupare io prima ancora di iniziare le pratiche di successione?

    2) Nella dichiarazione di successione, nella parte dedicata all’albero genealogico dovrò inserire solo il nipote per cui compilo la successione…e quindi poi nella parte delgli immobili…solo il fabbricato che spettava a lui? (e quindi poi compilare i modelli delle imposte solo su questo fabbricato?)

    3) Il fabbricato ereditato…in realtà, da testamento, viene ereditato solo come nuda proprietà……quindi le varie imposte come devono essere calcolate? E soprattutto…l’usufruttuario dovrà poi redigere una dichiarazione di successione separata? (fermo restando che invece non ho dubbi sulla voltura in cui dovrà comparire sia il nudo proprietario che l’usufruttuario)

    Vi ringrazio in anticipo per eventuali chiarimenti…

  320. giuliana scrive:

    Mia madre, deceduta, è stata accudita da una signora non sposata, che non ha una casa propria. Per riconoscenza, vorrei farla abitare vita natural durante nella casa di mia madre, ereditata da me.
    Come posso fare: è meglio fare un semplice contratto a tempo indeterminato di comodato d’uso gratuito, oppure fare un atto dando il diritto di abitazione vitalizio? Da quello che ho capito, nel primo caso tutte le tasse sono a mio carico, nel secondo caso penso che bisogna fare un atto dal notaio e quindi l’immobile passerebbe anche a livello di tassazione alla signora.
    Avendo io un figlio e per evitare un domani pretese magari di ipotetici parenti/eredi di questa signora, cosa conviene fare tra i 2 casi, o se ci sono altre strade?
    Mi hanno detto che nel primo caso, quando si stipula un contrato di comodato d’uso gratuito ad estranei, pare che sia un modo per eludere le tasse. Poichè non è questo il caso, come posso aiutare questa persona e, allo stesso tempo, tutelarmi e non avere un domani problemi per riavere la mia casa, qualora la signora venisse a mancare?

  321. costa scrive:

    @giuliana
    Le consiglio di tener presente l’eventualità di dare alla signora l’usufrutto dell’immobile e tenere per lei la nuda proprietà, in modo che qualora la signora venisse a mancare lei nè diventa piena proprietaria senza problemi.

  322. Elio 47 scrive:

    Ho acquistato un immobile nel ‘99 e per beghe giudiziarie, poi risolte, ho potuto rogitare solo il 14 dicembre 06. Sull’atto notarile, per ovvie ragioni famigliari, ho intestato la nuda proprietà a mia figlia e l’usufrutto al sottoscritto. Ora, per il 2006, considerando che nelle precedenti annualità non c’è stata alcuna segnalazione da parte del fisco, l’agenzia delle entrate mi contesta che non posso detrarre gli intressi passivi del mutuo ottenuto per l’acquisto della suddetta proprietà essendo, appunto, usufruttuario. Vorrei sapere se ciò corrisponde al vero. Nel malaugurato caso fosse così, posso comunque chiedere il riconoscimento di “unico proprietario”/acquirente (sulla base del “preliminare” regolarmente registrato) fino al 13 dicembre 2006 e pretendere la relativa detrazione proprozionale degli interessi di mutuo pagati? Vi ringrazio in anticipo per la considerazione.

  323. angelo56 scrive:

    Ho l’usufrutto di un appartamento in cui mio figlio, che ha la nuda proprietà, vive ed ha anche la residenza.
    Vorrei sapere chi deve pagare le tasse IRPEF e ICI.
    Grazie per la vostra risposta.
    Angelo

  324. Eleonora scrive:

    Buongiorno,
    chiedo gentilmente informazioni perchè devo fare delle scelte e non ho le idee molto chiare.
    Io sono proprietaria al 100% di un immobile dal 01/2004, sul quale sto pagando un mutuo, ed ora sto per acquistare la nuda proprietà di un appartamento intestato ai miei genitori. I due immobili sono nello stesso cortile.
    Chiedo se acquistando la nuda proprietà perdo le agevolazioni 1a casa per l’immobile a me intestato?
    In pratica i miei genitori e fratelli abitano nella casa a me intestata e io andrei ad abitare nell’appartamento dove acquisto la nuda proprietà (per questioni di grandezza).
    Se i miei genitori (usufruttuari) mi concedono in comodato gratuito l’appartamento, perdo le agenzione 1 casa?
    La residenza posso spostarla nell’appartamento (nuda proprietà)?
    L’ici dovrò pagarlo io perchè ci abito?
    Successivamente all’acquisto dovrei fare delle ristrutturazioni.Le spese di ristruttuazione interne sono a carico dell’usufruttario o del nudo proprietario?
    Grazie!

  325. costa scrive:

    @Elio47
    Ha ragione l’agenzia delle Entrate. No!

  326. costa scrive:

    @ angelo56
    IRPEF e ICI vengono pagate dall’ usufruttuario il quale in genere risiede nell’abitazione. Data l’anomalia, le consiglio di trovare un accordo con suo figlio.

  327. costa scrive:

    @Eleonara
    Visto che sono passati cinque anni dall’acquisto non dovrebbe perdere le agevolazioni prima casa. Non potrà comunque usufruire delle agevolazioni sull’acquisto della nuda proprietà. Con l’ assenso dell’ usufruttuario può cambiare la residenza.
    Per la ristrutturazione, a lei nudo proprietario spettano i lavori di straordinaria manutenzione mentre quelli ordinari spettano all’usufruttuario. Lì Ici spetta all’usufruttuario, visto che sarà lei ad abitarlo dovreste trovare un accordo con l’usufruttuario.

  328. Best scrive:

    Buongiorno, avreiun quesito da porvi: sono nuda proprietaria di un appartamento sul quale è usufruttuaria mia madra. Ora ho deciso di vendere devolvendo l’importo del valore dell’usufrutto al genitore. Al suo decesso, quell’importo deve essere diviso con mia sorella??

  329. costa scrive:

    @Best
    Come nuda proprietaria può vendere la sola nuda proprietà. L’usufrutuaria resta nell’ immobile. Per vendere l’appartamento per intero deve essere d’accordo anche l’usufruttuaria alla quale andrà una somma che dipende dalla sua età.
    Nel seguente link troverà le tabelle:
    http://www.consulenzaimmobiliare.org/2007/08/11/usufrutto-e-nuda-proprieta/

  330. ALKAL scrive:

    Ho acquistato un appartamento da persone “amiche”. Ho concesso loro la continuazione del possesso dell’appartamento per massimo 4 mesi dopo il Rogito, in attesa della ristrutturazione del loro nuovo appartamento. Ciò è stato registrato nel Rogito, unitamente alla precisazione “oneri a loro carico” per tale periodo. Devo indicare qualcosa nel quadro B dell’IRPEF? E per l’ICI?

  331. redazione scrive:

    @ ALKAL
    No!

  332. Giorgio scrive:

    In breve:

    Appartamento del valore aprossimativo
    di Euro xxx.xxx,000 , in Riviera di Ponente.

    Usufruttuari mio suocero e mia suocera.

    Nuda proprietà, la figlia (unica) ed il genero (figlio unico).

    Gennaio 2010 muore il suocero.

    Cosa avviene della proprietà ? Come vengono ripartite spese e tasse ?

    Grazie

  333. redazione scrive:

    Muorendo il suocero la moglie superstite diventa unica usufruttuaria. Di fatto non cambia niente.

  334. FASTEMATT scrive:

    Desidero acquistare un nuovo appartamento (io sono già proprietario della mia “prima casa”) e cederlo in usufrutto ai miei genitori che lo dovranno loro volta abitare quale “prima casa”, desidero avere vostra conferma sulla corretta mia interpretazione dei seguenti punti:
    - l’acquisto dell’immobile sarà comunque soggetto ad IVA agevolata del 4% (prima casa) e non del 10%.
    - l’ICI non dovrà essere corrisposta ne da me ne dai miei genitori.
    - la dichiarazione dell’IRPEF sarà totalmente a carico dell’usufruttuario!

    Inoltre potete meglio spiegarmi cosa potrebbe accadere in termini di eredità? Altri parenti diretti potrebbero pretendere qualche
    cosa nel momento in cui i mie genitori venissero a mancare?
    Posso far inserire nel contratto di usufrutto delle clausole che mi tutelino da questo punto di vista?

    Grazie in anticipo
    Cordialità
    Fabio

  335. FASTEMATT scrive:

    Scusate ho dimenticato un punto:
    - se accendo un mutuo potrò godere delle agevolazioni prima casa e scaricare gli interessi passivi visto che darò l’immobile in usufrutto a persone che lo useranno quale “prima casa”?

    Grazie
    saluti Fabio

  336. Gualtiero scrive:

    la mia compagna è proprietaria di un immobile al 50%, acquistasto prima del suo matrimonio, attualmente lei ha ottenuto il divorzio, la porzione di immobile può essere posta in vendita come nuda proprietà

  337. costa scrive:

    @Gualtiero
    Tecnicamente è possibile, difficile trovare chi acquista il 50% di una nuda proprietà.

  338. costa scrive:

    @FASTEMATT
    Si!

  339. costa scrive:

    @FASTEMATT
    Cedendo l’usufrutto ai suoi genitori lei resta nudo proprietario. Di conseguenza nel caso acquistasse un’ altro immobile pagherebbe come seconda casa. Per l’ Ici i suoi genitori non la pacherebbero in quanto prima casa , l’ici spetta comunque all’ usufruttuario i quali comunque devono fare la dichiarazione Irpef.
    In termini di ederdità non succede niente, gli usufruttuari godrebbero dell’usufrutto a vita, dopodicche lei ridiventa pieno proprietario.

  340. dario scrive:

    Salve mio padre riceverà a breve 40 mila euro da una vendita di una casa appartenente a sua madre, ormai morta. La quota totale di vendita è 160 mila euro da suddividere per i 4 fratelli (compreso mio padre) quindi appunto 40 mila euro ciascuno. Volevo sapere che tasse dovrà pagare mio padre a somma ricevuta,dovrà dichiararle nel 730? Ci sono modi per pagarci meno tasse?
    GRAZIE.

  341. alecap scrive:

    Gentile redazione,

    mia madre e mio fratello vorrebbere donarmi una casa come prima abitazione di cui mia madre é 100% usufruttaria e mio fratello 50% ha nuda proprietà (io ho il restante 50% della nuda propretà).
    E’ possibile o é consigliabile effettuare una vendita? Se é fattibile di quanto si risparmierebbe?
    Grazie.

  342. macos scrive:

    salve.mia nonna è deceduta anni fa.adesso mio nonno ha venduto la nuda proprieta’ del suo appartamento (in comunione di beni con la coniuge defunta)a una delle tre figlie senza il consenso di una delle tre (mia madre).lui adesso in qualita’ di usufruttuario risiede nel suddetto appartamento insieme alla figlia che ha la nuda proprietà.
    chiedo cosa succedera’ al momento in cui verra’ a mancare l’usufruttuario???la figlia con la nuda proprieta’ acquistera’ automaticamente la piena proprieta’ o mia madre puo’ sempre pretendere la sua parte(pari ad un nono)?
    grazie anticipatamente.

  343. costa scrive:

    @marcos
    Se sua madre è nuda proprietaria per 1/9 diventerà piena proprietaria per 1/9

  344. costa scrive:

    @ alecap
    La vendita è possibile dubito che si risparmi.

  345. alecap scrive:

    E’ possibile effettuare la donazione della casa come prima abitazione con un usufrutto 100% e una nuda proprietà 50%. Si risparmierebbe con la donazione rispetto a una vendita?
    Grazie.

  346. costa scrive:

    @alecap
    Si è possibile! Qualcosa si risparmia.

  347. vittorio scrive:

    salve, dopo la morte di mia madre, io e mio fratello abbiamo ereditato la propriet? per 1/6 ciascuno dell’abitazione di famiglia, mentre mio padre i 4/6.
    Ora, io ho acquistato il 1/6 da mio fratello e i 4/6 da mio padre, lasciando a quest’ultimo l’usufrutto (sui suoi 4/6). Essendo quindi proprietario per 2/6 e avendo la nuda propriet? sui 4/6, devo pagare ICI e dichiarare ai fini irpef la casa (essendo per me seconda abitazione) oppure, beneficiando mio padre del diritto di abitazione quale coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 c.c., risalgono a lui gli oneri se dovuti, anche avendo solo parte dell’usufrutto? grazie mille

  348. costa scrive:

    @vittorio
    Secondo me deve sia pagare l’ici che fare la dichiarazione ai fini irpef per la sua quota di proprietà.

  349. Anna scrive:

    Buongiorno ho un quesito: mio marito è unico proprietario di un’abitazione ove risiede mia suocera quale usufruttuaria. Mi suocera ha sempre dichiarato e pagato tasse e ICI, fino a quando si pagava, e comunque ha sempre dichiarato lei la casa nel 730. Nel 2009 mio marito ha sostenuto delle spese per interventi di risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55% (tutta la pratica, fatture, dichiarazioni varie, ecc., è a nome suo e non della madre). Dovendo compilare il 730 di quest’anno, può detrarre la spesa sostenuta anche senza dichiarare l’immobile nella sezione B-Fabbricati (continuerebbe sua madre a dichiararlo nel suo 730)? Oppure deve dichiararlo lui (e non più sua madre) per il prossimi 5 anni? Ma in questo caso gli spettano comunque le deduzioni per la casa, pur non essendo abitazione principale, ma data in usufrutto alla madre? Grazie mille per la risposta

  350. CIANI FABRIZIO scrive:

    a causa di separazione ho donato la casa coniugale a mio figlio tenendo l’ usufrutto di una piccola parte della casa dove vive mia madre.
    Ora è stato rifatto il tetto, vorrei sapere se devo partecipare alle spese o se sono a carico al 100% del proprietario
    Grazie
    Ciani Fabrizio

  351. costa scrive:

    @CIANI FABRIZIO
    Le spese di rifacimento del tetto sono di straordinarie spettano al 100% al proprietario

  352. gian marco scrive:

    Salve,sono propietario di usufrutto sò che alla morte dell’usufruttuario tutto passa al nudo propietario.
    Nel caso della morte del nudo propietario a chi tocca la piena propietà?
    Grazie.

  353. costa scrive:

    @gian marco
    Nel caso di morte del nudo propietario: l’usufruttuario resta tale e la nuda proprietà passa agli eredi del nudo proprietario.

  354. fabio scrive:

    salve io ho un problema con il mio appartamento.. ho ricevuto con donazione 11anni fa un appartamento da mia nonna nn mi parlo con i miei zii ke potrebbero mettere la firma..adesso voglio vendere x causa trasferimento è l agenz mi dicono che è difficile mia nonna è ancora in vita ma nn puo firmare xkè molto malata cosa posso fare sono esasperato da premettere ke questo appartamento aveva debbiti è li ho saldati io quindi è mio a tutti gli effeti grazie

  355. costa scrive:

    @fabio
    Effettivamente la situazione è difficile. Per una vendita tranquilla dovrebbero passare 10 anni dalla morte del donante.
    La pratica andrebbe studiata con attenzione e non è detto che si possa vendere, le consiglio di locare l’immobile

  356. Marco scrive:

    Gentile redazione,
    mio fratello risulta nudo proprietario di un appartamento su cui i nonni detenevano usufrutto con diritto di accrescimento per 1/2 ciascuno. Ho usato il verbo al passato perchè gli usufruttuari sono entrambi deceduti. Finora non è stata eseguita alcuna operazione catastale sull’immobile. Per il ricongiungimento di usufrutto è possibile eseguire un’unica voltura, con cui mio fratello diventi pieno proprietario, o è necessario un passaggio intermedio, ossia accrescimento dell’usufrutto da 1/2 ad 1/1 al coniuge deceduto per ultimo? Grazie per l’attenzione.

  357. redazione scrive:

    @Marco
    Si è possibile effettuare un’ unica voltura. Deve andare al catasto con il certificato di morte degli ex usufruttuari.

  358. claudio scrive:

    Gentile redazione sono in possesso di un appartamento con usufrutto a mia madre vivente, ora ho fissato la residenza in questa casa, cosa devo fare per togliere l’usufrutto e quanto mi costera’. Vi Ringazio.
    Claudio D’Orsi

  359. laura scrive:

    Gentile redazione, nel 2003 ho ricevuto un immobile in donazione da mia madre che purtroppo poi è deceduta alla fine dello stesso anno. Mi è sorto il dubbio che dovessi effettuare qualche atto o cancellazione dopo il decesso. Grazie infinite

  360. Adele scrive:

    Gentile redazione, vi illustro il quesito.
    I miei genitori intendono trasferire la nuda proprietà dell’ immobile in Roma, con conseguente usufrutto. Sono residenti in Roma.
    Vivo in altro immobile in affitto, sempre in Roma.
    I miei genitori sono proprietari, in altro comune, di altra abitazione (n. 2).
    Per quanto riguarda l’Ici: dovranno pagarla in qualità di usufruttuari oppure no perchè abitazione principale?
    Se non devono pagarla, pagheranno l’ici sulla 2 abitazione sita in altro comune?
    Se si e fermo restando l’usufrutto, spostando la residenza nella 2 abitazione (sempre sita in altro Comune) pagheranno ugualmente l’ici su quest’ultima o no?
    Sull’immobile di Roma (supponendo che risulto nuda proprietaria ma con dimora in altro immobile in affitto sempre in roma) chi pagherà l’ici?
    Ma è possibile continuare ad esser usufruttuari di un immobile in Roma e risiedere in altro comune?
    In altre parole, l’ici sull’immobile di Roma si deve pagare e chi deve pagarla (genitori usufruttuari dell’immobile di Roma, ma residenti in altro comune nel quale vi è altro immobile)? e sul 2 immobile devono pagare o no?
    Vi ringrazio per l’attenzione.

  361. Maurizio scrive:

    Buongiorno,
    Sono proprietario di una casa acquistata con agevolazione prima casa.
    Ho necessità di venderla prima CHE SCADANO I CINQUE ANNI DALL’ACQUISTO.
    PER NON PERDERE LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA POSSO RIACQUISTARE SOLAMENTE 1/3 DI PRORPIETà DI UN ALTRO IMMOBILE?
    GRAZIE
    MAURIZIO

  362. giovanni scrive:

    buona sera, ho acquistato una casa, mettendomi come usuftuttaio, e dando la nuda proprieta ad una mia figlia con la quale ho stipulato il mutuo cointestandocelo. al momento della dichiarazione dei redditti mi hanno fatto notare che non ho possibilità di recuperare gli interessi passivi e tutte le spese annesse alla compravendita, questo vale sia per me che per mia figlia la quale risulta avere un redditto troppo basso per recuperare le spese e gli interessi passivi meno di 8000 euro. Volevo chiedere il Vostro miglior consiglio per cercare di recuperare almeno per il prossimo anno.

  363. luca scrive:

    Buongiorno.
    vivo in una casa con due appartamenti. In uno vivo io, nell’altro mio fratello. La proprietà era indivisa fra mio padre e mia zia, che vivono altrove. Mio padre ha donato la nuda proprietà (il 50% della casa) a me e mio fratello, mantenendo peraltro l’usufrutto. Prima di questa donazione io pagavo un affitto stabilito da una divisione “a parola” che vedeva il mio appartamento, sulla base di accordi a voce, appartenente a mia zia. Mia zia, ovvero la proprietaria del 50% della casa, ha il diritto alla luce della nuova situazione di chiedermi l’affitto?
    Grazie dell’attenzione.

  364. frank lee scrive:

    Mr. Lee Frank
    Consulente Generale
    Frank Lee Loan Company

    Frank Lee Loan Company
    Kuala Lumpur, Malesia
    Data: 28/05/2010

    Cari Richiedente,

    La maggior parte dei saluti a voi come si legge in questa e-mail come vi consiglio
    leggere con attenzione.

    Sequel di vostro interesse nella nostra offerta, qui di seguito alcune informazioni di vitale importanza
    il richiedente possa vogliono sapere, o meglio su ciò che ha che vuole
    ottenere. Siamo una società basata Malesia prestito con un interesse molto bassi
    tasso del 3% al mese. Di seguito sono riportati alcuni dati potrebbe essere necessario:

    COSA OFFRIAMO:
    Offriamo prestiti che vanno da un minimo di 5.000,00 in sterline, dollari o
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    possono essere presi in prestito è 5.000,00.
    Ci sono due tipi di prestito che sono: prestito garantito e non garantiti prestito:

    Prestito garantito:
    Un prestito garantito è un prestito in cui il mutuatario si impegna alcuni asset
    (Ad esempio un auto o di proprietà), come garanzia del prestito, che poi
    diventa un debito garantito nei confronti del creditore che dà il prestito. Il
    debito è quindi protetti contro il collaterale. Nel caso in cui il
    mutuatario, il creditore entra in possesso del bene utilizzato come
    garanzia e può vendere a soddisfare il debito da recuperare l’importo
    originariamente prestato al mutuatario, ad esempio, l’esclusione di una casa.
    Dal punto di vista del creditore questa è una categoria di debito in cui un
    mutuante è stata concessa una parte del pacchetto dei diritti di cui
    proprietà.

    Prestito senza garanzie:
    Crediti non garantiti sono basate unicamente su di rating del credito del mutuatario. Come
    Di conseguenza, essi sono spesso molto più difficile ottenere che un assicurato
    prestito, anche fattori di reddito del mutuatario. Un prestito senza garanzie
    è considerato molto più economico e comporta meno rischi per la
    mutuatario. [citazione necessaria] Tuttavia, quando un prestito senza garanzie è concessa,
    essa non deve necessariamente essere basata su un punteggio di credito.

    Ci sono tre tipi di prestiti non garantiti.

    * In primo luogo vi è un prestito personale non garantito, cioè un prestito che si
    individualmente sono responsabili per il rimborso di.
    * In secondo luogo è un prestito non garantito business che lascia l’azienda
    responsabile per il rimborso.
    * Infine, vi è un prestito non garantito affari con un personale
    garanzia. Con questi ultimi, anche se il mutuatario è il business, si
    come individuo sarà il pagatore di ultima istanza, se l’impresa
    default sul prestito.

    LAVORAZIONE PERIODO:
    Il tempo di elaborazione per un prestito con la nostra azienda è normalmente 3-5
    giorni lavorativi di lavoro.

    PROVA DI IDENTIFICAZIONE:
    Candidati saranno tenuti a inviare prevede una copia scannerizzata di uno dei seguenti:

    * Passaporto internazionale
    * Licenza di guida
    * Carta d’identità nazionale
    * Lavori carta d’identità.

    Come fare domanda:

    Il nome del richiedente :……………………………………….. …….
    Indirizzo di contatto del richiedente :……………………………….
    Città, Stato e codice postale :……………………………………. .
    Stato & Country :………………………………………. ………..
    Numero di telefono (cellulare e Home ):……………………………..
    Telefono ufficio :……………………………………….. …………..
    Importo del prestito necessari :………………………………………. .
    Durata :………………………………………… ………………..
    Credit Score :……………………………………….. ……………
    Forma di identificazione Numero ID :……………………….
    Obiettivo per il prestito :………………………………………. ……..

    SINTESI DELLE condizioni del prestito:

    Per ulteriori informazioni necessarie, non esitate a contattarmi
    come la vostra comprensione è il nostro interesse, come speriamo di minaccia voi con
    tutta semplicità.

    Grazie per la comprensione e per la scelta di questa azienda,

    Mr. Lee Frank
    Consulente Generale
    Frank Lee Loan Company
    Email-: frankleeloanfirm@hotmail.com

  365. andreale scrive:

    Vorrei porre un quesito sull’argomento ICI per la situazione seguente:
    Un appartamento è cointestato a madre e figlia:
    la madre ha l’usufrutto per quota ½
    la figlia ha la nuda proprietà per quota ½ e la piena proprietà per quota ½.
    L’appartamento è l’abitazione principale della figlia.
    Chi e come dev’essere pagata l’ICI?

    Grazie per l’attenzione.

  366. Christian scrive:

    Buongiorno
    ho acquistato nel 2007 un appartamento con agevolazioni prima casa dove vivo e risiedo.
    Vorrei cambiare casa acquistando subito una villetta a schiera e, successivamente, venderei l’appatamento. Come posso fare?
    GRAZIE per qualunque risposta.

  367. Christian scrive:

    Intendo dire….godendo nuovamente delle agevolazioni prima casa!
    Grazie

  368. salvo scrive:

    Salve, sono proprietario al 50% di un immobile con un mio ex socio. Adesso dovremmo separare l’immobile, visto che è composto da 3 mini appartamenti + garage + terrazzo, di cui 1 appartamento è abitato da questo mio ex socio. Mi chiedevo come fare per dividerlo e soprattutto come provvedere subito ad una divisione visto che il mio ex socio gode di questo appartamento e di tutte le parti comuni compreso il garage mentre io non ne faccio uso e non percepisco alcun usufrutto. Come e cosa posso chiedere al mio ex-socio ? Grazie

  369. egidio belfiore scrive:

    egregia redazione,
    vi scrivo per saperrne di più sù di una donazione fatta nel 1997 da parte di mia suocera alla figlia, mia suocera per visura fatta al catasto risulta usufruttuaria del bene immobile e la figlia proprietaria della nuda proprietà. Mia suocera ha 4 figli, gl’altri figli hanno diritto anche loro ad una quota dell’immobile oppure no e posso impugnare causa per annullare la donazione? grazie.

  370. cinzia scrive:

    buongiorno, mia mamma e il suo compagno avevano acquistato molti anni fa una casa che era intestata a tutti e due. Nel 2006 lui ha voluto intestarla tutta a lei dando la nuda proprietà e rimanendo lui usufruttuario. Ora lui è deceduto e ha lasciato anche testamento dove specifica che mia mamma è erede di tutto a parte la legittima che se verrà richiesta andrà per legge alla sua figlia e alla ex moglie (lui era solo separato legalmente).
    Le due legittime però vogliono anche rivalersi sulla casa esigendo una loro quota. E’ possibile?
    Grazie per una cortese risposta

  371. Den scrive:

    Buonasera,
    il mio compagno ed io stiamo valutando di acquistare la nostra prima casa.
    I genitori hanno acquistato un po’ di anni fa un appartamento come usufruttari ed i figli come nudi proprietari. Vorremmo acquistare non nello stesso comune della nuda proprietà. Acquistando la nostra prima casa, lui paga le imposte come seconda casa o come prima? Quindi riusciremmo ad avere le agevolazioni come prima casa pur possedendo la nuda proprietà?

    Grazie

  372. ILARI scrive:

    AVREI BISOGNO DI UN CHIARIMENTO…..
    MIA NONNA VUOLE LASCIARMI IN EREDITA’ LA CASA.
    LA MIA DOMANDA E’ ESSENDO ANCORA IN VITA E’ LIBERA DI LASCIARMI LA CASA SEMPLICEMENTE ANDANDO DAL NOTAIO O DEVE FAR FIRMARE ANCHE AI SUOI 4 FIGLI IL CONSENSO???

  373. vincenzo scrive:

    buongiorno: sono in posseso al 50%con mia moglie di una nuda proprieta’ , dopo una assemblea condominiale sono stati approvati dei lavori straordinari come rifacimento scale ed adeguamento idrico. la mia domanda :l’usufruttuario deve o non deve contribuire nelle spese ,se si in che modo (percentule) . grazie.

  374. bruno scrive:

    Buongiorno
    Io e i miei 2 fratelli siamo cointestatari 1/3 cadauno di casa dei miei genitori (che prima della morte di mio padre è stata la casa di famiglia).
    Alla morte di mio padre, 2 di noi erano già andati via di casa (io in casa di proprietà e l’altro fratello in affitto), quindi nella casa di famiglia erano rimasti uno dei fratelli e mia madre.
    Al matrimonio del fratello che era rimasto a vivere con mia madre, la casa è stata divisa (piano sup ed inf) perchè questo potesse abitarci con la moglie e con i due figli che sono arrivati qualche anno dopo.
    Oggi questo fratello rimasto a condividere la casa con nostra madre, si accinge a separarsi; quindi nascono le pretese di mia cognata che pretende che mio fratello e mia madre vadano via perchè lei ha contribuito al mantenimento dello stato di fatto dell’immobile e perchè intende continuare ad abitarla soltanto con i figli.
    Premetto che mia cognata ha il proprio lavoro ed una certa indipendenza economica, e che inoltre mio fratello ha intenzione di mantenere i figli con i quali ha un rapporto splendido e che oggi frequentano entrambi lascuola.

    - Quali diritti vanta mia cognata ?
    - Potrà impadronirsi dell’intero immobile ?
    - Potrà negare il soggiorno e l’utilizzo saltuario (che abbiamo sempre
    goduto) a me ed al fratello non residenti ?
    - Può pretendere che mia madre ed il suo ex marito (proprietario di 1/3)
    lascino la casa di famiglia acquistata prima del loro matrimonio ?

    GRAZIE
    Bruno.

  375. redazione scrive:

    @bruno
    Se la cognata non è proprietaria dell’ immobile non può vantare nulla.

  376. rosaria scrive:

    io e mio marito sposati in regime di separazione di beni abbiamo un appartamento di cui lui ha l’usufrutto ed io la nuda proprieta’. nel caso dovessimo acquistare un altro appartamento uno di noi due potrebbe usufruire delle agevolazioni come prima casa? se non fosse possibile come ci si dovrebbe comportare per far si che almeno uno di noi 2 possa godere di tali benefici?

  377. redazione scrive:

    @rosaria
    Se non avete mai usufruito delle agevolazioni prima casa potete richiederle per il nuovo acquisto.

  378. AgataUrsino scrive:

    salve,
    la zia del mio fidanzato vuole donargli una casa di sua proprietà per il nostro matrimonio. però ha detto che farà l’atto di donazione con lei usufruttuaria dell’appartamento.
    ora quello che vi chiedo, lei che diritti ha sulla casa???? alla sua morte i suoi nipoti possono ereditare il suo usufrutto??e quindi esercitare i diritti??
    seconda cosa lei ha la possibilità di venire (e quindi pretendere ) a vivere con me e il mio fidanzato (futuro marito) in quell’appartamento??
    rispondetemi per favore è importante.. grazie delle risposte

  379. redazione scrive:

    @AgataUrsino
    Se la zia della suo fidanzato mantiene l’usufrutto ha il diritto di abitare la casa.

  380. Giovanni Besazza scrive:

    Concedere il permesso di installare la macchina di un condizionatore su una parete esterna di un negozio che confina con un cortile di un condominio compete all’usufruttuario del cortile oppure ai nudi propietari?

  381. costa scrive:

    @Giovanni Besazza
    Tcca ai nudi prprietari!

  382. emanuele scrive:

    salve,io volevo sapere come funzionava l’usofrutto.
    la situazzione è questa, mio cognato sarebbe intenzionato a vendere metà casa di sua propieta,a mia moglie(sua sorella) altra propietaria e restare come usofruttuario l’usofrutto si calcola su il valore della sua quata,giusto?e visto che la casa è anche da mettere a posto i lavori chi li deve pagare ?

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