Il contratto preliminare: ipotesi e tassazione - Parte 2
Distinzione fra caparra confirmatoria, penitenziale e acconti. La prelazione e lââŹâ˘opzione
La dazione, al momento della stipula di un contratto preliminare, di una somma di denaro o di altre cose fungibili, puĂ² effettuarsi a vario titolo: acconto, caparra penitenziale o caparra confirmatoria.
Definire chiaramente la funzione della caparra (confirmatoria o penitenziale) e degli acconti riveste, quindi, unââŹâ˘importanza fondamentale ai fini dellââŹâ˘individuazione della disciplina tributaria a essi applicabile, con riferimento, in particolare, alle imposte indirette.Per quanto attiene la caparra e lââŹâ˘acconto, è necessario precisare che la prima si distingue in caparra confirmatoria (articolo 1385 Cc) e in caparra penitenziale (articolo 1386 Cc).
Nello specifico si avrĂÂ :
* la caparra confirmatoria, che costituisce una conferma dellââŹâ˘adempimento, di cui segna quasi unââŹâ˘anticipata e parziale esecuzione. Al di lĂ dei profili strettamente funzionali, vanno evidenziati soprattutto gli effetti che la pattuizione della caparra confirmatoria produce, espressamente descritti dallââŹâ˘articolo 1385 Cc. Sotto il profilo prettamente fiscale, è riconosciuta alla caparra confirmatoria una funzione risarcitoria, in quanto, la stessa è finalizzata a risarcire o, comunque, indennizzare il soggetto che ha subito lââŹâ˘inadempienza. NellââŹâ˘ipotesi dellââŹâ˘adempimento del contratto, invece, la caparra esaurisce la sua funzione risarcitoria e diventa parte del corrispettivo, assoggettabile a Iva, sempre che ricorrano i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale, attraverso lââŹâ˘imputazione alla cessione effettuata o alla prestazione eseguita; tale operazione non avrĂ luogo qualora le parti optino per la restituzione, ex articolo 1385 Cc. Sulla natura accessoria ed eventuale della caparra, si conferma che essendo la clausola contenente la caparra non collegata necessariamente al contratto preliminare, come lo è, invece, la quietanza per il prezzo ricevuto rispetto a un contratto di compravendita, la stessa si configura, di conseguenza, come un atto autonomamente tassabile, ai sensi dellââŹâ˘articolo 21, comma 1 del Tur. Infine, per distinguere la caparra dallââŹâ˘acconto, occorre che la volontĂ delle parti manifestata nel contratto preliminare si traduca in una espressa menzione contrattuale, nel senso che la dazione della somma avviene a titolo di caparra confirmatoria o di acconto. A tal proposito si è concordi con la giurisprudenza che, sul punto, ha ritenuto che ââŹĹnel dubbio sullââŹâ˘effettiva volontĂ delle parti, lââŹâ˘anticipo va considerato come acconto e non caparra, poichĂŠ non si puĂ² supporre che le parti si siano assoggettate tacitamente ad una ââŹĹpena civileââŹÂ, ravvisabile nella funzione della caparra confirmatoriaââŹÂ (Ctc, sentenzaĂ Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă 6067/1989Ă Ă Ă Ă Ă Ă ; Cassazione, sentenza 10874/1994). Sulla distinzione caparra confirmatoria/acconto di prezzo, la recente risoluzione 197/E dellââŹâ˘1/8/2007 ha ribadito che, nel caso in cui lââŹâ˘operazione di trasferimento immobiliare sia soggetta a Iva, la previsione nel preliminare del versamento di una somma di denaro ââŹĹmediante imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzoââŹÂ attribuisce alla caparra lââŹâ˘ulteriore funzione di anticipazione del corrispettivo; pertanto, il versamento dellââŹâ˘acconto-prezzo, rappresentando lââŹâ˘anticipazione del corrispettivo pattuito (ex articolo 6 del DprĂ Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă 633/1972Ă Ă Ă Ă Ă Ă ), assume rilevanza ai fini Iva, con il conseguente obbligo per il cedente o il prestatore di emettere la relativa fattura con addebito dellââŹâ˘imposta. Ai fini dellââŹâ˘applicazione dellââŹâ˘imposta di registro, si renderĂ applicabile il criterio di alternativitĂ e, pertanto, le disposizioni soggette a Iva non saranno imponibili agli effetti del Registro, risultando dovuta la sola imposta di registro in misura fissa
* con riguardo agli acconti, lââŹâ˘articolo 6 del DprĂ Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă 633/1972Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă precisa che, se con riferimento a una cessione di beni si verifichi, pur anteriormente al verificarsi dellââŹâ˘effetto traslativo, il pagamento, ancorchĂŠ parziale, del corrispettivo, si avrĂ , con riferimento a tale prestazione, lââŹâ˘immediato assoggettamento a Iva; qualora lââŹâ˘acconto non sia soggetto a Iva, ai sensi del richiamo allââŹâ˘articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, lââŹâ˘imposta di registro sarĂ applicata in misura proporzionale con lââŹâ˘aliquota del 3%
* la caparra penitenziale rappresenta, invece, non una cautela contro lââŹâ˘inadempimento, ma il corrispettivo per lââŹâ˘attribuzione della facoltĂ di recesso. Per quanto concerne lââŹâ˘applicazione dellââŹâ˘imposta di registro, va detto che, non essendo espressamente contemplata dalla nota allââŹâ˘articolo 10 della Tariffa, non puĂ² trovare applicazione il rinvio allââŹâ˘articolo 6 della Tariffa stessa. Tenuto conto del carattere accessorio ed eventuale della clausola penitenziale, in quanto non connessa con un rapporto di derivazione necessaria alle disposizioni proprie del preliminare, e del suo contenuto patrimoniale che esula anche dal campo di applicazione dellââŹâ˘Iva, si ritiene debba trovare applicazione lââŹâ˘articolo 9 della Tariffa, che disciplina, in via residuale, tutte le disposizioni non altrove previste che manifestino un contenuto patrimoniale, con conseguente applicazione dellââŹâ˘aliquota proporzionale del 3 per cento (si richiama la risoluzione n. 310388 del 18/06/1990).
La caparra confirmatoria ai fini dellââŹâ˘imposta di registro e dellââŹâ˘Iva: precisazioni
EââŹâ˘ stato detto che lââŹâ˘importo della caparra confirmatoria potrĂ essere imputato alla prestazione principale, ai sensi dellââŹâ˘articolo 1385, comma 1, Cc, e lââŹâ˘imposta di registro pagata sulla caparra potrĂ essere imputata a quella dovuta sul contratto definitivo, a norma della nota allââŹâ˘articolo 10 della Tariffa. LââŹâ˘obiettivo della disposizione è, evidentemente, quello di evitare una duplicazione dââŹâ˘imposta, in conseguenza dellââŹâ˘imputazione della caparra alla prestazione dovuta, nel caso di stipula del contratto definitivo. Sul punto va confermata la disposizione contenuta nella circolare n. 37/1986, seconda la quale ââŹĹnel caso in cui il contratto definitivo non venga posto in essere, le somme riscosse in sede di registrazione di quello preliminare rimarranno definitivamente acquisite allââŹâ˘ErarioââŹÂ.
Appare con altrettanta chiarezza che, nel caso in cui la caparra confirmatoria venga imputata al corrispettivo definitivo soggetto a Iva, il contratto definitivo sarĂ soggetto a imposta di registro solo in misura fissa, rimanendo pregiudicata la possibilitĂ di imputazione dellââŹâ˘imposta di registro corrisposta sulla caparra. In questa fattispecie, la normativa non prevede il rimborso dellââŹâ˘imposta di registro pagata sulla dazione della caparra.
Il contratto preliminare per persona da nominare
Consiste nella sostituzione di altro soggetto al promittente acquirente e si realizza tramite lââŹâ˘inserimento, nel preliminare, della clausola ââŹĹper persona da nominareââŹÂ, ormai divenuta quasi di stile nellââŹâ˘ambito di tali contratti.
Per evitare abusi, lââŹâ˘articolo 32 del Tur disciplina espressamente la dichiarazione di nomina, prevedendo che la stessa sia soggetta a imposta fissa ââŹĹa condizione che la relativa facoltĂ derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nellââŹâ˘atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dellââŹâ˘atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stessoââŹÂŚin ogni altro caso ââŹÂŚ ĂŠ dovuta lââŹâ˘imposta stabilita per lââŹâ˘atto cui si riferisce la dichiarazioneââŹÂ.
La normativa fiscale, per chiare finalitĂ antielusive, non consente che la dichiarazione di nomina venga procrastinata dalle parti oltre il termine inderogabile di tre giorni dalla stipula dellââŹâ˘atto, come ĂŠ invece consentito ai fini civilistici dallââŹâ˘articolo 1402 Cc. Ne consegue che la clausola, normalmente ricorrente nei preliminari di vendita, che consente di effettuare la nomina in sede di definitivo, e quindi per lo piĂš oltre i tre giorni, puĂ² dar luogo a ulteriore pretesa impositiva, ai sensi dellââŹâ˘articolo 32 citato: il contratto definitivo, contenendo una implicita ancorchĂŠ inespressa dichiarazione di nomina di altro soggetto, appare produttivo di un duplice effetto traslativo, scontando le imposte dovute per due trasferimenti, dal promissario venditore al promissario acquirente e dal promissario acquirente allââŹâ˘effettivo acquirente.
Questo accade quando vengono utilizzate nel preliminare formule, assai ricorrenti nella prassi, in base alle quali la facoltĂ di nomina ĂŠ differita al contratto definitivo e, quindi, sostanzialmente riferita a questââŹâ˘ultimo negozio. Diversamente, qualora nel preliminare sia apposta una clausola dalla quale si evinca senza possibilitĂ di dubbi che la clausola ĂŠ riferita solo ed esclusivamente al preliminare, la dichiarazione di nomina, effettuata successivamente anche oltre i tre giorni, determina, ai sensi dellââŹâ˘articolo 32 del Tur, la percezione di unââŹâ˘ulteriore imposta fissa, in quanto lo stesso articolo 32 dispone che la nomina tardiva legittima lââŹâ˘applicazione dellââŹâ˘imposta relativa al contratto cui la nomina stessa si riferisce; trattandosi di nomina riferita a contratto preliminare, sarĂ in ogni caso dovuta la sola imposta fissa.
Rimane fedele alla logica del contratto preliminare per persona da nominare soltanto il negozio giuridico nel quale lo stipulante si riservi la facoltĂ di nominare altri al proprio posto, sino al momento della stipula del contratto definitivo; non puĂ² considerarsi tale, pertanto, quando la riserva di nomina sia riferita ai diritti e agli obblighi nascenti dal contratto definitivo.
La cessione del contratto preliminare
Una forma giuridica di ââŹĹtrasferimentoââŹÂ del preliminare ĂŠ costituita dalla cessione del contratto, pacificamente ammessa anche con riferimento al contratto preliminare. La cessione attua una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel rapporto giuridico contrattuale, operando, con un unico atto, la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente).
LââŹâ˘articolo 31 del Tur dispone che la ââŹĹcessione del contratto ĂŠ soggetta allââŹâ˘imposta con lââŹâ˘aliquota propria del contratto cedutoââŹÂ. Pertanto, dal momento che il preliminare è soggetto in linea di principio a imposta fissa, anche la relativa cessione sarĂ sottoposta a tassazione in eguale misura. Solo lââŹâ˘eventuale corrispettivo pattuito per la cessione, a favore del cedente o del contraente ceduto o di entrambi, sconterĂ lââŹâ˘imposta proporzionale del 3%, ai sensi dellââŹâ˘articolo 9 della Tariffa (ââŹÂatti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimonialeââŹÂ).
La cessione del contratto preliminare determina la detraibilitĂ da parte del cessionario, in sede di definitivo, delle imposte eventualmente pagate dal cedente al momento della registrazione del preliminare, poichĂŠ il cessionario viene a sostituirsi nella medesima posizione contrattuale del cedente; il che comporta lââŹâ˘automatico subentro in tutte le posizioni giuridiche soggettive di cui era titolare il cedente.
Anche per quanto concerne i ââŹĹpreliminari soggetti a IvaââŹÂ puĂ² porsi il problema della sostituzione soggettiva del promissario acquirente. In tale sede, peraltro, il problema è semplificato dallââŹâ˘articolo 26 del DprĂ Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă 633/1972Ă Ă Ă Ă Ă Ă , norma che consente di rettificare unââŹâ˘operazione assoggettata a Iva ove la stessa venga meno, tra lââŹâ˘altro, in conseguenza di risoluzione. Se, dunque, la risoluzione del contratto non legittima il rimborso dellââŹâ˘imposta di registro giĂ corrisposta, ben diversa ĂŠ la situazione per lââŹâ˘Iva, potendosi in tale sede, senza alcun maggiore aggravio fiscale, procedere alla risoluzione del preliminare e alla stipula di un nuovo contratto con colui che dovrĂ essere il destinatario ultimo degli effetti del definitivo.
Il contratto preliminare e le figure della prelazione e dellââŹâ˘opzione
Il patto di prelazione è lââŹâ˘accordo in forza del quale un soggetto (promittente) si obbliga a dare a un altro soggetto (promissario o prelazionario) la preferenza rispetto ad altri, a paritĂ di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto. Dal patto di prelazione nascono, a carico del promittente, un obbligo di carattere positivo, di comunicare al promissario lââŹâ˘intenzione di concludere il contratto e le condizioni dello stesso (denuntiatio), e un obbligo negativo, di astenersi dalla stipula con terzi prima di aver informato il promissario o di aver ricevuto la sua risposta.
Nel contratto di opzione, una parte resta vincolata alla propria dichiarazione, mentre lââŹâ˘altra ha facoltĂ di accettarla o meno. Nel patto di opzione, lââŹâ˘effetto finale si produce semplicemente con la dichiarazione di accettazione della parte non obbligata, essendo la proposta giĂ manifestata.
In relazione a queste due figure, ben riconducibili allo schema negoziale del contratto preliminare unilaterale, si puĂ² concludere per la loro assoggettabilitĂ allââŹâ˘obbligo della registrazione con lââŹâ˘applicazione dellââŹâ˘imposta di registro in misura fissa. Inoltre, qualora, venga stabilita una controprestazione o premio, a favore del contraente che assume lââŹâ˘obbligo di contrarre e lââŹâ˘operazione non sia imponibile agli effetti dellââŹâ˘Iva poichĂŠ non riguarda un operatore economico, si applica lââŹâ˘imposta proporzionale relativa alla natura dellââŹâ˘attribuzione patrimoniale: se è costituita da una somma di denaro, si applicherĂ lââŹâ˘articolo 9 della Tariffa; in ogni altro caso, la misura dellââŹâ˘imposta dipenderĂ dalla natura del bene ceduto o dallââŹâ˘obbligazione assunta a titolo di ââŹĹpremioââŹÂ.
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Dicembre 7th, 2007 at 12:37
[...] da http://www.fiscooggi.it di Carla Pallaoro Ă Ă In generale, lââŹâ˘atto va registrato in termine fisso, entro 20 giorni dalla data di stipula Privati e operatori economici ricorrono frequentemente allo strumento negoziale del contratto preliminare. Soprattutto nel campo della compravendita immobiliare, è particolarmente diffusa la prassi secondo cui lââŹâ˘atto di vendita è preceduto dal “compromessoââŹÂ, anche se proprio nello stesso settore è altrettanto rilevante il numero di atti non registratiĂ che, oltre a comportare lââŹâ˘evasione dellââŹâ˘imposta di registro direttamente connessa alle disposizioni contenute nel contratto preliminare, sottrae al Fisco una fetta sostanziosa di base imponibile, che riverbera i suoi effetti piĂš rilevanti su tributi importanti quali lââŹâ˘Iva e le imposte sul reddito. Ă Il legislatore, al fine di scoraggiare il ricorso a non rappresentare nel contratto definitivo lââŹâ˘effettivo corrispettivo, ha espressamente previsto che ââŹĹI contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 (articolo 1 della legge 266/2005) sono esclusi dai controlliââŹÂŚe nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sullââŹâ˘intero importo di questââŹâ˘ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra lââŹâ˘imposta dovuta e quella giĂ applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto lââŹâ˘importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dellââŹâ˘articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Ă Da ultimo, vanno sottolineate le importanti novitĂ introdotte dalla Finanziaria 2007, che ha posto a carico degli ââŹĹagenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui allââŹâ˘art. 2 della L. 3 febbraio 1989 n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivitĂ di conclusione degli affariââŹÂ, lââŹâ˘obbligo di richiederne la registrazione, prevedendo inoltre che siano solidalmente coobbligati al pagamento dellââŹâ˘imposta dovuta. Tra le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivitĂ rientrano, oltre ai contratti preliminari (nonchĂŠ alle proposte di acquisto e/o di vendita), anche i contratti di locazione, il contratto di comodato di beni immobili. Va da sĂŠ che rimane esclusa dallââŹâ˘obbligo della registrazione la proposta contrattuale non accettata dalle parti, in quanto semplice atto di natura pre-negoziale. Nel caso di accettazione della proposta stessa, invece, scatta lââŹâ˘obbligo della registrazione, anche a carico del mediatore (se coinvolto), in quanto lââŹâ˘incontro della proposta e dellââŹâ˘accettazione determina la conclusione del contratto preliminare. Ă Per i molteplici profili di interesse giuridico che il contratto preliminare presenta sotto lââŹâ˘aspetto civilistico e tributario, appare rilevante approfondire la questione dellââŹâ˘imponibilitĂ ai fini dellââŹâ˘imposta di registro del contratto stesso. Ă Il contratto preliminare EââŹâ˘ un contratto con effetti obbligatori, avente a oggetto la promessa di vendere e, rispettivamente, di acquistare un dato immobile per un prezzo determinato e che disciplina, inoltre, il contenuto del contratto definitivo che le parti si impegnano a stipulare successivamente. Per quanto attiene al contenuto, lo stesso deve avere un minimo di determinatezza; in caso contrario, essendo comunque un contratto, sarebbe invalido per indeterminatezza dellââŹâ˘oggetto. Ă Il Codice civile, nel regolare la forma del contratto preliminare, dispone, allââŹâ˘articolo 1351, che questo sia nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo. Relativamente alle cessioni immobiliari, il preliminare deve, pertanto, essere fatto, a pena di nullitĂ , per iscritto, essendo questa la forma prevista per il contratto definitivo dallââŹâ˘articolo 1350 del Codice civile. Ă Non sussiste, invece, lââŹâ˘obbligo di autentica delle firme, in quanto richiesta soltanto per la trascrizione nei registri immobiliari e non ai fini della validitĂ del contratto. Qualora, tuttavia, le parti decidano di stipulare il preliminare per atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata, il contratto andrĂ obbligatoriamente trascritto ai sensi dellââŹâ˘articolo 2645-bis del Codice civile. Ă La disciplina in disamina non contiene disposizioni di carattere fiscale di particolare rilevanza, ad eccezione della previsione in base alla quale per la trascrizione di tali contratti lââŹâ˘imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa (articolo 4 della tariffa allegata al Dlgs 349/90), alla riscossione della quale provvede direttamente la Conservatoria dei registri immobiliari in sede di presentazione della formalitĂ . Ă EââŹâ˘ evidente che con la conclusione del contratto definitivo, il preliminare esaurisce la propria funzione, in quanto il definitivo produce effetti ex nunc. LââŹâ˘individuazione del carattere ââŹĹpreliminareââŹÂ o ââŹĹdefinitivoââŹÂ del contratto dipende dalla ricerca della volontĂ effettiva delle parti, onde accertare se essa sia rivolta a rinviare nel tempo la produzione degli effetti programmati ovvero a realizzarli subito. In questââŹâ˘ultimo caso, il contratto preliminare viene definito ââŹĹimproprioââŹÂ. Ă Appare, quindi, importante individuare, al di lĂ della terminologia adoperata, se si è in presenza di una promessa di vendita ovvero di un contratto definitivo, applicando il principio civilistico in base al quale nellââŹâ˘interpretare il contratto si deve indagare sulla comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (articolo 1362, Cc). Ă La distinzione operata a livello civilistico assume rilievo anche per la normativa fiscale. Difatti, la corretta interpretazione dellââŹâ˘atto concluso tra le parti assume rilievo anche per individuare il trattamento fiscale da applicare allo stesso. La verifica va fatta in relazione agli effetti che si producono: in caso di preliminare vi è soltanto il sorgere di un obbligo; il definitivo determina, invece, lââŹâ˘effetto immediato del trasferimento del diritto. Ă La disciplina del contratto preliminare ai fini dellââŹâ˘imposta di registro Fatte queste brevi premesse, in ordine alla tassazione del preliminare ai fini dellââŹâ˘imposizione indiretta, la principale norma di riferimento ĂŠ costituita dallââŹâ˘articolo 10 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, dalla quale si evince lââŹâ˘obbligo della registrazione in termine fisso, entro 20 giorni dalla data dellââŹâ˘atto e lââŹâ˘applicazione dellââŹâ˘imposta in misura fissa (168 euro). Il testo unico del 1986 ha, peraltro, apportato a tale pacifico principio unââŹâ˘importante precisazione, disciplinando espressamente, nella nota al citato articolo 10, le modalitĂ di tassazione di quelle disposizioni accessorie incluse nel preliminare che non rientrano nel contenuto minimo dello stesso, costituito dallââŹâ˘assunzione dellââŹâ˘obbligo di stipulare il contratto definitivo. Ă Si tratta, in particolare, delle clausole che prevedono il pagamento di acconti di prezzo non soggetti a Iva o di dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria. La nota allââŹâ˘articolo 10 prevede che acconti di prezzo e caparre confirmatorie siano soggetti ad autonoma tassazione in sede di registrazione del preliminare, ma che lââŹâ˘imposta corrisposta a tale titolo possa essere poi imputata allââŹâ˘imposta principale dovuta per la registrazione del definitivo e, quindi, detratta da questââŹâ˘ultima. PiĂš precisamente, per gli acconti di prezzo sarĂ applicabile lââŹâ˘articolo 9 della Tariffa e, quindi, lââŹâ˘aliquota del 3%, mentre per la caparra confirmatoria viene invece richiamato lââŹâ˘articolo 6 della Tariffa, che prevede lââŹâ˘aliquota dello 0,50 per cento. Ă Si è fatto cenno al ââŹĹcontratto preliminare improprioââŹÂ, nella pratica frequentemente utilizzato, che va distinto da quello ââŹĹproprioââŹÂ. Tale distinzione ha rilevanza soprattutto in materia fiscale, in quanto al preliminare improprio va applicata lââŹâ˘imposta proporzionale di registro prevista per il trasferimento del bene o la costituzione del diritto, mentre al preliminare proprio va applicata la sola imposta fissa. Tale interpretazione è fedele al principio espresso nellââŹâ˘articolo 20 del Dpr 131/1986, secondo il quale ââŹĹlââŹâ˘imposta va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparenteââŹÂ. Ă Si ricorda che per intrinseca natura deve intendersi la ricostruzione giuridica dellââŹâ˘atto risultante dallââŹâ˘esame del suo contenuto, mentre per effetti giuridici devono intendersi le modificazioni che lââŹâ˘atto stesso produce nelle situazioni giuridiche dei soggetti coinvolti e ciĂ² anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (Cassazione, sentenza n. 417/1992). Di conseguenza, se, ad esempio, lââŹâ˘atto contiene disposizioni tali da configurare un vero e proprio contratto traslativo della proprietĂ di un immobile, lââŹâ˘ufficio finanziario deve applicare, al momento della registrazione dellââŹâ˘atto lââŹâ˘aliquota proporzionale nelle misure previste dallââŹâ˘articolo 1 della Tariffa. Contestualmente, lo stesso ufficio deve riscuotere anche le imposte ipotecarie e catastali, qualora il contratto preliminare improprio rivesta la forma dellââŹâ˘atto pubblico o della scrittura privata autentica. Il successivo atto di vendita, da considerare meramente riproduttivo, invece, sconterĂ lââŹâ˘imposta di registro in misura fissa (risoluzione n.Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă Ă 301596/1976Ă Ă Ă Ă Ă Ă ). Altrettanto avverrĂ in caso di contratto preliminare improprio stipulato con semplice scrittura privata non autenticata; infatti, tenuto conto che nel caso di effetti traslativi o costitutivi dellââŹâ˘atto lââŹâ˘imposta ipotecaria viene riscossa dallââŹâ˘agenzia delle Entrate, il momento in cui sorge lââŹâ˘obbligo di pagamento dellââŹâ˘imposta stessa coincide sempre con la formazione dellââŹâ˘atto traslativo della proprietĂ , costitutivo o traslativo di altro diritto reale; non con lââŹâ˘esecuzione della formalitĂ della trascrizione. Ă Anche ai fini dellââŹâ˘applicazione dellââŹâ˘Iva assumono rilievo la natura dellââŹâ˘atto e i suoi effetti giuridici, i quali condizionano la determinazione del momento di effettuazione dellââŹâ˘operazione, con i connessi obblighi strumentali di fatturazione, registrazione e liquidazione dellââŹâ˘imposta; per cui, se in relazione alla stipula del preliminare vengono effettuati pagamenti a titolo di acconto sul prezzo, lââŹâ˘operazione si considera effettuata alla data del pagamento, limitatamente allââŹâ˘importo pagato, con lââŹâ˘obbligo per lââŹâ˘imprenditore di emettere fattura per la somma riscossa. Ă Si renderĂ , nel caso, applicabile il criterio di alternativitĂ previsto dallââŹâ˘articolo 40 del Tur e, pertanto, le operazioni soggette a Iva non saranno imponibili agli effetti del Registro, risultando dovuta la sola imposta fissa. CiĂ² vale, in specie, per quanto concerne gli acconti di prezzo, dovendosi peraltro ricordare che la situazione cambia se la somma corrisposta assolve, come avviene di frequente, la funzione di caparra confirmatoria. Infatti, poichĂŠ la dazione di una somma a titolo di caparra non costituisce operazione imponibile ai fini Iva, si renderĂ sotto tale profilo applicabile lââŹâ˘articolo 6 della Tariffa, con conseguente applicazione dellââŹâ˘imposta con aliquota dello 0,50 per cento.Ă Continua [...]
Febbraio 6th, 2008 at 14:15
buongiorno, in riferimento all articolo Il contratto preliminare: ipotesi e tassazione - Parte 2 da voi pubblicato nel 12-2007 vi chiedo alcuni chiarimenti.
vi riferite nell’articolo, in relazione alla “cessione del contratto preliminare” all art 31 del TUR e “all art.9 della tariffa”.
mi potete chiarire cosa è il TUR e dove trovarlo e dove reperire la “art.9 della tariffa”?
grazie
marco vitale
Febbraio 7th, 2008 at 17:58
x Marco
Il tasso ufficiale di riferimento anche denominato
TUR è un tasso fissato dalla banca centrale europea (BCE) applicato durante le operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario e finanziario.
Per ulteriori indicazioni consultare:
http://uilbasilicata.it/T.U.I.R.htm
cordiali saluti
la redazione