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Fisco: detrazione mutui prima casa anche per quelli rinnovati


27 Dicembre 2007 | postato da: redazione | Osservatorio Mutui | letto: 722

da www.casa-oggi.it di Ant

La risoluzione ricorda poi la circolare 95/2000, con la quale e’ stato chiarito che, nel caso in cui venga estinto un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota residua di capitale, maggiorata delle spese e oneri correlati, la detrazione spetta anche se il soggetto mutuante e’ diverso da quello originario. Inoltre, il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volonta’ dello stesso debitore e’ stato espressamente previsto dal decreto legge 7/2007, recante la disciplina sulla “portabilita’ del mutuo”.
Alla luce di queste considerazioni e considerata la stretta affinita’ tra le fattispecie di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo per la costruzione della stessa, per evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, l’Agenzia ritiene possibile conservare i benefici gia’ riconosciuti in relazione al primo contratto. Pertanto, l’agevolazione prevista dall’articolo 15, comma 1-ter, del Tuir, si applica anche nell’ipotesi in cui l’estinzione e la successiva stipula sono riferibili a un mutuo stipulato per la costruzione dell’abitazione principale.
La risoluzione, infine, precisa che la detrazione non puo’ essere riconosciuta sull’intero importo del secondo mutuo quando esso risulti superiore, anche se di poco, alla residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. E’ necessario, quindi, determinare la percentuale dell’importo del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo.(AGI)
 

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