Ici: Ancora una settimana di tempo per regolarizzare gli omessi versamenti
11 Gennaio 2008 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse
Ici, rimedio entro il 16 gennaio. Si avvicina la prima scadenza per il ravvedimento
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da www.ilsole24ore.comÂ
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Se entro il 17 dicembre scorso il contribuente non ha versato, ha versato solo parzialmente od oltre questo termine l’Ici dovuta a saldo, ha ancora la possibilità di rimediare all’errore pagando una mini-sanzione. Entro 30 giorni dalla commissione della violazione ci si può, infatti, avvalere del ravvedimento operoso, versando tributo dovuto, interessi legali e sanzione del 3,75% rapportata alla somma da pagare. La correzione è, quindi, possibile fino al 16 gennaio. I 30 giorni, infatti, decorrono non dalla data prevista dalla legge per il versamento (16 dicembre) che era un giorno festivo, ma dal giorno successivo non festivo, vale a dire dal momento in cui effettivamente il contribuente avrebbe dovuto pagare. L’omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere comunque regolarizzato entro il termine di un anno dal momento in cui è stata commessa la violazione, con l’applicazione, però, di una sanzione in misura maggiore, ovvero del 6 per cento. L’adempimento, tuttavia, deve essere spontaneo e cioè risultare da comportamenti posti in essere dal contribuente prima che siano in atto i controlli del Fisco. Nel caso in cui si tratti dell’omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sono richiesti particolari adempimenti. Tutto si risolve nell’effettuare il pagamento omesso ovvero nell’integrare quello tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi. Gli interessi devono essere computati nella misura del saggio legale, con maturazione a giorno di ritardo. Va ricordato che dal 1° gennaio 2008 gli interessi legali sono stati fissati al 3 per cento. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento per intero del debito tributario, inclusi sanzioni e interessi. L’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 richiede il versamento contestuale del dovuto entro i termini di legge, che variano a seconda del tipo di violazione. Se la scadenza è di trenta giorni, il pagamento deve avvenire per intero non oltre questo termine, anche se in momenti diversi: in un primo momento si corrisponde il tributo e successivamente si versano interessi e sanzioni. Nei casi in cui sono possibili scadenze diverse per la regolarizzazione, come per gli omessi versamenti, per i quali la norma prevede, appunto, la scelta dei trenta giorni dalla scadenza originaria e del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’annualità in cui è commessa la violazione, il momento in cui si perfeziona il ravvedimento è quello in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento. Se questo è intervenuto oltre il primo termine (trenta giorni), si applicherà la disciplina della scadenza successiva, con sanzione maggiorata.






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