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Ici, rimedio entro il 16 gennaio. Si avvicina la prima scadenza per il ravvedimento
  
da www.ilsole24ore.com 
 
Se entro il 17 dicembre scorso il contribuente non ha versato, ha versato solo parzialmente od oltre questo termine l’Ici dovuta a saldo, ha ancora la possibilità di rimediare all’errore pagando una mini-sanzione. Entro 30 giorni dalla commissione della violazione ci si può, infatti, avvalere del ravvedimento operoso, versando tributo dovuto, interessi legali e sanzione del 3,75% rapportata alla somma da pagare. La correzione è, quindi, possibile fino al 16 gennaio. I 30 giorni, infatti, decorrono non dalla data prevista dalla legge per il versamento (16 dicembre) che era un giorno festivo, ma dal giorno successivo non festivo, vale a dire dal momento in cui effettivamente il contribuente avrebbe dovuto pagare. L’omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere comunque regolarizzato entro il termine di un anno dal momento in cui è stata commessa la violazione, con l’applicazione, però, di una sanzione in misura maggiore, ovvero del 6 per cento. L’adempimento, tuttavia, deve essere spontaneo e cioè risultare da comportamenti posti in essere dal contribuente prima che siano in atto i controlli del Fisco. Nel caso in cui si tratti dell’omesso, parziale o tardivo versamento del tributo non sono richiesti particolari adempimenti. Tutto si risolve nell’effettuare il pagamento omesso ovvero nell’integrare quello tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi. Gli interessi devono essere computati nella misura del saggio legale, con maturazione a giorno di ritardo. Va ricordato che dal 1° gennaio 2008 gli interessi legali sono stati fissati al 3 per cento. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento per intero del debito tributario, inclusi sanzioni e interessi. L’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 richiede il versamento contestuale del dovuto entro i termini di legge, che variano a seconda del tipo di violazione. Se la scadenza è di trenta giorni, il pagamento deve avvenire per intero non oltre questo termine, anche se in momenti diversi: in un primo momento si corrisponde il tributo e successivamente si versano interessi e sanzioni. Nei casi in cui sono possibili scadenze diverse per la regolarizzazione, come per gli omessi versamenti, per i quali la norma prevede, appunto, la scelta dei trenta giorni dalla scadenza originaria e del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’annualità in cui è commessa la violazione, il momento in cui si perfeziona il ravvedimento è quello in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento. Se questo è intervenuto oltre il primo termine (trenta giorni), si applicherà la disciplina della scadenza successiva, con sanzione maggiorata.

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