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L’ ipoteca, non è necessario cancellarla quando il mutuo è stato estinto

da www.repubblica.it di Antonella Donati 
  
Il “danno” maggiore che fanno le banche ai propri clienti non è quello di non applicare la legge, quanto piuttosto quello di non spiegare che la cancellazione dell’ipoteca non serve. Mai. Nemmeno quando si vuol vendere l’immobile. Infatti, come stabilisce l’articolo 2878 del Codice Civile, l’ipoteca si estingue: “con la cancellazione dell’iscrizione; con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’art. 2847 (20 anni); con l’estinguersi dell’obbligazione.” Quest’ultima espressione sta a significare che una volta effettuato l’ultimo pagamento la banca creditrice non potrà più vantare nessun diritto nei confronti dell’immobile del cliente sul quale era stata accesa l’ipoteca. L’immobile, in sostanza, è “libero da oneri” per legge anche senza la necessità che il notaio intervenga per modificare la trascrizione ipotecaria e riportare l’avvenuto pagamento. Quindi quando il venditore ha in mano il documento da cui risulta che l’ultima rata è stata versata e il debito estinto,  può tranquillamente vendere l’immobile senza preoccuparsi di altro. E qualunque notaio potrà effettuare l’atto di vendita senza imporre onmeri di cancellazione. E a maggior ragione se non si intende vendere non occorre occuparsi di cancellare l’ipoteca: la casa, ormai, non corre più alcun rischio per legge. E questo vale per qualunque tipo di immobile e qualunque tipo di di ipoteca.Allo stesso modo al termine dei 20 anni non occorre alcun atto per la cancellazione perchè l’ipoteca, anche se rimane nero su bianco nei registri immobiliari, ha perso la sua efficacia. Detto questo è comunque bene sapere che dall’inizio dell’anno la legge finanziaria ha previsto l’obbligo da parte delle banche di cancellare l’ipoteca anche in caso di mutuo frazionato.
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