Condominio.Tutto quello che c’è da sapere per avere le agevolazioni fiscali
18 Gennaio 2008 | postato da: redazione | Condominio | letto: 336
da www.repubblica.it
Tutto quello che c’è da sapere per avere le agevolazioni fiscali per ristrutturazione e risparmio energetico in condominio. Come fare, quale documentazione presentare, di cosa si deve occupare l’amministratore. Questo uno dei capitoli più interessanti della nuova Guida dell’Agenzia delle entrate dal titolo “Condominio: adempimenti e agevolazioni fiscali”.
Le agevolazioni per le ristrutturazioni e il risparmio energetico - Nella Guida c’è dunque un vademecum per avere le agevolazioni quanto i lavori vengono effettuati a livello condominiale. Si ricorda, quindi, che è necessario inviare a Pescara, insieme alla comunicazione di inzio lavori, copia della delibera assembleare e copia della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria.
Per consentire la detrazione ai singoli proprietari l’amministratore deve poi rilasciare una certificazione in cui attesta aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e indica la quota della spesa imputabile a ciascuna delle unità immobiliari possedute dal condomino, calcolata in base ai millesimi di proprietà. Stesse regole anche per le detrazioni per risparmio energetico con in più l’obbligo di acquisire: l’asseverazione, attestante che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; l’attestato di certificazione energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e deve tener conto di particolari procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni ( in mancanza di queste procedure, l’attestato può essere sostituito da quello di “qualificazione energetica”, che deve essere predisposto in conformità allo schema allegato al decreto 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato); la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, con il codice fiscale del condominio e l’indicazione di chi la trasmette (amministratore o condomino).
L’Ici sulle parti comuni - Nella Guida viene affrontata anche la questione dell’Ici sulle parti comuni. A questo prosito la Guida ricorda che al versamento sono tenuti i singoli condomini, ciascuno per la propria quota. Fanno eccezione i condomini che si trovano nei comuni per i quali il regolamento consente all’amministratore di condominio la facoltà di effettuare un versamento complessivo. In questo caso, l’amministratore effettuerà la ripartizione tra i condòmini in base ai rispettivi millesimi di proprietà, fornendo loro la documentazione relativa alla determinazione e al versamento dell’imposta.
Prima scadenza fiscale il prossimo 28 febbraio - E dal momento che il primo appuntamento fiscale per gli amministratori è fissato al prossimo 28 febbraio, nella Guida si trova anche una panoramica sull’attività di amministrazione sia per quel che riguarda gli aspetti fiscali della retribuzione dell’amministratore che in merito ai compensi corrisposti da parte dell’amministratore per conto del condominio per prestazioni di lavoro dipendente e autonomo e in dipendenza di contratti d’opera e di appalto.
vai alla guida











Lascia un commento