Certificazioni ipotecarie, la richiesta obbliga al pagamento
19 Gennaio 2008 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse
Agenzia del Territorio, circolare n. 1 del 18 gennaio 2008
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da www.fiscooggi.it di Alessandra Gambadoro
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Tasse ipotecarie e imposta di bollo dovute a prescindere dall’effettivo ritiro del documento.
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L’imposta di bollo e le tasse ipotecarie per i certificati rilasciati dal Conservatore dei registri immobiliari sono dovute anche se i documenti non vengono successivamente ritirati dall’interessato. L’obbligo di pagare i tributi scatta infatti a seguito della presentazione della richiesta. L’ufficio, per riscuotere le somme dovute, potrà notificare un apposito avviso di liquidazione.
E’quanto chiarito dall’agenzia del Territorio nella circolare n. 1/2008 del 18 gennaio, dopo aver acquisito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato.Â
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Richiamando i principi del diritto amministrativo, la circolare afferma che l’obbligazione tributaria relativa all’imposta di bollo sul certificato ipotecario nasce al momento della sua formazione ossia quando è sottoscritto dal Conservatore e non al momento del rilascio, cioè della sua effettiva consegna. L’applicazione dell’imposta è, quindi, indipendente dal ritiro del documento da parte di coloro che ne hanno fatto richiesta.Â
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Vengono in questo modo estese all’imposta di bollo le stesse regole vigenti, dal 1° febbraio 2005, per le tasse ipotecarie, in relazione alle quali è espressamente stabilito dalla norma che gli importi previsti per i certificati ipotecari sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro degli stessi.Â
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Le tasse ipotecarie vanno versate in due distinti momenti: contestualmente all’atto della domanda l’importo per ogni certificato richiesto, al ritiro del documento le somme complessivamente dovute per ogni nota visionata, fermo restando che tali cifre vanno comunque pagate anche in caso di mancato ritiro dell’atto.Â
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L’interpretazione fornita dal Territorio sulla questione è rafforzata dal parere dell’Avvocatura generale dello Stato che, a proposito del bollo, ha affermato che “… l’imposta non possa che essere dovuta anche in caso di mancato ritiro del certificato da parte del richiedente, posto che il servizio di cui il bollo costituisce corrispettivo, viene reso a prescindere da tale ultima circostanza” e “che l’ufficio possa legittimamente procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta, previa notifica di apposito avviso di liquidazione”.Â
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Entrambi i tributi, dal momento che la norma non fissa un termine entro il quale i certificati devono essere ritirati, vanno richiesti mediante notifica di apposito avviso di liquidazione.
L’azione dell’Amministrazione finanziaria può essere espletata entro tre anni.
I tributi sono comunque dovuti se, trascorso tale termine, l’interessato ritira i certificati richiesti.










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