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Chi compra un’autorimessa dopo averne venduta un’altra, che era stata acquistata con il beneficio della “prima casa”, può beneficiare di nuovo dell’agevolazione. Tuttavia, non ottiene il credito d’imposta né può pretendere di evitare la decadenza per rivendita prima che siano trascorsi cinque anni: è quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 30/E del 1° febbraio 2008. Si ipotizzi che Tizio venda nel 2008 un garage acquistato nel 2004 (quindi prima del termine dei cinque anni dall’acquisto), che il box sia stato acquistato con un appartamento e che l’acquirente ha fruito dell’agevolazione “prima casa”. Una volta venduto il garage Tizio intende comprarne (entro un anno dalla vendita) un altro, da destinare a pertinenza dell’appartamento acquistato nel 2004. Tizio quindi intenderebbe: - avvalersi dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto del nuovo garage; - non decadere dall’agevolazione fruita nel 2003 a causa della rivendita infraquinquennale; - beneficiare del credito d’imposta (articolo 7, comma 1, legge 448/1998 che si originerebbe per l’acquisto effettuato entro un anno dalla vendita. L’agenzia delle Entrate risponde positivamente al primo quesito, in quanto l’agevolazione “prima casa” può essere applicata, se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge, anche per l’acquisto delle pertinenze di un’abitazione sia che cià avvenga in contemporanea sia che avvenga con atto separato rispetto. Sugli altri quesiti l’amministrazione risponde invece negativamente. La condizione per evitare la decadenza a causa di rivendita infraquinquennale e per ottenere il credito d’imposta in seguito ad acquisto infrannuale è che «il riacquisto riguardi un altro immobile abitativo». Infatti: - il comma 4 della Nota II-bis all’articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico del registro dispone che la decadenza per rivendita infraquinquennale si evita «nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale»; - l’articolo 7, comma 1, della legge 448/1998 dispone che il credito di imposta spetta «ai contribuenti che provvedono ad acquisire … entro un anno dall’alienazione dell’immobile … un’altra casa di abitazione non di lusso».






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