Modulo per la richiesta di ImmobiliModulo per Proporre il tuo ImmobileModulo per Inserire la tua AgenziaGlossario Immobiliare
- Ricerca avanzata

da www.mondocasablog.com 

Intervenendo oggi al Convegno organizzato da Anci, Uncem, Legautonomie alle Stelline di Milano sul tema ” Catasto ai Comuni” il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha dichiarato: “Occorre rivedere l’imposta di successione poiche’ la sua attuale strutturazione è fortemente discriminatoria. Questa imposta è particolarmente gravosa soprattutto per gli immobili intestati alle persone fisiche (in massima parte abitazioni) per i quali il carico fiscale complessivo, tra imposta principale (aliquote del 4-6-8 % a seconda delle categorie di eredi ) ed imposte ipocatastali ( 3 % ) -le quali nell’antico regime erano assorbite dall’imposta principale - raggiunge rispettivamente il 7,4-il 9,6-ed il 11,8 % ;cio’ in quanto si è tassati, tra l’altro, anche su una quota del 10 % del valore degli immobili per beni mobili di cui si presume il possesso, anche se questi non esistono: la presunzione comunque non è assoluta, ma puo’ superarsi con una constatazione analitica.
In tal caso le aliquote rimarrebbero comunque del 7-9-ed 11 %.”
 
“Con la riforma catastale in corso, che innalzera’ sensibilmente il valore degli immobili e quindi la base impositiva, tale imposta assumera’ una portata espropriativa. Un Governo che si preoccupi di tutelare l’investimento privato nella casa, alla luce non solo dell’esigenza della sua concorrenzialita’ economica, ma anche del suo ruolo sociale quale volano della funzione abitativa,non puo’ tralasciare di rivedere la materia relativa a questo tributo. Esiste una franchigia, ma la sua efficacia rischia di essere fortemente ridotta o vanificata dal fatto che,come disposto dalla Agenzia delle entrate con propria circolare,sono richiamate a far parte dell’asse ereditario tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius,anche nel periodo in cui l’imposta era abolita.
Per i titoli mobiliari e gli altri beni non immobili si applicano solo le aliquote ordinarie del 4-6-8 %; non essendovi le ipocatastali.
Stessa questione si pone per la presunzione del 10 % di cui si è detto. Se si tratta di successione nella azienda “di famiglia”, osserviamo che la finanziaria 2008 ha gia’ recepito la nostra pressante richiesta - reiterata più volte dopo il vademecum fiscale da noi diramato nel gennaio del 2007- tesa ad ottenere l’equiparazione, sul piano dell’esenzione , del coniuge ( che era soggetto all’imposta) e dei discendenti diretti.”
 
 Achille Colombo Clerici
 Presidente Assoedilizia
 Associazione della Proprieta’ Edilizia. tel 335237878
 www.assoedilizia.com

2 Responses to “L’imposta di successione non puo’ essere lasciata”

  1. maurizio Says:

    Buongiorno,
    vorrei avere un chiarimento in merito alla spettanza di pagamento di rata ICI relativa ad un immobile intestato a mio padre che lo abita, e del quale noi figli siamo diventati eredi in quota parte.
    Tale immobile, anni fa, era residenza di tutta la famiglia ( i miei genitori più noi tre figli ); poi mia madre è mancata, per cui il 50% diventò proprietario mio padre, e il restante 50% diviso in tre parti uguali tra noi tre figli, che abitiamo, ognuno, in immobili diversi. Quindi la domanda è questa: ci spetta pagare la quota ici ( che ho pagato comunque fino allo scorso anno come seconda casa! ) su quell’immobile che è abitato tuttora da mio padre, e di cui ora però lui non pagherebbe nemmeno l’ici, a seguito della nuova regolamentazione relativa alla prima casa?

    In attesa di un riscontro, saluto cordialmente

  2. redazione Says:

    x Maurizio

    Per suo padre in quanto prima casa con la nuova direttiva non paga ici per in quanto seconda casa dovete continuare a pagarla

    la redazione

Lascia un commento