La manovra. Sofferto addio alle deduzioni extracontabili
 da www.ilsole24ore.com di G.P.R. Gi.Va.
Spiazzati dall’abolizione del quadro ECÂÂ
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Brutte sorprese dalla Finanziaria 2008 per alcune delle imprese che hanno utilizzato la rivalutazione volontaria dei beni strumentali, anche nella prospettiva di speculare sulla differenza tra l’imposta sostitutiva a suo tempo pagata e il risparmio in termini di imposte dirette, conseguente alla decorrenza fiscale dei nuovi valori. I valori dei beni ammortizzabili rivalutati per effetto della legge n. 266/2005 sono fiscalmente riconosciuti dal 2008. Solo dal 1° gennaio 2008, rilevano ai fini degli ammortamenti e della determinazione della plus o della minusvalenza nel caso di loro cessione. In merito alle diverse questioni attinenti le modalitàper massimizzare i benefici inerenti gli ammortamenti dei beni rivalutati rimandiamo ad altro contributo di questa pagina. La legge 244/2007, la Finanziaria per il 2008, ha abrogato il quadro EC e con esso la possibilitàdi procedere a deduzioni extracontabili di ammortamenti, svalutazioni e rettifiche di valore. L’eliminazione, disposta dall’articolo 1, comma 33, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007. In pratica, quindi, dal 2008, lo stesso anno dal quale ha decorrenza anche l’efficacia fiscale della rivalutazione di cui alla Finanziaria 2006. Senza entrare nel merito della ratio che ha condotto il legislatore a decidere per la soppressione del quadro EC che rischia comunque di riproporre, e anche amplificare, il tema dell’inquinamento fiscale dei bilanci, osserviamo che il taglio spiazza non poco gli operatori che hanno ritenuto di accedere alla rivalutazione contando, all’epoca, su determinati risultati che ora, stante gli interventi, non sono più configurabili. Si pensi al caso di specie: – societàche nel 2006 ha deciso di rivalutare brevetti di proprietà; – piano di ammortamento sistematico dei beni stimato dagli amministratori in 10 anni; – ammortamento fiscale (articolo 103, comma 1 del Tuir) pari al 50% (prima delle modifiche del Dl 223/2006 l’ammortamento fiscale era del 33%). Gli amministratori, all’epoca, valutano la situazione e decidono di rivalutare i brevetti “facendo affidamento” sul fatto che per il tramite del quadro EC l’ammortamento sarebbe stato fiscalmente spesato molto più velocemente rispetto al piano di ammortamento sistematico civilistico. E per questo, valutati pro e contro, pagano l’imposta sostitutiva contando sull’incasso a breve del credito fiscale. Ora, purtroppo per loro, lo scenario cambia radicalmente. Certo, il riconoscimento del maggior costo fiscale viene garantito ma un conto è recuperare il costo in due anni, altro in dieci. Finanziariamente non è di certo la stessa cosa. Ma vi sono altri casi in cui la beffa è ancora peggiore. Uno riguarda la rivalutazione dei beni che non deperiscono (come, in taluni casi, gli immobili). Per questi cespiti, infatti, mancando l’innesco dell’ammortamento civilistico, manca l’elemento propedeutico necessario per la deduzione fiscale del maggior costo rivalutato, essendo stato abrogato il quadro EC. L’altro la rivalutazione delle auto di impresa (magari quelle riscattate dai leasing, caso diffuso nella pratica). È successo che i farraginosi interventi sull’articolo 164 del Tuir nel corso degli ultimi due anni, hanno ridotto la possibilitàdi dedurre gli ammortamenti su questi beni. L’ammortamento per le auto ad uso promiscuo è sceso dal 50% al 40%, quello per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti ad addebito di benefit convenzionale, dal 100% al 90%. I calcoli di convenienza fatti nel 2006, quindi, sembrerebbero non girare più. Resta che, di fatto, siamo in presenza di una serie di interventi di indubbia portata retroattiva, con tutte le criticitàconnesse.
