Prima casa: guida alle agevolazioni e ai contributi
4 Marzo 2008 | postato da: redazione | Guida all'acquisto | letto: 502
da www.vostrisoldi.it di Filadelfo
Per usufruire delle agevolazioni e dei contributi per l’acquisto della prima casa, che non deve avere le caratteristiche di lusso, l’immobile deve essere innanzi tutto ubicato nel Comune dove l’acquirente ha la propria residenza o dove intende stabilirla entro 18 mesi dall’ acquisto, oppure nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività.
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Al fine di fruire delle agevolazioni sulla prima casa, non è necessario che l’immobile acquistato venga necessariamente destinato ad abitazione propria e/o dei familiari; può infatti essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittare dopo l’acquisto.
Le agevolazioni consistono nelle imposte ipotecarie e catastali, che sono dovute in misura fissa; allo stesso modo, l’imposta di registro, o in alternativa l’Iva, viene pagata con l’aliquota ridotta. Nell’atto di compravendita, l’acquirente o gli acquirenti si impegnano a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
Inoltre, l’acquirente o gli acquirenti nell’atto di compravendita devono tra l’altro dichiarare di non essere titolari esclusivi, ovverosia proprietari al 100%, o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non risulta ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato.
Per l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l’immobile. Le agevolazioni decadono nel caso in cui le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false.
Ma decadono, comportando il recupero delle imposte nella misura ordinaria, unitamente all’applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora, nel caso in cui l’acquirente venda o doni l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non si proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può comunque sanare il debito con il fisco versando le imposte dovute più interessi ed una soprattassa ridotta ad un quarto. La legge impone inoltre che l’Ufficio delle Entrate competente per territorio possa esercitare l’azione di controllo e di verifica sulla sussistenza dei requisiti “prima casa” entro il termine massimo di tre anni.










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