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Amministratori condominiali: Adempimenti fiscali


23 Marzo 2008 | postato da: redazione | Condominio | letto: 143

Quali sono gli adempimenti relativi alla posizione fiscale 

amministratori-condominiali.jpg da www.iltempo.it 

Quali sono gli adempimenti relativi alla posizione fiscale e contributiva dell’amministratore di condominio? 
Per quanto riguarda la posizione fiscale e contributiva dell’amministratore che amministra un solo condominio, si precisa che l’attività di amministratore di condominio evidenzia in via di principio operazioni imponibili all’Iva rientranti nel lavoro autonomo, salvo che tale attività venga svolta in modo occasionale da un soggetto che non eserciti altra attività di lavoro autonomo rilevante, nel qual caso rientra tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, co 1, lett.e bis, del DPR n. 917/1986, che dal 01/01/2001 rientrano tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (circolare ministeriale 24/12/1992 n.77, Cassazione pen. 29/05/1998 n.6308). 
Inoltre, appare evidente come l’attività di amministratore di condominio rientri, appunto, nella fattispecie dei c.d. “altri rapporti di collaborazione”, aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto in un rapporto unitario e continuativo con retribuzione periodica prestabilita. 
Solo nel caso in cui il soggetto avesse più di due condomini sarebbe obbligato ad aprire una partita Iva in quanto si configurerebbe lo svolgimento di un’attività professionale, quindi di lavoro autonomo. 
Per quanto concerne l’aspetto previdenziale evidenziato nel quesito, sia nel caso di amministratore collaboratore coordinato e continuativo sia nel caso di amministratore professionista, è obbligatoria l’iscrizione e il versamento dei contributi all’Inps, gestione separata, competente per zona, in base alle normative vigenti. 
A chi competono le spese conseguenti ad una pronuncia giudiziale? 
Le spese consequenziali ed accessorie alla sentenza di un tribunale devono essere ripartite fra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà e con esclusione della condomina ricorrente.

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