Usucapione dichiarata senza bonus prima casa
26 Marzo 2008 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse
La Cassazione non permette di applicare l’agevolazioneÂ
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La sentenza dichiarativa di usucapione è inidonea a costituire presupposto per l’applicazione dei benefici prima casa. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 29 febbraio 2008, n. 5447. L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale di godimento, a seguito del possesso ininterrotto, pacifico, pubblico, non violento e continuato per vent’anni del bene: perfezionatosi il requisito ora descritto, l’acquisto del diritto avviene ope legis. La sentenza con la quale il giudice dichiara verificatosi l’acquisto è, quindi, una mera sentenza di accertamento e, come tale, essa andrebbe tassata con l’aliquota dell’1% (articolo 8, lettera c), tariffa, parte I, del Dpr 131/86). Tuttavia, la nota II-bis all’articolo 8 (introdotta dal decreto legge 69/89) stabilisce che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o diritti reali di godimento sui beni sono soggetti a imposta secondo le disposizioni dell’articolo 1 della tariffa. Se, da un lato, l’introduzione della nota II-bis ha avuto il pregio di contrastare fenomeni elusivi, dall’altro lato ha dato vita a un’annosa questione: se, in sede di applicazione dell’imposta di registro, sulle sentenze dichiarative di usucapione siano applicabili le agevolazioni “prima casa”. Su tale problematica si è pronunciata ora la Cassazione, secondo la quale la nota II-bis all’articolo 8 parifica sì la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento, ma non in maniera indiscriminata. Secondo i giudici, agli atti accertativi dell’usucapione non sarebbero applicabili le norme, anche a carattere generale, agevolatrici «degli atti di trasferimento a titolo oneroso». Né può essere invocata l’applicazione analogica a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario. La tesi, però, suscita qualche perplessità . Essa, infatti, urta contro il tenore letterale della nota II-bis al citato articolo 8 che, come si è detto, equipara ai fini fiscali la sentenza dichiarativa di usucapione ai trasferimenti negoziali, stabilendo espressamente che la prima deve essere tassata «secondo le disposizioni dell’articolo 1 della tariffa». Senza eccezioni.










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