Sicurezza e impianti: proprietari e inquilini possono accordarsi sulla rinuncia al documento
30 Marzo 2008 | postato da: redazione | Osservatorio energie | letto: 442
da www.ilsole24ore.com di Angelo Busani
Continua l’opera interpretativa del ministero dello Sviluppo economico sui dubbi sollevati dal decreto sulla sicurezza degli impianti (Dm 37/08, in vigore da giovedì scorso), mediante il sistema della risposta a quesiti: prima a quelli degli organi di informazione, poi a quelli delle Camere di commercio, ora a quelli di Confedilizia.
Dopo le prime risposte nelle quali lo Sviluppo economico si era dimostrato indubbiamente rigido e che avevano sollevato allarme tra gli operatori del mercato immobiliare, i toni del ministero sono ora concilianti e finalizzati alla semplificazione. Probabilmente, messe alla prova delle situazioni concrete, le norme del decreto si sono rivelate penalizzanti e dunque sono ora oggetto di un ammorbidimento in sede di interpretazione.
Un esempio si ha anche dalle risposte date a Confedilizia: affrontando infatti il tema dei rapporti tra locatore e conduttore e l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità, il ministero dice ora che si tratta di un obbligo derogabile. E che si tratti di un’interpretazione volutamente semplificatrice lo si intuisce dalla lettura dell’articolo 13 del Dm 37. Questa norma, infatti, dopo aver sancito, con riferimento alla certificazione di conformità, che i venditori «in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano al l’avente causa», ma che si può derogare sia all’obbligo di garanzia che a quello di allegazione dei documenti all’atto traslativo, prescrive pure che «copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile».
Se la lettura di questa norma lascia un’indubbia impressione di imperatività circa la destinazione dei documenti all’inquilino, lo Sviluppo economico invece ora osserva: dato che «il testo dell’articolo 13 esplicita la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare al previsto obbligo di consegna della dichiarazione di conformità», anche la consegna dei documenti al conduttore può essere oggetto di rinuncia mediante un accordo tra le parti del contratto di locazione. Insomma, «il locatore e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di conformità».
La deroga all’obbligo di consegna può estendersi anche al progetto, che costituisce parte integrante della dichiarazione di conformità: in linea generale, la dichiarazione di conformità e il progetto sono documenti complementari, in quanto il progetto rappresenta ciò che l’impiantista si propone di realizzare, mentre la dichiarazione di conformità attesta, appunto, l’avvenuta realizzazione dell’impianto secondo il progetto.











Marzo 31st, 2008 at 20:28
SALVE, IO STO’ VENDENDO UN APPARTAMENTO DEL 1982, HO FIRMATO GIA’ UN PRELIMINARE DI VENDITA DAL NOTAIO PRIMA DELL’USCITA DEL DECRETO 37/08, IL MIO IMPIANTO ELETTRICO E ADEGUATO ALLA 46/90 MA NON POSSEGGO NESSUNA CERTIFICAZIONE, A PARTE MI SONO FATTO COPIARE DAL COMUNE LA CONCESSIONE EDILIZIA DELLA MESSA IN OPERA DEI LAVORI ED A NORMA PER QUEI TEMPI E COPIA DELL’ABITABILITA’ FIRMATA DAL SINDACO.LA MIA DOMANDA E SE SONO OBBLIGATO A FARMI FARE LA CERTIFICAZIONE OPPURE NO, VISTO CHE SUL PRELIMINARE DI VENDITA GLI ACCORDI SONO STATI CON IL NOTAIO DI FARGLI REPERIRE SOLO DOCUMENTI IN ARCHIVIO DAL COMUNE SOPRA CITATI.GRAZIE DELLA VOSTRA RISPOSTA ASPETTO DELUCIDAZIONI IN MERITO. MARCO
Marzo 31st, 2008 at 23:46
x Marco
Lei non è obbligato a farsi fare la certificazione.
Per maggiori informazioni Guardi il video del forum del sole 24.com al seguente collegamento
http://www.multimedia.ilsole24ore.com/media/705bfb86-ff3d-11dc-9d9d-00000e251029/705bfb86-ff3d-11dc-9d9d-00000e251029.shtml
cordiali saluti la redazione