Preliminare di vendita dal notaio prima dell’uscita del decreto 37/08
31 Marzo 2008 | postato da: redazione | Mercato Immobiliare | letto: 1830
Sto’ vendendo un appartamento del 1982, ho firmato gia’ un preliminare di vendita dal notaio prima dell’uscita del decreto 37/08, il mio impianto elettrico e adeguato alla 46/90 ma non posseggo nessuna certificazione, a parte mi sono fatto copiare dal comune la concessione edilizia della messa in opera dei lavori ed a norma per quei tempi e copia dell’abitabilita’ firmata dal sindaco.la mia domanda e se sono obbligato a farmi fare la certificazione oppure no, visto che sul preliminare di vendita gli accordi sono stati con il notaio di fargli reperire solo documenti in archivio dal comune sopra citati.grazie della vostra risposta aspetto delucidazioni in merito. marco
Impianti casa, il nodo dei vecchi fabbricati. Le risposte dei notai al forum del Sole.com
da www.il sole24ore.com Guarda il videoforum
La volontà delle parti per le compravendite dei vecchi fabbricati è uno dei nodi più intricati della nuova normativa sulla certificazione degli impianti domestici. Questo e altri dubbi dei lettori sono stati al centro del videoforum del Sole 24 Ore su “Casa, sicurezza impianti”, in collaborazione con il Consiglio nazionale del notariato. Hanno risposto alle domande poste nei giorni scorsi dai lettori: Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, e Angelo Busani, notaio in Milano. La novità del decreto ministeriale 37/2008 - hanno sottolineato Rizzi e Busani - sta nel fatto che il legislatore ha posto l’accento sulla sicurezza degli impianti. Fin dal 13 marzo 1990 la legge 46 ha imposto la regolarità degli impianti. Tuttavia, nelle compravendite immobiliari le parti hanno continuato a trascurare di precisare la condizione degli impianti, dietro clausole di stile, del tipo: “l’immobile è acquisito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”. Con il decreto 37/2007, invece, le parti sono sollecitate a mettere in rilievo nel compromesso e poi nel rogito lo stato degli impianti: ora se le parti non pattuiscono diversamente e nulla viene esplicitato, in base al decreto scatta il dovere del venditore di garantire la loro conformità. Il problema più spinoso è interpretare la volontà delle parti per i compromessi, relativi ai vecchi fabbricati, firmati prima del 27 marzo (data di entrata in vigore del Dm 37/08) in assenza di clausole esplicite. Per gli immobili di nuova costruzione, invece, non si pone alcuna questione, in quanto tutti gli impianti devono essere conformi per ottenere l’agibilità. La conformità deglii impianti, per altro, è il presupposto per ottenere l’abitabilità (o agibilità) dal 13 marzo 1990.










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