Sicurezza impianti: dubbi sulla documentazione
2 Aprile 2008 | postato da: redazione | Osservatorio energie | letto: 592
da www.elettricoplus.it
Il decreto 37 obbligherà il venditore a garantire la conformità degli impianti e a consegnare all’acquirente la relativa documentazione, anche se non si tratta di un presupposto imprescindibile per la vendita. Se l’acquirente accetta di comprare l’immobile con gli impianti non conformi, il venditore è esonerato dalla prestazione della garanzia e dalla consegna della documentazione che certifica la conformità degli impianti. Quindi, dal decreto 37 non emerge alcun obbligo di messa a norma degli impianti che non siano conformi; né il regolamento ministeriale impone di vendere solo immobili che siano a norma.
Tra le associazioni più agguerrite nel chiedere chiarimenti è da segnalare Confedilizia, la quale - oltre a chiedere un’improbabile rinvio dell’entrata in vigore del decreto - rilancia sul tema della “documentazione amministrativa e tecnica” che dovrebbe essere consegnata sia agli acquirenti degli immobili che agli inquilini: una documentazione che, secondo Confedilizia, non è in gran parte mai stata rilasciata, o che comunque non è in possesso né di venditori né di proprietari locatori, e per la quale nonè prevista alcuna documentazione equipollente.
A tale proposito, il Ministero dello Sviluppo economico ha risposto ai numerosi quesiti con due note - emanate il 26 e il 28 marzo. Nella nota del 26, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero segnala che il decreto è stato predisposto per semplificare le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili. Esso contemporaneamente rende più efficaci l’attuale sistema sanzionatorio e le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
In particolare la nota chiarisce l’art. 13 (Documentazione), che ha suscitato numerose questioni interpretative.
a) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile- L’art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di “trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell’immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione). L’ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all’utilizzatore “copia della stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l’immobile”. Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le 2 stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell’articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l’originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo. Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell’atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all’art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni. Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell’immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all’epoca della costruzione o modifica dell’impianto e cioè: la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell’art. 13 per non allegarla; il progetto ed il collaudo dell’impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all’epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l’entrata in vigore del decreto, in molti casi l’ art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall’art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato; il libretto d’uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo; la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l’intero edificio.
Occorre ricordare che secondo l’art. 7, comma 1, il progetto o l’elaborato tecnico fanno “parte integrante” della dichiarazione di conformità: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 7, comma 6.
b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza - L’art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che 3 “L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza”. La norma si riferisce solo al “venditore”. Tuttavia, considerata l’affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell’immobile. L’introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell’atto definitivo di trasferimento della proprietà dell’immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.
c) i contenuti della garanzia del venditore - La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all’uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l’immobile, secondo la sua destinazione d’uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza. L’art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l’assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l’apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità. Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sè la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall’ eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.
d) la possibilità delle parti di derogare all’obbligo di garanzia del venditore - La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l’esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma). Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile. Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è, necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d’atto del compratore, circa la non 4 conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili. Solo l’apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell’ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.
e) i connessi chiarimenti in ordine all’applicazione di talune sanzioni - Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l’introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l’applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione. A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall’art. 15, comma 3, alle “commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi” deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto. In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l’annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell’art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.
f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina - L’art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento. La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all’adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili
In seguito a questa risposta, 28 il Ministero ha fornito una risposta tesa a consentire un ripensamento della posizione di Confedilizia di suggerire ai propri associati di evitare la stipula di nuovi contratti di locazione. Il Ministero segnala - come già evidenziato nella nota del 26 - che il decreto semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, non solo in caso di compravendita ma anche in caso di locazione degli immobili, rendendo contemporaneamente più efficaci le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici, anche mediante il rafforzamento dell’attuale sistema sanzionatorio. In particolare, ai quesiti interpretativi proposti si osserva quanto segue.
1) Quanto alla possibilità di non consegnare la dichiarazione di conformità al conduttore, si osserva che il testo dell’articolo 13 esplicita la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare al previsto obbligo di consegna della dichiarazione di conformità. Lo stesso articolo 13 quando prevede che la “stessa documentazione” “sia consegnata al locatore, evidentemente richiama non solo l’indicazione dei documenti da consegnare, ma anche la possibile deroga in esame. Il locatore e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di conformità, come già peraltro evidenziato nella predetta nota del 26 marzo 2008.
2) Quanto alla possibilità di non consegnare anche il progetto si osserva quanto segue: se da un lato il progetto (o l’elaborato tecnico per i nuovi impianti “sotto soglia”) costituisce parte integrante della dichiarazione di conformità, d’altro lato la dichiarazione di conformità completa le indicazioni del progetto (che pure mantiene una sua autonoma rilevanza) mediante l’attestazione del suo rispetto nella realizzazione dell’impianto. Ne consegue che, sotto il profilo della finalità di interesse generale concernente la pubblica incolumità, la consegna del progetto senza la certezza che esso corrisponda all’impianto non è utile. Alla luce di quanto considerato si ritiene che il tenore letterale della norma consenta di intendere che la prevista deroga alla consegna di documenti possa estendersi al progetto.
3) Quanto all’individuazione degli impianti che necessitano di collaudo e ai rapporti fra collaudo e dichiarazione di conformità si osserva che esiste una profonda differenza tra lo specifico collaudo, specifica verifica normativamente prevista solo per alcuni impianti, e la dichiarazione di conformità, resa dall’installatore circa la rispondenza di quanto realizzato alle norme di sicurezza applicabili. In alcuni casi, la dichiarazione di conformità vale non come collaudo, ma come omologazione (cioè prima verifica) degli impianti, così come accade per i dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (Dpr 462/2001). Fatte salve le normative più rigorose riferite a specifiche attività industriali “a rischio” (legge “Seveso”, impianti nucleari … ) ben note agli operatori del settore, attualmente non si rinvengono impianti negli edifici di civile abitazione sottoposti a collaudo. Alcuni impianti condominiali oggi sottoposti a marcatura CE, dovevano in precedenza essere collaudati e quindi devono essere tuttora accompagnati dal certificato di collaudo a suo tempo rilasciato. In particolare:
gli impianti di ascensore in servizio privato venivano collaudati dall’Enpi prima e Ispesl dopo, fino all’entrata in vigore del Dpr 162/99 di attuazione della direttiva 95/16/CE entrato in vigore il 25 giugno 1999; le caldaie condominiali cioè di potenza superiore a circa 35kW, dovevano essere collaudate dall’Ancc e successivamente dall’Ispesl, fino al decreto legislativo n. 93/2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE, entrato in vigore il 19 aprile 2000.
4) Quanto ai casi per i quali è obbligatoria la tenuta del libretto d’uso e di manutenzione dell’impianto si individuano i seguenti casi: per gli appartamenti di civile abitazione, come già detto nella nota del 26 marzo u.s., solo l’eventuale impianto di riscaldamento autonomo; per tutti gli edifici di civile abitazione (impianti condominiali): il libretto dell’ impianto di riscaldamento centralizzato e il libretto dell’ascensore, ove tali impianti siano presenti; per gli edifici adibiti a uso diverso (commerciale o industriale): oltre agli impianti sopra indicati, la documentazione relativa a ogni ulteriore impianto presente (cabina di trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto di condizionamento e aerazione, scale mobili e altri impianti, secondo la disciplina del Dpr 547/55 e del Dpr 626/94 e successive modifiche e integrazioni, ben nota agli operatori del settore











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