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Le clausole per un rogito doc
  
da www.ilsole24ore.com 
  
Nella cessione di un appartamento in condominio ormai entra in scena l’attestato di qualificazione (in futuro di certificazione) energetica che deve valutare il consumo energetico dell’immobile e che pertanto introdurrà un nuovo elemento di valutazione degli immobili. L’amministratore è chiamato a prestare la sua assistenza fornendo documentazioni e informazioni, come è emerso al convegno «La certificazione energetica di un fabbricato in condominio» organizzato da Cuoa e Anaci veneto, lo scorso marzo, ad Altavilla Vicentina. Il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311, in attuazione della Direttiva 2002/91/Ce, ha infatti stabilito: - al comma 3 dell’articolo 6, che nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari deve essere allegato all’atto in originale o in copia autenticata l’attestato di certificazione energetica; - al comma 4 del medesimo articolo 6 che in caso di locazione detto attestato deve essere messo a disposizione del conduttore o a esso consegnato; - al comma 8 dell’articolo 15 che in caso di violazione dell’obbligo il contratto è nullo e che la nullità può essere fatta valere dal solo acquirente o dal locatario. 
  
L’obbligo è stabilito con diverse cadenze temporali, che in caso di appartamento in condominio si concretizzano ora nelle seguenti ipotesi: - unità immobiliari comprese in edifici di «nuova costruzione» e in edifici aventi superficie calpestabile superiore a 1.000 metri quadrati per i quali vi sia stata ristrutturazione integrale dell’involucro ovvero demolizione degli stessi e ricostruzione, in forza di titolo richiesto dal 9 ottobre 2005 in avanti; - unità immobiliari in relazione alle quali si sia avuto accesso a agevolazioni correlate al miglioramento delle prestazioni energetiche o comprese in edifici per i quali sia stato stipulato, o rinnovato, un contratto relativo alla gestione calore ove figuri anche un soggetto pubblico. Dal 1º luglio 2009 l’obbligo sarà vigente per qualsiasi unità immobiliare. Regole particolari possono essere disposte dalle singole Regioni e dalle Province autonome (Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna hanno già provveduto, si veda anche il Sole 24 Ore dell’11 febbraio e 7 aprile scorsi). 
  
Il documento che deve essere allegato è l’Attestato di Certificazione Energetica, redatto da professionisti indipendenti accreditati. Attualmente l’attestato di certificazione energetica non è ancora in vigore (se non in Lombardia) e, fino all’emanazione delle Linee guida nazionali o all’istituzione degli organismi regionali di accreditamento, è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica. 
  
Quest’ultimo è un documento sostanzialmente analogo (anche se con differenze difficili da rilevare per i non addetti ai lavori), redatto da professionista abilitato, anche non estraneo alla proprietà. La certificazione di un appartamento in condominio può fondarsi sulla valutazione dell’appartamento interessato, su una certificazione dell’impianto termico comune e sulla valutazione di altro analogo appartamento nel condominio. Non è ancora previsto un attestato dell’intero condominio, che però potrebbe essere introdotto da futuri regolamenti e che responsabilizzerebbe ulteriormente gli amministratori, ma costituirebbe una semplificazione importante per i singoli condomini, anche in termini di spesa.I patti speciali per la vendita di un appartamento in condominio senza esecuzione di opereA) Senza certificazione energetica (da usare fino al 30 giugno 2009) La parte venditrice dà atto che non sussistono i requisiti previsti dal Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311, perché l’immobile in contratto debba essere dotato di Attestato di Certificazione (a oggi di “Qualificazione”) Energetica e quindi al presente atto non viene allegata alcun Attestato di Certificazione (a oggi di “Qualificazione”) Energetica, in quanto come dichiara la parte venditrice; gli immobili in oggetto e l’edificio di cui fanno parte non sono stati costruiti o ristrutturati (ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 192/2005) in forza di titolo edilizio richiesto dopo l’8 ottobre 2005; gli immobili in contratto non sono stati oggetto di interventi di miglioramento energetico per i quali si intenda accedere ovvero siano stati richiesti incentivi e agevolazioni; gli impianti termici e/o di condizionamento non sono interessati da contratto di gestione in cui figuri come committente un ente pubblico (comma 1 quater dell’articolo 6 del citato Dlgs); gli immobili in oggetto non sono costituiti da un intero fabbricato avente una superficie utile superiore a mille metri quadrati; gli immobili in oggetto non sono comunque dotati dell’attestato di cui trattasi, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1-ter e 1-quater del citato Dlgs n. 192/2005 e sue modifiche.
  
Con certificato energetico (da usare a partire dal 1º luglio 2009) Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal Dlgs 29 dicembre 2006 n. 311, la parte venditrice: esibisce Attestato di Qualificazione Energetica (ovvero Attestato di Certificazione Energetica) relativo all’immobile in contratto redatto in data … dal ….. professionista abilitato, iscritto …. e dal medesimo asseverato; tale Attestato si allega in originale (ovvero in copia autenticata da me notaio in data odierna Repertorio n. …) al presente atto sotto la lettera “..”; (In caso aggiungere – il predetto Attestato di Qualificazione Energetica, a norma del comma 1-bis dell’articolo 11 del citato Dlgs, sostituisce l’Attestato di Certificazione Energetica, non essendo ancora state emanate le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici e non avendo il Comune di … stabilito diversa procedura di certificazione energetica con proprio regolamento anteriore alla data dell’8 ottobre 2005); dà atto che non trovano applicazione il comma 2 dell’articolo 8 e il comma 7 dell’articolo 15 del citato Dlgs, in quanto l’immobile in contratto è dotato di certificazione energetica in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 n. 1-bis lettera c) del citato Dlgs.

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