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Ici da dichiarare quando il Catasto non offre tutti i dati

maggio 13th, 2008 ¦ leggi altre proposte di: redazione

da www.ilsole24ore.com 
 
Proprio mentre il governo Berlusconi si accinge a varare l’ennesima modifica al l’Ici che dovrebbe esentare le abitazioni principali, il ministero delle Finanze, con decreto del 23 aprile 2008, ha approvato il modello di dichiarazione Ici da utilizzare per le variazioni intervenute nel corso del 2007. Le novità sono molto importanti, in quanto  a seguito dell’intervenuta operatività del sistema di fruibilità dei dati catastali da parte dei Comuni (prevista dall’articolo 37, comma 53 del Dl 223/2006 e resa operativa dal Territorio con determinazione del 18 dicembre 2007) – la dichiarazione Ici non dovrà essere più presentata per tutti i casi di variazione della proprietà immobiliare, ma solo in alcune situazioni. In tal senso, per quanto la norma del decreto Bersani abbia previsto una più radicale soppressione dell’obbligo di dichiarazione Ici, il Dm con cui è stato approvato il modello per il 2007 (condividendo quanto evidenziato sul Sole 24 Ore del 25 febbraio 2008) ha correttamente previsto che la dichiarazione rimarrà dovuta anche in tutti i casi di variazioni i cui riferimenti non potranno essere immediatamente acquisiti da parte dei Comuni attraverso la banca dati catastale. In sostanza, la dichiarazione Ici non dovrà quindi essere presentata quando gli elementi rilevanti per la determinazione dell’imposta dipenderanno da atti per i quali risultano applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del Dlgs 463/1997, che disciplina il modello unico informatico, utilizzato dai notai dal giugno 2004 e diventato obbligatorio dal 1° giugno 2007 per effettuare telematicamente la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
 
In tal senso, il Dm salvaguarda in modo corretto l’esigenza dei Comuni di continuare a ricevere la dichiarazione Ici dai contribuenti in tutte le ipotesi in cui le variazioni non potrebbero essere desunte dalla banca dati catastale (si pensi solo all’ipotesi delle aree edificabili, dei fabbricati industriali per cui l’imposta viene versata sulla base delle scritture contabili, dei fabbricati storici oppure ancora dei fabbricati ex rurali che abbiano perso tale requisito, in relazione ai quali la base imponibile non è assolutamente reperibile presso il Catasto), in quanto appare evidente che, in mancanza di tali dati, la soppressione della dichiarazione avrebbe di fatto decretato l’impossibilità per i Comuni di procedere al controllo del l’Ici su tali immobili. Per agevolare i contribuenti nell’individuazione dei casi in cui la dichiarazione Ici rimarrà ancora dovuta, nelle istruzioni sono state illustrate le ipotesi più ricorrenti: tra queste, è però difficilmente comprensibile l’indicazione secondo cui dovrà essere comunque dichiarato l’immobile che abbia formato oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione per modifica strutturale o per cambio di destinazione d’uso (registrata a Catasto mediante procedura Docfa), in quanto si ritiene che tale casistica avrebbe al contrario dovuto rappresentare la principale ipotesi di esclusione, essendo tale dato chiaramente reperibile proprio nella banca dati catastale. 
 
Infine, risulta molto importante la precisazione che, nei casi dubbi, il contribuente potrà rivolgersi ai competenti uffici comunali per non incorrere in eventuali sanzioni nel caso in cui non si adempia correttamente all’obbligo dichiarativo. Questa precisazione costituisce un corretto esempio di collaborazione tra Comune e contribuente, sancita dall’articolo 6, comma 4 dello Statuto del contribuente peraltro confermando espressamente che – se tale collaborazione non venisse posta in essere da parte del contribuente – ai Comuni rimarrà la possibilità di irrogare le sanzioni per violazioni dichiarative, pur a seguito del l’abrogazione formale prevista dal decreto Bersani.

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