Sì alla detrazione per canoni di locazione
21 Maggio 2008 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse | letto: 237
Detrazione affitto, è ammessa anche se il contratto non riporta i riferimenti alla legge
da www.repubblica.it
Sì alla detrazione per canoni di locazione anche se nel contratto non c’è il riferimento esplicito alla legge 431/1998 sulle locazioni abitative e anche se è stato stipulato prima della sua entrata in vigore sulla base di norme precedenti. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate nella risoluzione 200/E del 16 maggio scorso.
Tutti i contratti interessati - In base alla risoluzione, dunque, la detrazione è ammessa per: contratti stipulati ai sensi delle leggi 392/1978 e 359/1992 e automaticamente prorogati per gli anni successivi; contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge 431/98, ma senza faccia riferimento alla legge stessa; contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge sulle , ma con riferimento a norme previgenti (legge 392/1978 o 359/1992).
Le indicazioni dell’Agenzia - In particolare, per quanto riguarda la prima ipotesi, è la stessa legge 431/1998 a sancire, al comma 6 dell’articolo 2, che i contratti di locazione stipulati precedentemente e soggetti a rinnovo tacito rientrano nella disciplina del comma 1 dello stesso articolo. Negli altri casi, invece, bisogna considerare che il contratto di locazione stipulato da quando è in vigore la legge 431/98 si considera comunque disciplinato dalla stessa legge, anche in assenza di un esplicito riferimento. Per quel che riguarda invece quelli che fanno riferimento a disposizioni previgenti, l’articolo 14 della 431/98 sancisce espressamente l’abrogazione degli articoli in materia contenuti nelle precedenti disposizioni del ‘78 e del ‘92. Di conseguenza anche in questo caso all’inquilino compete la detrazione collegata al pagamento dei canoni di affitto.










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