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Affitti, le detrazioni Irpef


25 Maggio 2008 | postato da: redazione | Osservatorio Tasse

da  www.ilsole24ore.com

Mancano pochi giorni alla seconda e ultima scadenza del modello 730/2008. Sabato 31 maggio, che slitta a martedì 3 giugno, chiude la dichiarazione Irpef semplificata compilata da oltre 14 milioni di contribuenti. Dopo la consegna ai sostituti d`imposta entro il 30 aprile, ora a ricevere le dichiarazioni sono Caf e professionisti abilitati. Il modello presenta numerose novità per quanto riguarda gli sconti fiscali. E con una risoluzione pubblicata ieri l’agenzia ha esteso le detrazioni per gli inquilini titolari di contratti stipulati dopo il 1998, che non fanno riferimento alla legge 431/98.
  
  Oneri detraibili al 19%
Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19% dall’Irpef si segnalano quelle per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza, al compimento degli atti di vita quotidiana (ad esempio, le badanti). L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 2.100 euro per ciascun contribuente che ha sostenuto l’onere anche nell’interesse di familiari non a carico, sempre che il reddito complessivo non superi 40mila euro.
Dal 2007 è consentito detrarre le spese sportive sostenute per i figli e gli altri familiari di età compresa tra i cinque e i 18 anni. Ù
L’attività sportiva può essere svolta o presso un’associazione sportiva dilettantistica (legge 289/02) o presso palestre, piscine e qualunque altro impianto destinato all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle modalità di gestione. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non può superare 210 euro per ciascun soggetto a carico.
Coloro che hanno acquistato l’abitazione principale possono detrarre i compensi agli intermediari immobiliari, fino a mille euro, da ripartire fra gli acquirenti.
Qualche novità anche nel campo dell’istruzione. I docenti di scuole pubbliche e università statali che hanno acquistato un computer nuovo possono detrarre il relativo costo, fino a mille euro. 
Senza tetto, invece, la detraibilità delle erogazioni liberali in favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari; senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell`offerta formativa. 
Debuttano gli sconti per gli universitari fuori sede, che possono detrarre i canoni d’affitto pagati nel 2007, fino a un massimo di 2.633 euro. Il contratto può essere intestato anche al genitore che sostiene la spesa e usufruisce quindi del beneficio fiscale. Per ottenere lo sconto, l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 Km da quello di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa (circolare 34/E/2008).
 
  Sconti agli inquilini
Sulle agevolazioni per gli inquilini, l’agenzia delle Entrate ha precisato (risoluzione 200/E del 16 maggio) che le detrazioni spettano anche se nel contratto non è richiamata espressamente la legge 431/98. La norma si applica sia ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge e automaticamente prorogati, sia a quelli che fanno riferimento a regole non più in vigore.
Le novità di quest’anno riguardano i giovani tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, per i quali è previsto uno sconto di 991,60 euro, se l’abitazione locata dal 2007 è diversa da quella principale dei genitori. Gli inquilini con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, inoltre, possono usufruire di una detrazione di 300 euro, ridotta a 150 se il reddito supera tale importo, ma non oltre la 30.987,41 euro.
Le nuove agevolazioni, che si aggiungono a quelle previste per i lavoratori che si sono trasferiti per lavoro e per chi conduce in locazione un alloggio attraverso il canale convenzionale, non sono cumulabili. Si può scegliere quella più conveniente. 
Inoltre, da quest’anno si ha diritto alla restituzione dell’eventuale quota di detrazione sugli affitti che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda. Al rimborso provvedrà il sostituto d’imposta.

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