Provvedimenti urgenti per casa, infrastrutture, lavoro ed energia
luglio 7th, 2008 ¦ leggi altre proposte di: infoE’ stato assegnato in prima lettura all’esame delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria†(DDL 1386/C, Relatori l’On. Marino Zorzato e l’On. Giorgio Jannone del Gruppo parlamentare PdL).
Il decreto legge, unitamente ad un disegno di legge, in corso di invio in Parlamento, è stato predisposto dal Governo, quale anticipo della manovra di finanza pubblica varata annualmente con la legge finanziaria.
Il provvedimento, che si compone di 84 articoli, contiene per quanto di maggiore interesse norme relative all’edilizia residenziale pubblica e alle infrastrutture, all’energia, alle semplificazioni, al lavoro, alle misure fiscali, alla valorizzazione del patrimonio residenziale e immobiliare pubblico, nonché in materia di finanza pubblica.
CASA E INFRASTRUTTURE
- Piano casa: viene approvato dal CIPE un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la quale deve ricevere la proposta di piano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il suddetto Piano è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per categorie sociali svantaggiate, appositamente individuate, nell’accesso al libero mercato degli alloggi in locazione.
Al riguardo, viene precisato che il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
costituzione di fondi immobiliari;
incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall’alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente il promotore finanziario, la società di progetto e la disciplina della locazione finanziaria per i lavori;
agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame;
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani.
Viene, altresì, specificato che l’attuazione del Piano è realizzata con le modalità indicate nella parte II, titolo III, del Capo IV, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto stesso.
Viene prevista la possibilità di stipulare appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilità economica, e all’edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità , salubrità , sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi vengono attuati in base alle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente il promotore finanziario, la società di progetto e la disciplina della locazione finanziaria per i lavori, secondo le seguenti modalità :
trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare all’alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate appositamente indicate;
incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
costituzione di fondi immobiliari con la possibilità di prevedere, altresì, il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
In relazione ai suddetti programmi, vengono appositamente disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano con la possibilità di disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
L’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
Tali programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo sopra citato.
Per l’attuazione degli interventi previsti, viene istituito un Fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all’art.1, comma 1154, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), relativo al piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, nonché di cui agli artt. 21, 21-bis e 41, del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, relativi, rispettivamente al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e alla ricostruzione delle zone del Molise e della Provincia di Foggia colpite da eventi sismici, contratti di quartiere e incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa.
SEMPLIFICAZIONI
- Installazione degli impianti all’interno degli edifici, viene previsto che entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello Sviluppo economico emana uno o più decreti volti a disciplinare:
il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
la definizione di un reale sistema di verifiche dei suddetti impianti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli stessi garantendo un effettiva sicurezza;
la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni degli obblighi di cui sopra.
Viene, altresì, disposta l’abrogazione dell’obbligo, di cui all’art. 13, del DM 37/08 in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, di conservare la documentazione amministrativa e tecnica e il libretto di uso e manutenzione, nonché l’obbligo di consegnare detta documentazione all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile.
PATRIMONIO RESIDENZIALE E IMMOBILIARE PUBBLICO
- Patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari: viene previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro per i Rapporti con le Regioni promuovono, in sede di Conferenza Unificata, la conclusione di accordi con Regioni ed Enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
Vengono, altresì, elencati i criteri da seguire ai fini della conclusione dei suddetti accordi tra i quali vi e` la destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
- Patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali: viene previsto che ciascun ente, tramite delibera dell’organo di Governo, individua beni immobili compresi nel territorio di competenza e non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che possano essere valorizzati o dismessi e redige il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. In tal modo i beni rientranti nel suddetto Piano sono classificati come patrimonio disponibile e ne viene definita la destinazione urbanistica; infatti, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Degli elenchi in cui sono inseriti suddetti beni ne viene data apposita pubblicità che avrà effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni relative ai beni medesimi. Agli enti titolari della proprietà degli immobili è riconosciuta, tra l’altro, la facoltà di conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni di legge.
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