Diventa definitiva l’esenzione Ici per l’abitazione principale.
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da www.ilsole24ore.com
di Luigi LovecchioÂÂ
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Il provvedimento estende i confini dell’agevolazioneÂÂ
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Con l’approvazione del Senato, è stato infatti convertito in legge il decreto che ha previsto l’esonero dal tributo locale in favore della prima casa. La principale novità, rispetto alla versione originaria del decreto legge, è la mini sanatoria per chi ha erroneamente ritenuto il proprio immobile assimilato all’abitazione principale. Costoro hanno trenta giorni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per versare quanto dovuto senza maggiorazioni di sanzioni. L’esenzione riguarda l’immobile posseduto dal contribuente, dove è stabilita la sua residenza anagrafica. È tuttavia possibile provare che, pur in assenza di residenza anagrafica, l’immobile è esente, in quanto costituisce la dimora abituale. Sono, poi, esenti le pertinenze dell’abitazione principale, con le limitazioni di numero e categoria catastale che dovessero derivare da eventuali clausole regolamentari. Restano invece imponibili le abitazioni di lusso (case signorili, ville e castelli) in particolare classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Beneficiano dell’agevolazione anche le unitàimmobiliari assimilate dal Comune all’abitazione principale. In questa ipotesi rientrano non solo le assimilazioni tipiche, ammesse cioè da disposizioni legislative (si pensi alle case assegnate a parenti), ma anche quelle atipiche, cioè individuate dai comuni, senza base normativa. La difficoltàdi identificare con esattezza le assimilazioni comunali è alla base di due novitàcontenute nella legge di conversione. La prima riguarda la circostanza che, ai fini dell’esenzione, valgono sia le clausole regolamentari sia, in genere, le delibere comunali. Probabilmente, lo scopo della modifica è quello di ricomprendere le assimilazioni disposte dal Comune non nell’ambito del regolamento Ici, ma con la delibera annuale delle aliquote. Tuttavia, la questione riguarda, non tanto il veicolo, quanto la corretta interpretazione della volontàdel Comune. La norma richiede infatti che vi sia stata un’assimilazione all’abitazione principale e tale non è, in assenza di pronunciamenti espressi, la casuale coincidenza con l’aliquota adottata per l’abitazione principale. La seconda novitàla proroga per il pagamento dell’Ici: c’è tempo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (vale a dire dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla «Gazzetta Ufficiale»). In sostanza, i contribuenti che hanno male interpretato le delibere locali, non applicando l’imposta che invece era dovuta, hanno ancora qualche settimana per rimediare all’errore. Del differimento non potranno beneficiare i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (per esempio seconde case, aree edificabili e uffici). La disposizione di proroga dei termini, tuttavia, sembra ammettere una sanatoria più ampia: non solo per chi deve interpretare i regolamenti comunali, ma anche per chi ha sbagliato nell’individuazione dell’abitazione principale. Può essere il caso di chi ha appena acquistato un immobile nel quale non ha ancora stabilito la propria dimora abituale. Per i Comuni, si segnala la possibilitàdi rinegoziare i contratti di concessione, che hanno per oggetto l’accertamento e la riscossione dell’Ici, per estenderli ad altre entrate. Ciò allo scopo di non pregiudicare i diritti del concessionario che si vede decurtare il compenso per la gestione dell’imposta, commisurato al gettito. Infine, entro trenta giorni dalla legge di conversione dovranno essere fissati i criteri per la quantificazione del minor gettito. Il 50% di tale importo saràaccreditato ai comuni entro lo stesso termine.
Tags: abitazione principale, agevolazioni fiscali, decreto legge, esenzione ici
