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L’ ICI sui fabbricati rurali? E’ dovuta

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La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1532172008) ha stabilito che l’ICI è dovuta sui fabbricati e ciò anche se questi sono da considerarsi rurali. La ruralità del fabbricato non può essere riconosciuta di nessuna valenza diretta per escludere l’assoggettamento dell’immobile all’imposta. I Giudici di Piazza Cavour, partendo dal principio che il regime dell’ICI e delle relative esenzioni non può essere ricavato dalla disciplina normativa regolante l’imposizione diretta, e quindi essenzialmente dal T.U.I.R., bensì dalle disposizioni specificamente inerenti alla stessa imposta comunale sugli immobili” e che “la strumentalità dei fabbricati rispetto all’esecizio dell’agricoltura considerata dal TUIR non ha assunto significato in materia di imposta comunale sugli immobili”, ha stabilito che “presupposto dell’imposta,come stabilito dal secondo comma dell’art. 1 del D. Lg.vo istituito, è il ‘possesso’ (a) di ‘fabbricati’, (b) di ‘aree fabbricabili’ e (c) di ‘terreni agricoli’, siti nel territorio dello Stato, ‘a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”.
“Per il n. 1 del successivo art. 2, poi prosegue la Corte per ‘fabbricato’ si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano’ e ogni ‘unità immobiliare’ già iscritta o che, per le sue caratteristiche, deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, quindi, costituisce, per definizione della legge in esame ‘fabbricato’ assoggettato all’imposta: di conseguenza il ‘possesso’ di una ‘unità immobiliare’ da considerare ‘fabbricato’ (perché iscritta o da iscrivere nel catasto detto) fa sorgere in capo al ’soggetto passivo’ (art. 3) l’obbligo di corrispondere l’ICI afferente”.

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