Mutui. Le novità del decreto anticrisi
gennaio 30th, 2009 ¦ leggi altre proposte di: redazione
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La manovra anticrisi è legge. Il Senato ha inserito alcune modifiche e ha dato il via libera definitivo al provvedimento il 27 gennaio.
Le modifiche inserite nel testo di legge prevedono che non si applichino gli onorari notarili, ma solo il rimborso delle spese, agli atti di consenso alle surrogazioni di mutui per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale da parte dei soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria.
Alle operazioni di portabilità disciplinate dall’articolo 8 del Dl 7/2007 non devono essere applicati costi di alcun genere nei confronti dei clienti. L’articolo 2 del decreto prevedeva un tetto del 4% per i mutui a tasso variabile in essere e indicizzazione al parametro Bce per quelli stipulati nel 2009. Con la quota di interessi superiore al 4% a carico dello Stato.
Oggi si precisa che le modalità di calcolo delle rate dei mutui a tasso d’interesse variabile si applicano sia nei confronti dei finanziamenti garantiti da ipoteca che ai mutui accollati a seguito di frazionamento.
È confermata la corresponsione, da parte dello Stato, della differenza tra gli importi delle rate e quelli derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali. E si rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di comunicazione agli intermediari finanziari, sulla base delle informazioni disponibili all’Anagrafe tributaria, dei contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato.
Il credito di imposta pari alla quota di rata a carico dello Stato e utilizzabile esclusivamente in compensazione verrà corrisposto agli operatori secondo le modalità indicate in un provvedimento che verrà emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Vengono estesi agli intermediari finanziari iscritti agli appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per le banche: assicurare ai contraenti dei mutui per acquisto prima casa la possibilità di stipula di questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea; osservare le disposizioni della Banca d’Italia in materia di pubblicità e trasparenza; e trasmettere alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche su condizioni offerte, su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui.
Dal 1° gennaio 2009 viene estesa l’applicazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico Bancario (Dlgs 385/1993) anche alla inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui. L’ammontare delle sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà, istituito dalla legge finanziaria 2008 e il cui regolamento attuativo deve essere emanato, con decreto Economia e Finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.
Commissione di massimo scoperto.
Sono nulle le clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, come anche le clausole che prevedano una remunerazione per la banca per aver messo a disposizione fondi in favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma o che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi. La nullità non sussiste in caso di predeterminazione per iscritto, non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, tra cui il compenso per la messa a disposizione dei fondi e il tasso debitore per le somme utilizzate, con specifica evidenziazione e rendicontazione al cliente.
Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.
Viene soppressa la limitazione all’utilizzo del credito di imposta nel 2008. Per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008 i contribuenti dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione di imposta lorda verrà ripartita in 5 rate annuali di pari importo.
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