Articolo

Guida al mutuo. Detrazione Irpef, per l’acquisto della casa. quarta parte

novembre 6th, 2009 ¦ leggi altre proposte di: redazione

Guida al mutuo. Detrazione Irpef, per l’acquisto della casa

Guida al mutuo. Detrazione Irpef, per l’acquisto della casa

Spese ammesse alla detrazione

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie
alla stipula del contratto di mutuo.
Tra queste, si segnalano:
- l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non assolutamente necessarie, le spese di assicurazione
dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il
mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato.

Non sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al contratto di compravendita e non di mutuo:
- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
- l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

Non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi
dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di onere rimborsato.

COME CALCOLARE LA DETRAZIONE D’IMPOSTA SPETTANTE

L’importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro.
Pertanto, la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20
euro.
Questo tetto massimo di spesa detraibile deve essere suddiviso tra tutti gli intestatari e
riferito, eventualmente, a più contratti di mutuo stipulati per l’acquisto.

La detrazione d’imposta spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute,
indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi che per gli
oneri accessori (principio di cassa).

Ad esempio: una rata di mutuo con scadenza a gennaio del 2007 ma pagata a dicembre 2006, può essere
detratta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2006, che si presenta nel 2007. Al contrario, non sarebbe possibile indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2006 una rata di mutuo che, pur con scadenza a gennaio di detto anno, sia stata pagata a dicembre 2005.

Attenzione
La detrazione d’imposta sugli interessi passivi spetta limitatamente alla parte di mutuo corrispondente al valore
dichiarato nell’atto.

Secondo tale principio, in sostanza, quando la somma presa a mutuo eccede il costo sostenuto
per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi
alla parte di mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri
oneri accessori relativi all’acquisto (gli oneri accessori consentono quindi di aumentare la
detrazione spettante, fermo restando il limite massimo di 3.615,20 euro).

fonte: Agenzia delle Entrate

Tags: , , , , , , ,

2 Commenti per “Guida al mutuo. Detrazione Irpef, per l’acquisto della casa. quarta parte”

  1. Consulenza Immobiliare » Guida al mutuo. Detrazione Irpef, per l’acquisto della casa. Terza parte scrive:

    [...] La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo. continua [...]

  2. Paoletta scrive:

    si parla di riduzione IRPEF, in questo articolo:
    http://www.loccidentale.it/articolo/lo+sconto+irpef+serve+per+far+ripartire+i+consumi+e+per+diffondere+ottimismo.0081609
    di cui ne cito un tratto:

    “Potenziali destinatari della riduzione dell’acconto fiscale sono tutti i contribuenti persone fisiche e le società di persone, cioè i soggetti che pagano l’Irpef. Si spartiranno i 3,8 miliardi di euro preventivati per l’operazione e reclutati, come detto, dal gettito dello scudo fiscale. Ovviamente, della riduzione si potrà beneficiare solamente nell’ipotesi in cui è dovuto un acconto Irpef. Allora verrà fruita certamente dal popolo delle partite Iva (professionisti, artigiani, commercianti, co.co.co. con partita Iva) e dalle società personali, mentre restano fuori i lavoratori dipendenti, perché pagano l’Irpef alla fonte con trattenute in busta pagata. Per beneficiare anche loro della riduzione devono trovarsi nelle condizioni di dover presentare la dichiarazione dei redditi (Unico o 730), situazione che si verifica per chi abbia altri redditi (oltre quello da lavoro dipendente) da dichiarare al fisco. Si tratta, allora, dei soggetti che hanno un secondo lavoro o altri redditi quale, ad esempio, una casa in affitto.”

Scrivi un commento

I link nei commenti potrebbero essere liberi dal nofollow.