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Guida all’acquisto le agevolazioni prima casa

novembre 6th, 2009 ¦ leggi altre proposte di: alfa3
Guida all'acquisto le agevolazioni prima casa

Guida all'acquisto le agevolazioni prima casa

L’agevolazione prima casa consiste nello sconto che viene applicato per chi acquista l’abitazione principale.

l’imposta di registro all 3 per cento
imposte ipotecaria in misura fissa 168
imposte catastale in misura fissa 168

Le agevolazioni si applicano per trasferimenti che abbiano ad oggetto abitazioni non di lusso così come specificato d al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo Unico Registro delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito Testo Unico Registro). I requisiti di carattere soggettivo e oggettivo dell’agevolazione riguardano:

deve trattarsi di una casa di abitazione avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969;

l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;

l’acquirente non deve risultare titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

l’acquirente non può essere titolare, neppure per quote anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo o, in generale, con le agevolazioni prima casa che si sono succedute negli anni.

La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza e le dichiarazioni di non possidenza devono essere rese in atto. In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma agevolativa in commento, il regime di favore si applica alla generalità dei soggetti, indipendentemente dalla loro nazionalità.

L’agevolazione prima casa spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altri incapaci, quali interdetti e inabilitati, ovviamente in presenza di tutti i requisiti previsti, compreso quello della residenza (cfr. circolare n. 1 del 2 marzo 1994, capitolo 1, par. 4, punto 5). Il comma 4 della nota II-bis) del Testo Unico Registro, al primo periodo stabilisce che In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

L’ultimo periodo del medesimo articolo precisa che Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nel caso di alienazione dell’immobile e di acquisto, entro un anno, di un’altra casa di abitazione in regime agevolato, l’acquirente può inoltre fruire di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto. In ogni caso l’ammontare del credito non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta per l’acquisto della nuova casa di abitazione (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 punto 1.4).

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7 Commenti per “Guida all’acquisto le agevolazioni prima casa”

  1. Danilo scrive:

    Buongiorno,
    sono titolare unico di un immobile acquistato 15 anni fa con IVA agevolata “prima casa” e vorrei acquistarne un altro, in un altro comune.
    In quale momento dell’acquisto devo vendere il primo immobile, per poter usufruire delle agevolazioni prima casa ? All’atto della proposta di acquisto?
    Entrambi gli immobili sono in Italia e non sono “di lusso”.

  2. redazione scrive:

    @Danilo
    Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa deve vendere l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

  3. savina scrive:

    Buon giorno
    sono titolare di un immobile acquitata 2 anni fa con iva agevolata quindi prima casa e vorrei acquistarne un altra nello stesso comune . vorrei intestare il secondo immobile ai miei figli, è possibile e quali agevolazioni posso usufruire se ce ne sono.
    grazie.
    cordiali saluti.

  4. costa scrive:

    @savina
    Se i suoi figli non possegono altre proprietà, possono usufruire delle agevolazioni prima casa.

  5. sabrina scrive:

    Buongiorno, avrei bisogno di sapere se, nel caso in cui si proceda all’acquisto di una unità immobiliare adiacente a quella considerata “prima casa” si ha diritto all’iva agevolata (anche nel caso in cui non si uniscano le due abitazioni). In caso contrario è previsto un limite temporale utile per unire le due abitazioni?
    Grazie Mille

  6. massimo scrive:

    Se compro un appartamento e lo dovessi rivendere dopo un anno, essendo già possessore di una prima casa posso richiedere il riaccredito delle tasse che avrei pagato come seconda casa ?

    Grazie.
    Massimo

  7. costa scrive:

    @massimo
    No!

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