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Mercoledì 16 dicembre data ultima per versare il saldo Ici

dicembre 1st, 2009 ¦ leggi altre proposte di: redazione
16 dicembre data ultima per versare il saldo Ici

16 dicembre data ultima per versare il saldo Ici

Il pagamento è ancora dovuto da tutti coloro che possiedono immobili oltre la prima casa, da chi ha case di lusso o abitazioni accatastate come A/1, A/8 e A/9, da chi non abita nell’appartamento anche se non ne possiede altri. Imposta dovuta anche dai residenti all’estero, a meno che il Comune dove ha sede l’immobile non abbia esentato anche questa tipologia di abitazione.

La legge che ha abolito l’Ici e i poteri dei Comuni – Dal giugno 2008 non c’è più obbligo di pagamento dell’Ici solo per chi utilizza direttamente l’immobile che possiede come abitazione principale. In tutti gli altri casi, invece, fa testo solo ed esclusivamente quello che decide il Comune, e ciascun Comune è libero di riconoscere o meno l’esenzione senza che ci si possa appellare ad alcuna normativa nazionale contro questa decisione. La verifica da fare in questo caso è quella sulle abitazioni “assimilate” all’abitazione principale: solo quando nella delibera comunale sull’Ici viene stabilita l’”assimilazione” anche per altri immobili oltre la prima casa in cui si è residenti scatta l’esclusione dal pagamento. Sono però esclusi gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Per case di prestigio, ville e dimore storiche non ci sono novità e continua ad applicarsi la precedente detrazione di 103 euro, o quella più elevata eventualmente prevista dal Comune.

Niente Ici per la casa in cooperativa – L’abolizione dell’Ici per legge riguarda anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Lo stesso per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari.

Via l’imposta anche per le pertinenze se già previsto in passato – Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale anche se si tratta di immobili accatastati separatemnte, ma la legge ha stabilito che spetta al Comune stilare l’elenco delle pertinenze che godono di questo regime. Quindi zanche in questo caso l’abolizione dell’imposta riguarda esclusivamente le pertinenze -  box, posto auto, soffitte e cantine – per le quali il Comune ha deciso di riconoscere il diritto all’esenzione.

In caso di usufrutto o altri diritti sugli
immobili -  Soggetti all’Ici sono tutti i proprietari degli immobili. In questa categoria rientrano anche i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione: quando è presente un diritto di questio genere non paga le imposte il nudo proprietario ma il titolare del diritto stesso. Il nudo proprietario, invece, non si deve preoccupare di nulla. Questo principio si applica anche nel caso di appartamenti ereditati dal coniuge supertite e dai figli: per legge il titolare del diritto di abitazione è il coniuge, quindi i figli non debbono dichiarare la casa ai fini fiscali, e neppure pagare l’Ici.

In caso di comproprietà – Poichè l’esenzione riguarda solo chi utilizza effettivamente l’immobile, nelle situazioni di comproprietà  tutti gli interessati residenti in casa sono esclusi dal pagamento. Invece, ad esempio nel caso di fratello e sorella, proprietari ognuno al 50 per cento, se solo la sorella abita la casa,  l’esenzione per legge spetta solo a lei. Per il fratello, invece, fa testo quello che ha deciso il Comune.

Le case date in uso ai familiari -  Per le case date in uso ai familiari, come dicevamo, l’unico riferimento è la delibera comunale che abbia o meno “assimilato” queste case all’abitazione principale. Quando è così anche per le case date in uso gratuito ai parenti c’è la piena esenzione. Attenzione, però: non tutti i parenti sono “uguali”, e quindi ci sono Comuni che hanno deciso di riconoscere l’esenzione,ad esempio, anche ai parenti di secondo e terzo grado, e altri che, invece, hanno limitato questo beneficio alle case date in uso gratuito dal proprietario solo ai familiari in linea retta, ossia figli e genitori.

Per le case in uso ai parenti può essere richieste il comodato registrato – Inoltre è bene verificare se il Comune richieda o meno la registrazione del comodato, ossia del contratto con il quale viene concesso l’uso gratuito. Se questo è richiesto non si può avere l’esenzione se non si paga l’imposta di registro una tantum di 168 euro.

Esenzione di legge per l’appartamento assegnato dal giudice – Fa eccezione alla libertà di scelta dei Comuni la casa assegnata dal giudice in caso di sentenza di separazione o divorzio. In questa situazione al coniuge che è stato costretto a lasciare l’appartamento di proprietà, infatti, spetta l’esenzione di legge.  La norma si applica a patto che chi ha lasciato la casa coniugale non sia proprietario o titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altri immobili situati nello stesso Comune.

Per gli immobili dati in locazione restano in vigore le agevolazioni previste in passato – Nessuna novità, invece, per chi possiede un immobile dato in locazione. In questo caso l’Ici si paga e non c’è nessuna nuova agevolazione ma si può continuare a godere di quelle previste in passato. Così se si tratta di contratti a canone agevolato o agli studenti si ha sempre il diritto ad uno sconto sull’imposta, in tutti i casi in cui questo è previsto dal Comune.

Ancora obbligo di pagamento per i residenti all’estero – Infine per i cittadini italiani residenti all’estero l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, si considera sempre adibito ad abitazione principale a condizione che non risulti locato. Non c’è però esenzione dall’imposta. Si ha quindi diritto alla detrazione di 103 euro ma nulla di più, a meno che il comune non abbia deciso altrimenti.

Le rate,  le aliquote e le compensazioni – Quanto ai calcoli, per il saldo si applicano le aliquote e le eventuali nuove detrazioni deliberate per il 2009,  effettuando il conguaglio con quanto già versato a titolo di acconto.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica. Utilizzando l’F24  è anche possibile compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti Irpef per  quali non sia stato già richiesto il rimborso.
Antonella Donati

fonte:la repubblica

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