Consigli utile: come detrarre il mutuo di casa
aprile 26th, 2010 ¦ leggi altre proposte di: costa
E’ tempo di dichiarazione dei redditi. E tra i documenti da presentare per ottenere le detrazioni ci sono sicuramente gli interessi passivi pagati nel 2009 per il mutuo di casa che deve essere adibita ad abitazione principale – quella nella quale il contribuente e\o i suoi familiari dimorano abitualmente – entro l’anno dall’acquisto.
Riportando cosi’ nel rigo E7 del modello 730 la somma spesa, sara’ possibile avere gia’ sulla busta paga di luglio il rimborso Irpef del 19%, pari a un importo non superiore ai 4.000 euro. Pertanto lo sconto complessivo non potra’ essere superiore a 760 euro.
In particolare, in caso di contitolarita’ del contratto di mutuo si puo’ detrarre un importo di 2mila euro ciascuno. Se invece il mutuo e l’immobile sono contestati con il coniuge fiscalmente a carico, chi sostiene interamente la spesa puo’ fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
Inoltre, va ricordato che la detrazione di imposta sugli interessi passivi e’ limitata alla parte di mutuo corrispondente al valore dell’immobile. Quindi se la somma presa a prestito eccede il costo sostenuto per l’acquisto della casa, possono essere portati in detrazione solo gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il costo (Circolare 26E/05).
Mentre, nel caso di mutuo acceso per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione, il limite massimo si abbassa a 2.582,28 euro.
Oltre agli interessi passivi, il mutuatario puo’ portare in detrazione anche l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, le spese di perizia, le spese di istruttoria, la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attivita’ di intermediazione, la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, la penalita’ per anticipata estinzione del mutuo, le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera, l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Mentre, ricorda l’Agenzia delle Entrate, non sono ammesse alla detrazione le spese di assicurazione dell’immobile, le spese di mediazione immobiliare, l’onorario del notaio per il contratto di compravendita, le imposte di registro, l’Iva e le imposte ipotecarie e catastali.
Indicazioni a cui bisogna aggiungerne altre due, fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 21/E del 23 aprile in cui ci sono due interessanti chiarimenti anche in materia di interessi passivi sui mutui. Vediamoli insieme.
L’Agenzia spiega che se un contratto di mutuo ipotecario stipulato da uno solo dei coniugi per l’acquisto in comproprieta’ dell’abitazione principale viene sostituito con un nuovo mutuo cointestato a tutti e due, entrambi i coniugi possono continuare a beneficiare della detrazione degli interessi passivi. Mentre se uno dei coniugi e’ fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potra’ fruire di entrambe le quote.
Altro caso riguarda la detrazione degli interessi passivi in caso di trasferimento per motivi di lavoro. Il contribuente puo’ continuare a godere dello sconto per l’acquisto dell’abitazione principale, anche se la residenza viene fissata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, non soltanto, quindi, quando la nuova dimora abituale e’ nello stesso Comune in cui svolge la sua attivita’. Decadute le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento, dovra’ essere nuovamente spostata la residenza altrimenti si perdera’ il diritto alla detrazione degli interessi.
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