Archivio della categoria ‘G’

Gradimento

Marzo 9th, 2007 di: alfa3

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Godimento

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Giudice tutelare

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Giudice

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Girata

Marzo 9th, 2007 di: alfa3

 consiste in una dichiarazione posta su un titolo di credito all’ordine con la quale il portatore del titolo (girante) ordina al debitore di effettuare il pagamento del titolo stesso ad un altro soggetto detto giratario. Costituisce una forma di delegazione di pagamento. - di comodo: è la girata fatta dal possessore di un titolo all’ordine a beneficio di persona compiacente, per evitare che il debitore principale opponga un’eccezione personale al girante. - fiduciaria: è la girata legata ad un separato accordo fra girante e giratario che obbliga quest’ultimo a ritrasferire al primo il titolo o la prestazione oggetto del diritto cartolare. E’ in pratica l’applicazione del concetto di fiducia. - al portatore: si tratta di una continua »

Gestione in economia

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Gestione di affari

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Genio civile

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Gazzetta Ufficiale

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Garanzia

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 tutela accordata dalla legge al creditore per una maggiore sicurezza nel soddisfacimento dei suoi diritti. E’ personale quando è prestata da un soggetto terzo sul cui patrimonio il creditore può rivalersi per la realizzazione del credito. Figura tipica è la fideiussione; avallo. E’ reale quando il creditore può rivalersi su beni immobili sui quali è costituita (vedi ipoteca e pegno). - di buon funzionamento: inerisce al buon funzionamento delle cose mobili vendute o prestate dal venditore. - per evizione: vedi evizione. - generica: è la garanzia attraverso la quale tutti i beni presenti e futuri del debitore vengono assoggettati all’azione esecutiva dei suoi creditori in caso di inadempimento al rapporto obbligatorio (art. 2740 c.c.). Nell’ordinamento giuridico costituisce il fondamento della responsabilità patrimoniale del debitore. Ha il carattere della generalità in quanto investe il patrimonio dell’obbligato nella sua interezza, sottoponendolo all’eventuale soddisfacimento dei creditori. - per vizi della cosa venduta: il venditore ex art. 1490 c.c. è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto con diritto alla restituzione del prezzo e delle spese fatte per la vendita oltre al risarcimento del danno se il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi ovvero la riduzione del prezzo salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta salvo diverso termine stabilito dalle parti. La relativa azione, in ogni caso, si prescrive in un anno dalla consegna, ma il compratore, continua »