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contratto agrario con cui il concedente (proprietario del fondo) ed il coltivatore (mezzadro) si associano per la coltivazione del fondo e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. L’estinzione del rapporto si ha per recesso, per morte del mezzadro, per disdetta di una delle parti, oltre alla risoluzione per inadempimento.

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con il contratto di mandato una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Il mandato è un contratto consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori di natura personale, può essere a titolo gratuito ma nel silenzio delle parti si presume oneroso. L’oggetto del mandato deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile. Con il mandato può essere attribuito al mandatario anche il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza) e cioè la possibilità di agire anche in nome del mandante oltre che per conto. L’atto col quale viene conferito tale potere è la procura, atto unilaterale, che quindi, va tenuta distinta dal mandato. Nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce solo per conto del mandante ed egli acquista i diritti ed assume direttamente gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. La forma del mandato è libera e può essere anche tacito. Ma qualora abbia per oggetto atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, quali l’acquisto o la vendita immobiliare, deve rivestire la stessa forma. Può essere: speciale, se riguarda affari determinati; congiunto, cioè conferito a più persone che agiscono congiuntamente. Il mandatario è tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia e deve rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che potrebbero determinare la revoca o la modificazione del mandato e comunicare senza ritardo l’esecuzione del mandato. Deve, altresì, contenere la sua azione nei limiti del mandato assegnatogli e l’atto che esorbita da tali limiti resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica. Il mandatario ha, altresì, obbligo di rendiconto e deve corrispondere gli interessi legali al mandante sulle somme riscosse con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto farne la consegna. Il mandante, invece, è tenuto a somministrare (salvo patto contrario) al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome. Deve, altresì, rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagare il compenso che spetta. Il mandatario ha, altresì, diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. Il mandato si estingue per: scadenza del termine; conclusione dell’affare da parte del mandatario; rinuncia del mandatario; revoca da parte del mandante nei casi consentiti; morte, interdizione o inabilitazione di una delle due parti (contratto personale). - di credito: è il contratto con cui una parte, mandatario-promittente, si impegna nei confronti dell’altra, mandante-promissorio, a concedere in nome e per conto proprio a far credito ad un terzo (vedi