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contratto agrario con cui il concedente (proprietario del fondo) ed il coltivatore (mezzadro) si associano per la coltivazione del fondo e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. L’estinzione del rapporto si ha per recesso, per morte del mezzadro, per disdetta di una delle parti, oltre alla risoluzione per inadempimento.
con il contratto di mandato una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). Il mandato è un contratto consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori di natura personale, può essere a titolo gratuito ma nel silenzio delle parti si presume oneroso. L’oggetto del mandato deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile. Con il mandato può essere attribuito al mandatario anche il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza) e cioè la possibilità di agire anche in nome del mandante oltre che per conto. L’atto col quale viene conferito tale potere è la procura, atto unilaterale, che quindi, va tenuta distinta dal mandato. Nell’ipotesi di mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce solo per conto del mandante ed egli acquista i diritti ed assume direttamente gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. La forma del mandato è libera e può essere anche tacito. Ma qualora abbia per oggetto atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, quali l’acquisto o la vendita immobiliare, deve rivestire la stessa forma. Può essere: speciale, se riguarda affari determinati; congiunto, cioè conferito a più persone che agiscono congiuntamente. Il mandatario è tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia e deve rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che potrebbero determinare la revoca o la modificazione del mandato e comunicare senza ritardo l’esecuzione del mandato. Deve, altresì, contenere la sua azione nei limiti del mandato assegnatogli e l’atto che esorbita da tali limiti resta a carico del mandatario se il mandante non lo ratifica. Il mandatario ha, altresì, obbligo di rendiconto e deve corrispondere gli interessi legali al mandante sulle somme riscosse con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto farne la consegna. Il mandante, invece, è tenuto a somministrare (salvo patto contrario) al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome. Deve, altresì, rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagare il compenso che spetta. Il mandatario ha, altresì, diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso con precedenza sul mandante e sui creditori di questo. Il mandato si estingue per: scadenza del termine; conclusione dell’affare da parte del mandatario; rinuncia del mandatario; revoca da parte del mandante nei casi consentiti; morte, interdizione o inabilitazione di una delle due parti (contratto personale). - di credito: è il contratto con cui una parte, mandatario-promittente, si impegna nei confronti dell’altra, mandante-promissorio, a concedere in nome e per conto proprio a far credito ad un terzo (vedi









